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Ordinanza Interlocutoria — n. 13410/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of proper notification to necessary co-defendants, causing remand for integration of contradiction.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 13410/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against the first-instance judgment regarding a movable expropriation proceeding. The appellant, POP NPLs2018 s.r.l., argued for the overturning of the lower court's decision that had rejected Poste Italiane s.p.a.'s opposition to execution. However, the Court found the appeal procedurally flawed because it was not correctly notified to the necessary co-defendants, Antonino Denio and Alessandro Di Carlo, as the notification was made to their lawyer without proof of valid representation in the merit trial. Consequently, the Court ordered a remand to the lower court to integrate the contradiction with these parties within sixty days.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 164 c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if not properly notified to necessary co-defendants, requiring the lower court to integrate the contradiction before proceeding.

Parole chiave

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movable expropriation necessary co-defendants null notification integration of contradiction procedural nullity remand for new trial litisconsorzio necessario validità della cessione del credito

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 164 c.p.c.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso N. 15900/2021R.G. proposto da: POP NPLs2018 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma , Via R. F auro n. 102 , presso lo studio dell’avv. Alessio Costantini, rappresenta t a e dife s a da ll’ avv. Ludovico De Benedictis, come da procura speciale autenticata il 27.5.2021 -ricorrente - contro POSTE ITALIANE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza S. Andrea della Valle n. 3, presso lo studio dell’avv.

Sergio Lupinacci , che la rappresenta e difende come da procura in calce al controricorso -controricorrente – e contro DI CARLO ALESSANDRO, DI CARLO ANTONINO DENIO, SANTORO ROSSANA eBANCA POPOLARE DI BARI s.p.a. -intimati - N. 15900/21R.G. avverso la sentenza n. 1368/2020 del Tribunale di Pescara , depositata i n data 9.12.2020; udita la relazione della causa svolta nella udienza pubblica “cameralizzata” del 21.3.2023dal Consigliere r el atore dr. S alvatore S aija ; lette le conclusioni scritte rassegnate dal Sostituto Procuratore Generale d.ssa Anna Maria Soldi, che ha chiesto l’accoglimento del terzo motivo; rilevato che: -POP NPLs 2018 s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, basato su cinque motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Pescara indicata in epigrafe , con cui– nell’ambito di una espropriazione mobiliare presso terz i in danno di Antonino Denio e Alessandro Di Carlo, nonché di Rossana Santoro, avviata dalla Banca Popolare di Bari s.p.a. (cui è subentrata quale cessionaria del credito l’odierna ricorrente) – è stata accolta l’opposizione agli atti esecutivi proposta dal terzo pignorato Poste Italiane s.p.a. avverso l’ordinanza di assegnazione del24.4.2018; - Poste Italiane s.p.a. ha resistito con controricorso, mentre gli intimati indicati in epigrafe non hanno svolto difese; considerato che: - il ricorso non sia stato correttamente notificato agli intimati Antonino Denio e Alessandro Di Carlo, nonché Rossana Santoro, debitori esecutati nella suddetta procedura esecutiva, in quanto la notificazione è stata effettuata presso l’avv.

Pierluigi Pennetta, quale procuratore costituito degli stessi nella fase dinanzi al giudice dell’esecuzione; N. 15900/21R.G. -tuttavia, la procura speciale che gli stessi - contumaci nell’unico grado di merito - avrebbero rilasciato al predetto legale non risult i versata in atti [benché indicata, come allegato sub f), in calce alla copia conforme della comparsa di costituzione degli stessi esecutati, che però ne è priva]; - la notifica del ricorso nei confronti degli esecutati, dunque, sia da considerare nulla, in quanto eseguita ad avvocato di cui non si ha prova di rituale costituzione nel grado di merito concluso con la sentenza gravata; - che tra tutte le suddette parti sussista litisconsorzio necessario processuale; p.q. m. rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo procedersi all’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti sopra indicati entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella camera di consigl