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Ordinanza — n. 13222/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as extinguished by plaintiff's voluntary withdrawal accepted by defendant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13222/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the plaintiff's voluntary withdrawal, which was accepted by the defendant. Enzo Cortesi had previously challenged a second-instance judgment rejecting his opposition to a mandatory order issued by CNA Servizi Forlì-Cesena for €54,459.62. The court ruled that under Article 390 of the Code of Civil Procedure, the proceedings terminated immediately upon the plaintiff's declaration of withdrawal, rendering any further substantive review unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: The cassation proceedings are extinguished when the appellant voluntarily withdraws the appeal and the appellee accepts the withdrawal, obviating the need for a decision on costs.

Parole chiave

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voluntary withdrawal of appeal extinction of cassation proceedings acceptance of withdrawal mandatory order enforcement Code of Civil Procedure opposizione al precetto esecutivo credito in esecuzione azione creditoria

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Considerato che: - prima de ll'adunanza camerale, il ricorrente ha depositato in Cancelleria dichiarazione di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c.; - la controricorrente ha dichiarato di accettare la rinunzia al ricorso; - il giudizio di cassazione va pertanto dichiarato estinto per rinunzia; - ai sensi dell'art.
Art. 391 c.p.c.
390 c.p.c.; - la controricorrente ha dichiarato di accettare la rinunzia al ricorso; - il giudizio di cassazione va pertanto dichiarato estinto per rinunzia; - ai sensi dell'art. 391 c.p.c. , non occorre pronuncia re in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
art. 390 c.p
Considerato che: - prima de ll'adunanza camerale, il ricorrente ha depositato in Cancelleria dichiarazione di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c.; - la controricorrente ha dichiarato di accettare la rinunzia al ricorso; - il giudizio di cassazione va pertanto dichiarato estinto per rinunzia; - ai sensi dell'art.
art. 391 c.p
390 c.p.c.; - la controricorrente ha dichiarato di accettare la rinunzia al ricorso; - il giudizio di cassazione va pertanto dichiarato estinto per rinunzia; - ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
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Testo completo

ecreto ingiuntivo –Rinuncia al ricorso -Estinzione CHIARA GRAZIOSI Presidente PASQUALINA A.P. CONDELLO Consigliere ANTONELLA PELLECCHIA Consigliere STEFANO GIAIME GUIZZI Consigliere AC. 08/03/2023 Cron. R.G.N. 29589/2020 SALVATORE SAIJA Consigliere - Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 29589/2020R.G. proposto da: CORTESI ENZO, elettivamente domiciliato in Roma , Via Giorgio Vasari n. 14 , presso lo studio dell’avv.Marco Basile, che lo rappresenta e difende con l ’ avv. Cristina Pozzi, come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro CNA SERVIZI FORLI’ CESENAsoc . coop . cons. p.a. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente d omiciliat a in Roma, Via le Giulio Cesaren. 71, presso lo studio Bellucci Partners, rappresentata e difes a da gli avv.ti Matteo Pavanetto e Sabrina Vaiarelli , come da procura in calce al controricorso -controricorrente - avverso la sentenza n. 1251/2020della Corte d’appello di Bologna , depositata il 12.5.2020;

N. 29589/20R.G. udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 8.3.2023 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija ; Rilevato che: - Enzo Cortesi ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, con cui era stato rigettato l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Forlì dell’11.7.2019, che aveva a sua volta respinto l’opposizione al decreto ingiuntivoottenuto dalla controricorrente nei suoi confronti, per l’importo di € 54.459,62; - la CNA Servizi Forlì - Cesena ha resistito con controricorso; - il ricorso è stato assegnato alla trattazione in a dunanza c amerale sussistendo le condizioni di cui all'art. 380-bisc.p.c;

Considerato che: - prima de ll'adunanza camerale, il ricorrente ha depositato in Cancelleria dichiarazione di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c.; - la controricorrente ha dichiarato di accettare la rinunzia al ricorso; - il giudizio di cassazione va pertanto dichiarato estinto per rinunzia; - ai sensi dell'art. 391 c.p.c. , non occorre pronuncia re in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P. Q. M. la Cortedichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cas