Cassation Court dismisses material error correction request due to lack of notification to all parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared inadmissible Eugenio Garzione's request to correct a material error in a previous ruling. Although the applicant and his allies submitted an attachment, the Court found no evidence that these documents were properly notified to the other litigants. Consequently, the Court ruled that mere deposit without notification cannot initiate a correction procedure, ordering a new hearing to ensure due process.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391-bis c.p.c.; The mere deposit of a material error correction request without prior notification to all parties is inadmissible, as it cannot constitute a legitimate procedural alternative to the standard correction mechanisms.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 20685-2022proposto da: GARZIONE EUGENIO, domiciliat o “ ex lege ” in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difes o dall’Avvocato Loreto D’AIUTO; -ricorrente - contro Di Feo Carmela, GarzioneFederico domiciliat i “ ex lege ” in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesidagli Avvocati Roberto VITA e Giuseppe ARENA; -controricorrenti - nonché contro Oggetto TRANSAZIONE Correzione errore materiale R.G.N.20685/2022 Cron.
Rep. Ud.25/1/2023 Adunanza camerale FERRAZZANO MARISA, LEONI DANTE, LEONI ELISABETTA, LEONI FABIO, LEONI GUERINO, LEONI LAURA, LEONI STEFANO,tutti in qualità di eredi di Leoni Guido, FERNICOLA AGOSTINO; -intimati - Avverso l ’ ordinanza n. 25456/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 29/08/2022; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 25/1/2023dal Consigliere Dott. Stefano G iaime GUIZZI . In fattoe in diritto -che Eugenio Garzione ha proposto istanza per correzione di errore materiale dell’ordinanza di questa Corte, n. 25456/22, del 29 agosto2022; -che il medesimo lamenta la mancata liquidazione delle spese in favore del difensore antitstatario, nonché l’assenza dichiarezza circa il fatto che la condanna alle spese risulti essere stata pronunciata a carico tanto dell’allora ricorrente principale, quanto dei ricorrenti “successivi”, o meglio, incidentali, dando così luogo a due crediti risarcitori (e non ad uno solo, solidalmente posto a carico di tutti iricorrenti); - che hanno fatto propria tale iniziativa ex art. 391 - bis cod. proc. civ.
Carmela Di Feo e Federico Garzione , con “memoria adesiva”alla stessa; - che, tuttavia, nessuno di tali atti risulta essere stato notificato alle altre parti del giudizio,già svoltosi innanzi a questa Corte e conclusosi con il provvedimento del quale è chiesta la correzione; - che “il mero deposito dell ’ istanza di correzione di una pronuncia della Corte di cassazione, proposta dalla parte che non ne curi la notifica e gli ulteriori adempimenti, deve ritenersi inammissibile, non potendo introdursi legittimamente un «tertium genus» di procedimento rispetto a quelli previsti dall'art. 391-bis cod.proc. civ.”, fermo restando, però, che, “ qualora a tale istanza abbia fatto seguito l'iscrizione a ruolo d’ufficio, la stessa si converte nel procedimento officioso di correzione, previsto dalla stessa disposizione”(cfr.
Cass. Sez. 1, s ent . 31 maggio 2022, n. 17565, Rv. 665094-01); -che risulta, pertanto, necessario – per garantire l’effettività del contraddittorio – assicurare la notificazione , a cura della cancelleria di questa Corte, degli atti suddetti (e dell a presente ordinanza), alle parti oggi rimaste intimate; - che va, quindi , disposto rinvio a nuovo ruolo del presente giudizio, provvedendo nei termini appena indicati. PQM rinvia il giudizio a nuovo ruolo, disponendo che la Cancelleria di questa Corte comunichi l’istanza di correzione presentata da Eugenio Garzione, nonchéla memoria adesiva di Carmela Di Feo e di Federico Garzione , oltre alla data di fissazione della nuova adunanza camerale di trattazione, a tutte le parti del presente giudizio.
Così deciso in Roma, all’esito di adunanza camerale