Italian Supreme Court dismisses late appeal to enforcement proceedings due to missed six-month statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed late, exceeding the six-month limit for challenging enforcement judgments. The appellant filed the opposition in 2022 against a 2021 appellate decision, missing the deadline established by Article 327 of the Code of Civil Procedure. The court ruled that the procedural bar applied strictly, resulting in the rejection of the request for cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 c.p.c.; Art. 615, 617 c.p.c.: Appeals against enforcement judgments must be lodged within six months of publication; late filings are inadmissible regardless of procedural suspensions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Enrico SCODITTI Presidente OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE E AGLI ATTI ESECUTIVI (ARTT. 615 E 617 C.P.C.) dott. Cristiano VALLE Consigliere dott. Augusto TATANGELO Consigliere relatore dott. Antonella PELLECCHIA Consiglier a A d. 28 / 03/2023 C . C . dott.Paolo PORRECA Consigliere R.G. n. 2635 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 2635del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da SALVÀ BIRBANTE Rosario (C.F.:
SLV RSR 53A27 F250B) rappresentato e difeso dall’avvocato Mario Indiogine(C.F.: NDG MMR 65R18 C351R) -ricorrente- nei confronti di AGENZIA delle Entrate – Riscossione (C.F.: 1756881002), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Catania n. 1340/2021, pubblicatain data 21 giugno 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 28 marzo 2023dal consigliere Augusto Tatangelo. Fatti di causa Rosario Salvà Birbante ha proposto opposizione, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., nel corso di un procedimento di riscos- sione a mezzo ruolo, nelle forme dell’espropriazione immobi- liare, promosso nei suoi confronti dall’agente della riscossione.
L’opposizione è stata solo parzialmente accolta dal Tribunale di Catania. Ric. n. 2635/2022 –Sez. 3 – A d. 28 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 3 La Corte d’appello di Catania ha dichiarato inammissibile l’ap- pello dell’opponente. Ricorre il Salvà Birbante, sulla base di tremotivi. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’ente intimato. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione.
Ragioni della decisione 1.Risulta preliminare ed assorbente la verifica dell’ammissibi- lità del ricorso, che sortisce esito negativo, in quanto esso ri- sulta tardivo. La sentenza impugnata risulta pubblicata in data 21 giugno 2021. Il giudizio di primo grado ha avuto inizio nell’anno 2015. Es- sendo quindi applicabile l’art. 327 c.p.c., nella formulazione successiva alla modifica di cui alla legge 18 giugno 2009 n. 69, il termine cd. lungo per impugnare è di sei mesi dalla pubblica- zione della sentenza. Il termine per la notificazione del presente ricorsoè quindi sca- duto in data 21 dicembre 2021.
Non è applicabile nella specie la sospensione feriale dei termini, trattandosi di opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., cioè di un giudizio in materia di esecuzione forzata (ex plurimis: Cass., Sez. 6 -3, Ordinanza n. 5475 del 28/02/2020, Rv. 657297 – 01; Sez. 6 - 3, Ordi- nanza n. 3542 del 13/02/2020, Rv. 657017 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33728 del 18/12/2019, Rv. 656351– 01; Sez. 1, Ordinanza n. 10212 del 11/04/2019, Rv. 653634 –01; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 17328 del 03/07/2018, Rv. 649841 – 01;
Sez. 3, Sentenza n. 5038 del 28/02/2017, Rv. 643177 –01; Sez. L, Sentenza n. 16989 del 19/08/2015, Rv. 636934 –01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014, Rv. 633022 –01; Sez. Ric. n. 2635/2022 –Sez. 3 – A d. 28 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 3 3, Sentenza n. 8137 del 08/04/2014 , Rv. 630934 – 01; Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 171 del 11/01/2012 , Rv. 620864 – 01; Sez. 3, Ordinanzan. 9998 del 27/04/2010 , Rv. 612770 – 01; Sez. 3, Sentenzan. 4942 del 02/03/2010 , Rv. 611652 – 01; Sez. 3 , Sentenzan. 12250 del 25/05/2007 , Rv. 597640 – 01;
Sez. 3 , Sentenzan. 2708 del 10/02/2005 , Rv. 579852 – 01 ) . Il ricorso risulta datato 20 gennaio 2022e notificato, a mezzo P.E.C., in data 21 gennaio2022. Esso è dunque tardivo e, come tale, inammissibile. 2.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo l’ente intimato svolto attività difensiva. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso . Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1bis dello stesso art. 1