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Ordinanza — n. 13189/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specificity and procedural interest regarding property release order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13189/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Antonina Gibaldi against a Palermo appellate court decision that had previously declared the appeal inadmissible. Gibaldi argued for logical contradictions in the appellate court's reasoning and the failure to review specific documentary evidence regarding the property's contractual nature. The court dismissed these claims because the appeal lacked the required specificity under Article 342 of the Code of Civil Procedure and because the appellant had no legitimate interest in arguing on the merits after the appeal was already deemed inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 342 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it lacks specific grounds for error, and a cassation appeal is rejected if the appellant lacks interest in discussing merits after a lower court has already declared the original appeal inadmissible.

Parole chiave

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lack of specificity procedural interest inadmissible appeal cassation rejection documentary evidence impugnabilità della decisione di rinvio restituzione speciale restrizione della proprietà senza risarcimento

Disposizioni normative citate

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Art. 342 c.p.c.
(ossia , in considerazione dell’insussistenza di alcuna ragionevole probabilità di accoglimento dell’impugnazione), bensì ai sensi dell’art. 342 c.p.c.
Art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.
(in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c. e all’art.
Art. 132 n. 4 c.p.c.
Art. 2712 c.p.c.
Art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.
(in relazione all’art. 360 nn.
art. 342 c.p
(ossia , in considerazione dell’insussistenza di alcuna ragionevole probabilità di accoglimento dell’impugnazione), bensì ai sensi dell’art. 342 c.p.c.
art. 348 - ter c.p
art. 348 - bis c.p
Marco Dell’Utri ai sensi dell’art. 348 - bis c.p.c.
art. 2712 c.p
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 3812/2019 proposto da: MELCHIORRA ANTONIA GIBALDI, elett.te domiciliatain ROMA, presso lo studio dell’avv.to ANGELA SAULLE, rappresentata e difesa dall’avv.to GIUSEPPE RACALBUTO; -ricorrente - contro VITO GIOVANNI RAGO; -intimato - avverso la sentenzan. 2339/2018 del la CORTE D’APPELLO DI PALERMOdepositata il 22/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/03/2023 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI; Adunanzadel 30 marzo 2023 - R.G. n. 3812/2019 - rel. cons. Marco Dell’Utri Rilevatoche, con sentenza resa in data 22/11/2018, la Corte d’appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da Melchiorra AntoninaGibaldi avverso la decisione con la quale il giudice di primo gradoha condannato la Gibaldi al rilascio, in favore di Giovanni Rago, dell’immobile di proprietà di quest’ultimo detenuto si ne titulo dalla Gibaldi,oltre al risarcimento del danno; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato l’assoluto difetto di specificità dell’appello proposto dalla Gibaldi in relazione all’art. 342 c.p.c., non avendo l’appell ante adeguatamente specificato i pretesi errori contestati a carico della sentenzaimpugnata e le ragioni della critica avanzata, limitandosi alla mera riproposizione delle medesime argomentazioni già sottoposte all’esamedel primo giudice senza alcuna ade guata confutazione della decisionecontestata; avversola sentenza d’appello, Melchiorra Antonina Gibaldi propone ricorsoper cassazione sulla base di cinque motivi d’impugnazione;

GiovanniRago non ha svolto difese in questa sede; MelchiorraAntonina Giba ldi ha depositato memoria; consideratoche, conil primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perillogica contraddittorietà tra le motivazioni dettate a fondamento dell’ordinanza del 14/10/2016 della medesima Corte d’appello di Palermo (con la quale quest’ultima aveva sospeso l’esecutività della sentenzadi primo grado) e del la sentenza impugnata in questa sede (inrelazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale inopinatamente contraddetto (affermando il difetto di specificità dell’appello proposto avverso la sentenza di primo grado) quanto viceversa affermato nel ridetto provvedimento di sospensione, con Adunanzadel 30 marzo 2023 - R.G. n. 3812/2019 - rel. cons. Marco Dell’Utri particolareriguardo al ritenuto carattere ‘non privo di ragionevolezza’ deimotivi di appello proposti; ilmotivo è infondato ; osservail Collegio come l’odierna ricorrente pretend a di far v alere un preteso vizio di contraddittorietà e di illogicità della motivazione della sentenza impugnata (evidentemente interpretabile nella prospettivadi cui all’art. 132 n. 4 c.p.c.) senza tuttavia correlarne il riscontro in rapporto ad elementi desumibili dal medesimo testo del provvedimento impugnato, avendo evocato il parametro di logicità della motivazione ai contenuti di un provvedimento ad essa estraneo (ossiadell’ordinanza cautelare di sospensione della sentenza di primo grado),di per sé inidone o a costituire un paradigma sufficiente ai fini della valutazione della logicità del discorso giustificativo dettato nella sentenzaimpugnata; varrà, al riguardo, ribadire come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa C orte, il vizio di motivazione rilevante ai fini dell’art. 132 n. 4 c.p.c. deve necessariamente emergere dallo stesso testo della sentenza impugnatain mi sura tale da disarticolarne l’ iter logico - giuridico che lo sostiene,non potendo essere argomentato attraverso il confronto del testo impugnato con un parametro testuale allo stesso del tutto estraneo; a seguito della riformulazione dell ’ art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ( disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134 ), infatti, il residuo spazio di censurabilità della motivazione in sede di legittimità dev ’ essere interpretato, alla luce dei can oni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al suo ‘ minimo costituzionale ’, con la conseguenza che deve ritenersi denunciabile in cassazione la sola Adunanzadel 30 marzo 2023 - R.G. n. 3812/2019 - rel. cons. Marco Dell’Utri anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente ril evante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr., ex plurimis , Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 (Rv. 629830- 01) ; ferma tale premessa, converrà sottolineare come la valutazione operatadal giudice del provvedimento cautelare, in quanto espressione digiurisdizione mediante cognizione sommaria (quale quella esercitata insede di sospensione dell’esecutività del la sentenza di primo grado), non può ritenersi in alcun modo tale d a pregiudicare la successiva decisionedefinitiva nel merito del giudice che l’ha resa, trattandosi , in taleultimo caso, dell’ esercizio della giurisdizione ordinaria secondo le regoleproprie della cognizione piena ; conil secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per erronea e falsa applicazione degli artt. 342 e 348 - bis c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c. e all’art. 360 - bis , co. 1, c.p.c.), peressersi la corte territoriale pronunciata sull’inammissibilità dell’atto d’appello oltre i termini processuali imposti dall’art. 348 - ter c.p.c., ossia dopo l’adozione dell’ordinanza cautelare di sospensione della decisionedi primo grado, incorrendo, anche per tale via, nell’evidente contraddittorietàtra la motivazione del precedente provvedimento di sospensione cautelare e la successiva sentenza di inammissibilità dell’appello; ilmotivo è infondato ; osserva il Collegio come , al fine di supportare la pros pettata ‘tardivitàprocessuale’ dell’ordinanza di inammissibilità pronunciata dal giudice a quo , l’odierna ricorrente muova dal disposto di cui all’art. 348-terc.p.c., ai sensi del quale l’ inammissibilità dell’appello dichiarata Adunanzadel 30 marzo 2023 - R.G. n. 3812/2019 - rel. cons. Marco Dell’Utri ai sensi dell’art. 348 - bis c.p.c. dev’essere pronunciata “ all'udienza di cui all'articolo 350 […] prima di procedere alla trattazione, sentite le parti”; nel caso di specie, al contrario, il giudice a quo ha dichiarato l’inammissibilitàdell’appello proposto dalla Gibaldi, non già sulla base dei presupposti di cui all’art. 348 - bis c.p.c. (ossia , in considerazione dell’insussistenza di alcuna ragionevole probabilità di accoglimento dell’impugnazione), bensì ai sensi dell’art. 342 c.p.c. , e dunque in ragionedel difet to di specificità dell’impugnazione proposta: decisione , quest’ultima,che, in tal senso argomentata, sfugge ai rigorosi termini dipreclusione specificamente invocat i con la censura in esame ; con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 348 - bis c.p.c., nonché per palese contraddittorietà, arbitrarietà e tardività della decisionedi inammissibilità dell’appello (in relazione all’art. 360 nn. 3 e4 c.p.c.), per avere la corte t erritoriale erroneamente ritenuto privo di specificità il contenuto dei motivi di appello avanzati avverso la decisionedi primo grado, in contrasto con le specifiche richieste e le puntualispiegazioni contenute nel gravame dichiarato inammissibile e partitamenterichiamate in ricorso; conil quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione dei principi informatori del processo d’appelloquale revisio prioris instantiae (in relazione all’art. 360 nn. 3 e4 c.p .c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto privo diadeguata specificità l’atto d’appello proposto avverso la sentenza di primogrado, in contrasto con quanto espressamente emerso dagli atti del processo d’appello, con particolare riguardo ai contenuti della comparsa conclusionale ivi depositata analiticamente riportati in ricorso;

Adunanzadel 30 marzo 2023 - R.G. n. 3812/2019 - rel. cons. Marco Dell’Utri entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione– sono inammissibili ; osserva il C ollegio come, sulla base del principio di necessaria e completaallegazione del ricorso per cassazione ex art. 366 n. 6 c.p.c. (validooltre che per il vizio di cui all'art. 360, comma primo, n. 5 anche perquelli previsti dai n n . 3 e 4 della stessa disposizione normativa), il ricorrenteche denunzia la viola zione o falsa applicazione di norme di diritto,non può limitarsi a specificare soltanto la singola norma di cui, appunto, si denunzia la violazione, ma deve indicare gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività di detta violazione(cfr.

Sez. L, Sentenza n. 9076 del 19/04/2006, Rv. 588498) ; siffattoonere sussiste anche allorquando il ricorrente affermi che unadata circostanza debba reputarsi comprovata dall’esame degli atti processuali, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il ricorrente medesimoè tenuto a d allegare al ricorso gli atti del processo idonei ad attestare, in relazione al rivendicato diritto, la sussistenza delle circostanze affermate , non potendo limitarsi alla parziale e arbitraria riproduzionedi singoli per iodi estrapolati dagli atti processuali propri o dellacontroparte;

è appena il caso di ricordare come tali principi abbiano ricevuto l’espresso avallo della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte(cfr., per tutte, Sez. Un., Sentenza n. 16887 d el 05/07/2013), le quali,dopo aver affermato che la prescrizione dell’art. 366, n. 6, c.p.c., è finalizzata alla precisa delimitazione del thema decidendum , attraverso la preclusione per il giudice di legittimità di porre a fondamentodella sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagliatti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente, onde non può ritenersi sufficiente in proposito il mero richiamo di atti e documentiposti a fondamento del ricorso nella narrativa che prec ede Adunanzadel 30 marzo 2023 - R.G. n. 3812/2019 - rel. cons. Marco Dell’Utri la formulazione dei motivi (Sez.

Un., Sentenza n. 23019 del 31/10/2007, Rv. 600075), hanno poi ulteriorment e chiarito che il rispetto della citata disposizione del codice di rito esige che sia specificato in quale sede processuale nel corso delle fasi di merito il documento,pur eventualmente individuato in ricorso, risulti prodotto, dovendo poi esso essere anche allegato al ricorso a pena d'improcedibilità, in base alla previsione del successivo art. 369, comma2, n. 4 (cfr. Sez. Un., Sentenza n. 28547 del 02/12/2008 (Rv. 605631); con l'ulteriore precisazione che, qualora il documento sia statoprodotto nelle fasi di merito e si trovi nel fascicolo di parte, l'onere dellasua allegazione può esser assolto anche mediante la produzione didetto fascicolo, ma sempre che nel ricorso si specifichi la sede in cui il documento è rinvenibile (cfr.

Sez. Un., Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109, e, con particolare riguardo al tema dell'allegazione documentale, Sez. Un., Sentenza n. 22726 del 03/11/2011,Rv. 619317) ; rimane in ogni caso pur sempre fermo che i l principio di autosufficienzadel ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1,n. 6), c.p.c. – quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anchealla luce dei principi conten uti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non sia interpretato in modo eccessivamenteformalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, non potendo tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascr izione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso,insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (v.

Sez. U, Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022 (Rv. 664409 - 01); Adunanzadel 30 marzo 2023 - R.G. n. 3812/2019 - rel. cons. Marco Dell’Utri conparticolare riguardo all’ipotesi della deduzione della questione dell'inammissibilitàdell'appello, a norma dell'art. 342 c.p.c. ( integrante errorin procedendo , tale da legittim are l'esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito), va rrà considerare come la stessa presuppon ga pur sempre l'ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve esseremodulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticitàe chiarezza, realizzati dalla trascrizione e ssenziale degli atti edei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia , salvaguardando la funzione nomofilatticadella Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziarioin misura tale da non inciderne la stessa sostanza (cfr.

Sez. L, Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022 , Rv. 663837 – 01 ; Sez. 1, Ordinanzan. 24 048 del 06/09/2021 , Rv. 662388 - 01) ; nellaviolazione di tali principi dev e ritenersi incors a la ricorrent e coni motiv i d’impugnazione in esame, atteso che la stess a , nel dolersi che la corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto privo di specificità il contenuto dei motivi di appello avanzati avverso la decisionedi primo grado , ha tuttavia omesso di fornire alcuna idonea e completa indicazione circa gli atti e i documenti (e il relativo contenuto) comprovanti il ricorso effettivo di detto errore , con ciò precludendoa questa Corte la possibilità di apprezzare la concludenza delle censure formulate al fine di giudicare la fondatezza del motivo d’impugnazioneproposto;

Adunanzadel 30 marzo 2023 - R.G. n. 3812/2019 - rel. cons. Marco Dell’Utri in particolare, la ricorrente ha del tutto trascurato (non solo di localizzare adeguatamente l’atto d’appello all’interno dell’esposizione dei motivi, ma anche) di allegare al ricorso i contenuti dell’atto d’appelloo i relativi punti in ipotesi idonei ad attestare l’erroneità della decisioneimpugnata (ossia l’individuazione d ei punti della decisione di primogrado investiti dal gravame, le ragioni degli errori contestati e i fondamenti argomentativ i posti a supporto delle censure avanzate), viceversalimitandosi a riportare l e sol e intestazion i dei motivi d’appello (richiamate nel terzo motivo) inidone e a consentire la deduzione di alcuna argomentazione sufficientemente articolata sul piano critico, nonchéi contenuti della comparsa conclusionale in appello (richiamati nelquarto motivo) che, in quanto tali, non sarebbero in og ni caso valsi asanare i vizi dell’originario atto d’appello; conil quinto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata peromesso esame di fatti decisivi controversi, nonché per violazione e falsaapplicazione dell’art. 2712 c.p.c. (in relazione a ll’art. 360 nn. 3 e 5c.p.c.), per avere la corte territoriale del tutto trascurato di procedere all’esamedell’audio- video depositato in giudizio dall’odierna ricorrente aventead oggetto l’incontro tenutosi tra le parti dell’odierno giudizio dai quali er a emersa l’effettiva natura contrattuale del relativo rapporto, e per non averne tratto le logiche conseguenze sul piano istruttorio a fondamento delle argomentazioni sostenute in giudizio dallaGibaldi; ilmotivo è inammissibile ; osservail Collegio come, attraverso la proposizione del motivo in esame, la ricorrente si dolga dell’omessa considerazione di un o specifico documento istruttorio: un’omessa considerazione imputa ta , tantoal giudice di primo grado, quanto al giudice d’appello ;

Adunanzadel 30 marzo 2023 - R.G. n. 3812/2019 - rel. cons. Marco Dell’Utri ciò posto, è agevole riscontrare la radicale carenza di interesse dellaricorrente alla proposizione di tale doglianza, avendo il giudice a quospecificamente escluso la possibilità di pervenire a un giudizio nel merito della pretesa azionata dalla Gbaldi in ragione dell’inammissibilità del relativo appello, in quanto privo di specificità : l’odiernoricorso per cassazione , pertanto, al fine di aprire lo spazio per l’eventuale articolazione di argomentazioni nel merito, avrebbe preliminarmentedovuto censura re, e dunque rimuovere, la decisione diinammissibilità dell’appello ; leconsiderazioni esposte in questa censura, nella misura in cui si disinteressano del tutto del punto controverso, profondendosi nell’esame della (pretesa) erronea mancata considerazion e di un mezzo istruttorio (e dunque di un’attività che atterrebbe alla valutazione del merito della causa), appaiono dunque del tutto irrilevanti ai fini della decisione , non avendo la ricorrente neppure argomentato, in tesi , l’ eventuale avvenuto richiamo di tale mezzo istruttoriocome ipotetico strumento di verifica dell’eventuale specificità dell’appello; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso; nonvi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione, in relazione alla regolazione delle spese del presente giudizio, non avendo l’intimato svoltodifese questa sede; dev’essere infine attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell a ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comm