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Ordinanza — n. 13267/2023 — snciv Generato dall'IA

Court declares peace judge competent for opposition to enforcement order despite counterclaim exceeding value limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13267/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the peace judge competent to hear the opposition to an enforcement order, despite the defendant's counterclaim exceeding the judge's monetary jurisdiction. The lower court had separated the counterclaim from the opposition and remitted the entire case to the Tribunal, but the Supreme Court ruled that the peace judge's jurisdiction over the opposition is functional and mandatory. Consequently, the opposition remains with the peace judge, who must set a deadline for the case to be resumed.

Regesto Legislator

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Art. 645 c.p.c.; Art. 45 c.p.c.: In proceedings for opposition to an enforcement order before a peace judge, the jurisdiction is functional and mandatory; if the opponent files a counterclaim exceeding the judge's value limits, the judge must separate the two causes, retaining the opposition and remitting the counterclaim to the Tribunal.

Parole chiave

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peace judge jurisdiction enforcement order opposition counterclaim separation functional jurisdiction mandatory competence civil procedure code court of cassation risoluzione del conflitto giurisdizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 645 c.p.c.
Questa Corte infatti ha ripetutamente affermato che “nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al Giudice di pace, poiché la competenza, attribuita dall'art. 645 cod.
Art. 45 c.p.c.
il regolamento di competenza ex art. 45 cod.
Art. 38 c.p.c.
art. 645 cod. proc. civ
Questa Corte infatti ha ripetutamente affermato che “nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al Giudice di pace, poiché la competenza, attribuita dall'art. 645 cod. proc. civ.
art. 45 cod. proc. civ
il regolamento di competenza ex art. 45 cod. proc. civ.” (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2237 del 28/01/2019
civ.” (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2237 del 28/01/2019, Rv.
Sez. 6-3, Ordinanza n. 18863 del 28/07/2017
Sez. 6 - 3, Ordinanza n.272 del 12/01/2015
645072 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n.272 del 12/01/2015, Rv.
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Testo completo

ciato la seguente O R D I N A N Z A sul regolamento di competenza d’ufficio iscritto al n. 17954/23, proposto da: -) Carapelli Francesca, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dall'avvocato Giovanni DiMario; -attore - contro -) Europa Edile s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli avvocati Giovanni TommasoPersichetti e Maura Fattibene; -convenuto - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 8 marzo 2023 dal Consigliere relatore dott.

Marco Rossetti; viste le conclusioni il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mario Fresa che ha concluso chiedendo che sia dichiarata la competenza del Giudice di pace di Roma FATTI DI CAUSA1. La società Europa Edile s.r.l. ha chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di Francesca Carapelli. Quest'ultima ha proposto opposizione al decreto dinanzi al Giudice di pace di Roma e formulato domanda riconvenzionale di condanna della società Europa Edile al pagamento di una somma eccedente la competenza del Giudice di pace.

Oggetto:regolamento di competenza 2. Il Giudice di pace di Roma con ordinanza 30 novembre 2021 ha dichiarato la propria incompetenza per valore sull’intera causa, e fissato termine per la riassunzione della causa dinanzi al Tribunale.

3. il Tribunale di Roma con ordinanza 7 luglio 2022: -) ha separato la domanda riconvenzionale dall’opposizione a decreto ingiuntivo; -) ha disposto per la prosecuzione della domanda riconvenzionale; -) ha richiesto d'ufficio il regolamento di competenza con riferimento alla domanda di opposizione a decreto ingiuntivo. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va dichiarata la competenza del Giudice di pace sul giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto tale competenza è funzionale ed inderogabile. Questa Corte infatti ha ripetutamente affermato che “nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al Giudice di pace, poiché la competenza, attribuita dall'art. 645 cod. proc. civ. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile, nel caso in cui l'opponente formuli domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del giudice adito, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa all'opposizione e rimettendo l'altra al Tribunale, il quale, in difetto, qualora gli sia stata rimessa l'intera causa, può richiedere nei limiti temporali fissati dall'art.38 cod. proc. civ. il regolamento di competenza ex art. 45 cod. proc. civ.” (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2237 del 28/01/2019, Rv. 652385 - 01;

Sez. 6- 3, Ordinanza n. 18863 del 28/07/2017, Rv. 645072 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n.272 del 12/01/2015, Rv. 634351 - 01).

2. Non è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che nessuna delle parti parte ha svolto attività difensiva. P.q.m. (-) dichiara la competenza del Giudice di pace di Roma sulla causa di opposizione a decreto ingiuntivo; (-) fissa termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione della presente ordinanza per la riassunzione del giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezi