Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of interest and procedural errors in nullity plea.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal filed by LMP Group against the Rome Court of Appeal inadmissible. The appellant argued that the lower court erred in rejecting their plea regarding the validity of the power of attorney and the revocatory action. The court rejected these claims as lacking legal interest and misinterpreting the procedural grounds for inadmissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 81 c.p.c.: An appeal based on a violation of inadmissibility rules is inadmissible if the complaint lacks legal interest or if the alleged error does not affect the outcome of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28917/2019 R.G. proposto da: LMP GROUP SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI VILLA EMILIANI N 24, presso lo studio dell’avvocato CIERI PAOLO (CF: CRIPLA66H20H501R),che la rappresenta e difende – Ricorrente– Contro BANCO POPOLARE SOCIETA’COOPERATIVA – Intimata– avverso la SENTENZA di CORTE D ’ APPELLO ROMA n. 1457/2019 depositata il27/02/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/09/2022dal Consigliere CARMELO CARLO ROSSELLO. S VOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La società LMP Group s.r.l. (odierna ricorrente) venne convenuta davanti al Tribunale di Roma dalla società Gestione Crediti BPs.p.a., quale mandataria della società Tiepolo Finance 2, per vedere accertata la simulazione assoluta, e quindi la nullità, di due atti di trasferimento aventi ad oggetto un medesimo compendio immobiliare, ed in subordine la revocatoria ex art. 2901 cod.civ. dei medesimi atti di compravendita.
2. Con sentenza n. 16385 /201 2 il Tribunale di Roma accolse parzialmente, ovvero limitatamente alla revocatoria, la domanda della società Gestione Crediti BP , dichiarando gli atti di compravendita inefficaci nei confronti di quest’ultima.
3. Avverso tale pronuncia LMP Group p ropose appello sollevando eccezione di improcedibilità del giudizio di primo grado per nullità della procura a margine dell’atto di citazione di controparte , e contestando nel merito la decisione del Tribunale. Si costituì in contraddittorio Banco Popolare-Società C ooperativa , incorporante SGC, quale mandatario della società Tiepolo Finance 2 s.r.l. , contestando i motivi di appello.
4. Con sentenza n. 1417/2019 , depositata in data 27 / 2 / 2019 , la Corte di Appello di Roma ha respinto il gravame interposto dalle società Econisio s.r.l. e LMP Group s.r.l.
5. Avverso la pred etta sentenza LMP Group s.r.l. ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a tre motivi .
6. L ’ intimat a non ha svolto attività difensiva.
7. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis 1 cod. proc. civ. M OTIVI DELLA DECISIONE 1. Con i l primo motivo la ricorrente de nuncia , in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., “Violazione degli artt. 77 e 83 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. – Improcedibilità del giudizio per nullità della procura”. Si duole che l’eccezione da essa formulata sul difetto di procura sia ben diversa da quella intes a dalla Corte territoriale, giacché essa non verteva sulla riferibilità della sottoscrizione al Brunetto De M ercanti, bensì al potere di costui di conferire procura alle liti per conto della mandataria società Gestione Crediti BP. All a carenza del potere de l Brunetto D e M ercanti di conferire procura alle liti in nome per conto di società Gestione Crediti BP conseguirebbe la nullità dell’atto di citazione in primo grado e la conseguente improcedibilità dell’intero giudizio di primo grado, stante l’invalidità di tutti gli atti compiuti da difensore privo di valida procura.
2. Il motivo è inammissibile. Va osservato che , in violazione del requisito prescritto apena di inammissibilità dall’art. 366, 1° co., n. 6, cod. proc. civ., la ricorrente omette di riportare n el ricorso il contenuto degli atti e dei documenti del giudizio di merito invocati a sostegno delle mosse censure (nello specifico, della procura alle liti conferita dal Brunetto De Mercanti in nome per conto dellasocietà Gestione Crediti BP), della quale non risulta nemmeno indicata la sede processuale dove rinvenirla (Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).
3. C on i l secondo motivo la ricorrente de nuncia , in relazione all ’ art. 360, 1° co., nn. 3 e 5, cod. proc. civ.,“Violazione degli artt. 2901 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. –Difetto della concorrenza dei requisiti dell’actio pauliana”. Si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto sussistente la volontà di Luca Cieri di frodare i propri creditori, erroneamente valutando le emergenze processuali. 3.1 Al riguardo va rilevato che in nessun punto del motivo risultano chiaramente evidenziati “fatti” in relazione ai quali la motivazione sarebbe, a norma dell’art. 360, n. 5 , cod. proc. civ. , ome ssa, insufficiente o contraddittoria, né tantomeno risulta esplicitato il carattere decisivo dei medesimi fatti, essendo in proposito da rilevare che per fatto decisivo e controverso deve intendersi un vero e proprio fatto, non una “questione”o un “punto”.
Non a caso, infatti, il citato art. 360 cod. proc. civ. (nella parte in cui prevedeva l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia) è stato modificato dal d.lgs. 40/2006 nel senso che l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve riguardare un fatto controverso e decisivo, e la modifica non può essere ritenuta puramente formale e priva di effetti: il fatto di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. è perciò un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ. (cioè un “ fatto ” costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo) o anche, secondo parte della dottrina e della giurisprudenza, un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo. 3.2 Nella specie, invece, la ricorrente, lungi dall ’ individuare uno o più fatti specifici (e dotati di natura controversa nonché di carattere decisivo), si limita a denunciare che la Corte avrebbe erroneamente valutato le emergenze processuali. 3.3 In proposito, è appena il caso di evidenziare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, non è necessario che la motivazione prenda in esame, al fine di confutarle o condividerle, tutte le argomentazioni svolte dalle parti, essendo sufficiente che indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (v. tra le altre Cass., Sez.
V, ord., 05/02/2011, n. 2805; Cass., Sez. un., ord., 25/03/2010, n. 7161; Cass. n. 12121 del 2004). 3.4 Inoltre, la deduzione del vizio di falsa applicazione dell ’ art. 2729, 1° comma, cod. civ., suppone allora un’attività argomentativa che si deve estrinsecare nella puntuale indicazione, enunciazione e spiegazione che il ragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito -assunto, però, come tale e, quindi, in facto per come è stato enunciato -risulti irrispettoso del paradigma della gravità, o di quello della precisione o di quello della concordanza.
Occorre, dunque, una preliminare attività di individuazione del ragionamento asseritamente irrispettoso di uno o di tutti tali paradigmi compiuto dal giudice di merito e, quindi, è su di esso che la critica di erronea applicazione si deve innestare,ed essa postula l’evidenziare in modo chiaro che quel ragionamento è stato erroneamente sussunto sotto uno o sotto tutti quei paradigmi. 3.5 Di contro , la critica al ragionamento presuntivo svolto da giudice di merito sfugge al concetto di erronea applicazione dell’art. 2729 cod. civ. quando invece si concreta o in un’attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato dal giudice di merito, avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo (sicché il giudice di merito è partito in definitiva da un presupposto fattuale erroneo nell’applicare il ragionamento presuntivo), o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito, senzaspiegare e dimostrare perché quella da costui applicata abbia esorbitato dai paradigmi dell’art. 2729, 1° comma (e ciò tanto se questa prospettazione sia basata sulle stesse circostanze fattuali su cui si è basato il giudice di merito, quanto se basata altresì su altre circostanze fattuali). 3.6 In questi casi la critica si risolve in realtà in un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti , e, in definitiva, nella prospettazione di una diversa ricostruzione della stessa quaestio, e ci si pone su un terreno che non è quello del n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ. (erronea applicazione dell ’ art. 2729, 1° comma, cod. civ.), ma è quello che sollecita un controllo sulla motivazione del giudice relativa alla ricostruzione della quaestio facti.
Terreno che, come le Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014) hanno avuto modo di precisare, vigente il nuovo n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., è percorribile solo qualora si denunci che il giudice di merito abbia omesso l’esame di un fatto principale o secondario, che avrebbe avuto carattere decisivo per una diversa individuazione del modo di essere della detta quaestio ai fini della decisione, occorrendo, peraltro, che tale fatto venga indicato in modo chiaro e non potendo esso individuarsi solo nell’omessa valutazione di una risultanza istruttoria (così, di recente, Cass., sez.
III, 6/7/2018, n.17720).
4. Con i l terzo motivo la ricorrente de nuncia , in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., “Violazione dell’art. 81 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.”. La ricorrente lamenta che, a fronte delle eccezioni da essa formulate sulla in sussistenza dell ’ elemento materiale e psicologico dell’azione revocatoria in capo a Luca Cieri, le ha ritenute inammissibili ai sensi dell’art. 81 cod. proc. civ. A detta della ricorrente, il riferimento operato dalla Corte territoriale all’art. 81 cod. proc. civ. è errato, dovendosi invece considerare in capo a LMP Group la sussistenza del requisito di cui all’art. 100 cod. proc. civ. , pienamente soddisfatto in quanto quest’ultima, qualora fosse accerta ta la carenza dei requisiti dell’azione revocatoria in capo al Cieri, sarebbe la prima a trarne beneficio, vedendo rientrare l’immobile nelproprio patrimonio.
Pertanto, sostiene la ricorrente, LMP Group non ha fatto “ valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”,ex art. 81 cod. proc. civ., ma ha perorato difese che, seppure riguardante altro soggetto (Luca Cieri), riguardano la sussistenza dei presupposti di un’azione (quella revocatoria) che la coinvolge direttamente (così a p. 24 del ricorso). 4.1 In disparte l ’ erroneo riferimento all ’ ar t. 81 cod. proc. civ. anziché all’art. 100 cod. proc. civ., il motivo in esame rimane logicamente superato, con conseguente relativa carenza di interesse, all ’ esito dellainammissibilità dei primi due motivi.
5. L a Corte dichiara inammissibile il ricorso.
6. Stante il fatto che Banco Popolare Società Cooperativa non ha proposto controricorso, nulla è dovuto a titolo di spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore impor