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Ordinanza — n. 13609/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for re-litigating an issue already decided on appeal without new grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13609/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal filed by Fernando Pinto inadmissible and ordered him to pay the opposing parties' costs. The appellants argued that the Court of Appeal erred by failing to limit the declaration of invalidity of a donation deed to the specific share received by Pinto, rather than affecting the entire division act. The court rejected this claim as it merely repeated the same grievance raised during the appeal stage without addressing the specific reasoning used by the lower court to dismiss it.

Regesto Legislator

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Art. 360, 1° co., n. 3 c.p.c.; Art. 380-bis 1 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it merely re-litigates a grievance already examined and dismissed in the prior instance without presenting new grounds or specific violations of law.

Parole chiave

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inadmissible appeal re-litigation of grievance omission of pronouncement declaration of invalidity donation deed division act costs of litigation donatario

Disposizioni normative citate

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Art. 360, 1° co., n. 3 c.p.c.
Con l’ unico motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., n.
Art. 380-bis 1 c.p.c.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 - bis 1 cod.
Art. 2901 c.c.
Art. 112 c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
art. 2901 c.c
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20976/2019 R.G. proposto da: PINTO FERNANDO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MERULANA 247, presso lo studio dell’avvocato DI GIOVANNI FRANCESCO (CF: DGVFNC66C03H501Z), rappresentato e difeso dall'avvocato INTISO MARCO (CF:NTSMRC72A26E716R) – Ricorrente – Contro LOMBARDI FILOMENA, LOMBARDI RAFFAELLA, LOMBARDI IVANA, domiciliate ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difese dall'avvocato IPPOLITO UMBERTO N. (CF:PPLMRT68E11I158W) – Controricorrenti – nonché contro PINTO MICHELE, PINTO BRUNO, PINTO MASSIMO, PINTO CLARA, PINTO SARA, PINTO FABIO, PINTO SAVERIO, PINTO FRANCESCO, PINTO ROBERTO, PINTO ANTONIO – Intimati - avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI BARI n.913/2018 depositata il 24/05/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/10/2022dal Consigliere CARMELO CARLO ROSSELLO. S VOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Lombardi Filomena, Lombardi Ivana e Lombardi Raffaella (odierne controricorrenti) convennero dinanzi ai Tribunale di Lucera Petruccelli Stella, Pinto Antonio, Pinto Bruno, Pinto Clara, Pinta Fabio, Pinto Fernando, Pinto Francesco, Pinto Massimo, Pinto Michele, Pinto Roberto, Pinto Sara, Pinto Saverio.

2. Le attrici dedussero che : Lombardi Lorenzo, deceduto nelle more del giudizio e, successivamente, gli eredi Mennella Wilma, coniuge superstite, e le odierne controricorrenti, figlie, avevano convenutodinanzi al Tribunale di Lucera Pinto Angelo per sentirlo condannare al rilascio in loro favore di due fondi siti in agro di Serracapriola in contrada Santa Agata, destinati a coltivazione di cava di pietrisco ed occupati da Pinto Angelo, nonché al risarcimento dei danni, con interessi e rivalutazione monetaria; nelle more del processo era decedutoPinto Angelo, lasciando quali eredi la moglie Petruccelli Stella ed i figli Pinto Michele, Pinto Antonio, Pinto Saverio, Pinto Francesco, Pinto Fernando, Pinto Clara, Pinto Bruno, Vinto Massimo, Pinto Fabio, Pinto Roberto e Pinto Sara.

Il processo era proseguitonei confronti degli eredi; nel corso delgiudizio, Petruccelli Stella, erede per 1/3 del patrimonio relitto dal de cuiusPinto Angelo, con atto del 17/07/2003 aveva donato ai suoi undici figli tutti i suoi beni immobili ed i relativi diritti, sia quelli pervenuti per successione legittima del marito sia quelli di proprietà esclusiva, spogliandosi di tutto il patrimonio; il Tribunale di Lucera aveva accolto parzialmente la domanda ed aveva ordinatoagli eredi di Pinto Angelo di rilasciare i due fondi siti in agro di Serracapriola e di ricolmarli in modo da renderli nuovamente coltivabili, rigettando la domanda di risarcimento danni; la sentenza era stata impugnata e riformata dalla Corte di Appello di Bari, che aveva condannatogli eredi di Pinto Angelo, ciascuno in ragione della rispettiva quota ereditaria, al pagamento, in favore di Mennella Wilma, Lombardi Filomena, Lombardi Raffaella e Lombardi Ivana,quali eredi di Lombardi Lorenzo, della somma di euro 98.488,90, oltre interessi dalla data della pronuncia della sentenza di appello al soddisfo, nonché al pagamento della somma di euro 5.700,00 oltre interessi al tasso medio del 3% sulla somma di euro 300,00 corrispondente alla rendita di ciascuna annata agraria dal 1984 al 2002, a decorrere dal termine delle stesse annate e fino al soddisfo, oltre al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.

3. Tanto premesso, aggiunsero che, nel mettere in esecuz ione la suddetta sentenza della Corte di Appello di Bari, avevano scopertoche Petruccelli Stella, debitrice principale proprio sulla scorta di quanto statuito dalla predetta sentenza, si era spogliata, nelle more del giudizio, di tutti i suoi beni immobili, donandoli ai figli con atto del 17/07/2003. Ritenendo che la Petruccelli si fosse disfatta nel suo intero patrimonio al fine di rendersi insolvente, conclusero per la revoca dell'atto in questione.

4. Si costituì il solo Pinto Fernando (odierno ricorrente) , deducendo che la Petruccelli non aveva alcuna consapevolezza della futura esistenza del credito vantato dalle attrici, che non era neppure costituita in giudizio, e che la donazione era stata effettuata per porre fine ai continui litigi esistenti tra i figli della Petruccelli. A sostegno delle conclusioni per il rigetto della domanda,il Pinto dedusse altresì che non vi era intento di sottrarsi al pagamento dei debiti, in quanto i beni erano stati ceduti ai condebitori,e che il credito delle attrici era stato in gran parte saldato dai beneficiari della donazione impugnata. Gli altri convenuti non si costituirono.

5. Con sentenza n. 82/2014 , il Tribunale di Foggia ritenne fondata la domanda proposta dalle odierne ricorrenti, rilevando che l’azione era stata esperita a tutela di un credito scaturente da una sentenza di condanna, e che la donazione erastata successiva al sorgere del credito conseguente all'inadempimento contrattuale del defunto Pinto Angelo.

6. Avverso la sentenza di cui al punto che precede prop ose gravame il solo Fernando Pinto, mentre resistettero le odierne controricorrenti.

7. Con sentenza n. 913/2018, depositata in data 24/5/2018, oggetto di ricorso, la Corte di Appello di Bari ha rigettato l’appello.

8. Avverso la predetta sentenza Fernando Pinto propone ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, cui Lombardi Filomena, Raffaella e Ivana (in proprio e quali eredi della madre Mennella Wilma) resistono con controricorso.

9. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 - bis 1 cod. proc. civ.

10. Le controricorrenti hanno depositato memoria. M OTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l’ unico motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2901 cc. e 112 c.p.c.”, in quanto la sentenza gravata, avendo ritenuto che la dichiarazione di inefficacia riguardante l’atto didonazione avesse travolto anche l’atto di divisione contenuto nello stesso rogito, avrebbe dovuto precisare che tale conseguente inefficacia dell’atto di divisione doveva ritenersi limitata alla sola quota di 7/55 ricevuta in donazione da esso Fernando Pinto, e non anche alle quote ricevute in donazione dagli altri condividenti.

2. Con la statuizione impugnata, la Corte di Appello ha affermato che «l’inefficacia dell’atto di donazione travolge necessariamente quello di divisione» e che «non è vero che il Tribunale ha revocato l’intero atto, risultando sul punto sufficiente rileggere il dispositivo in parte qua» ( “dichiara l’inefficacia (…) dell’atto per notar di Bitonto del 17/7/2003 (…) trascritto il 12/8/2003, con il quale Petruccelli Stella donava (…) i beni indicati nell’atto suddetto che qui devono intendersi trascritti riportati”); ha concluso che il relativo motivo di appello proposto dal Pinto risultava inconferente e infondato e che si faticava «a comprendere il criterio deduttivo dell’appellante» 3.

Tanto rilevato deve ritenersi che il motivo sia inammissibile, in quanto: non individua in quali termini la Corte di appello sarebbe incorsa in omissione di pronuncia sul motivo di appello (che, invero, risulta scrutinato), ma ripropone la medesima doglianza già svolta in sede di gravame, senza confrontarsicon la motivazione con cui la Corte territoriale l’ha disattesa; non individua specifiche violazioni dell’art. 2901 c.c., ma le postula genericamente sull’assunto che la Corte avrebbe dovuto effettuare una precisazione (circa la limitazione della dichiarazione di inefficacia alla sola quota di 7/55 di uno dei beni immobili attribuiti al ricorrente) che tuttavia esulava dallo specifico oggetto del giudizio che, riguardando la donazione effettuata dalla Petruccelli, non poteva che concernere unicamente gli effetti di tale donazione.

4. Le spe se seguono la soccombenza .

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.800,00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ult