Cassation appeal dismissed as late; appeal filed after six-month deadline for enforcement proceedings. Appeal dismissed as untimely; appeal filed after six-month deadline for enforcement proceedings. Appeal dismissed as untimely; appeal filed after six-month deadline for enforcement proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed late. The appellant company challenged a lower court decision that had revoked an order declaring an enforcement procedure extinguished, arguing procedural errors. The Court ruled that the six-month appeal period applicable to enforcement matters had expired before the filing date, rendering the request untimely and inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 c.p.c.; Art. 630 c.p.c.: Appeals in enforcement proceedings must be lodged within six months of publication; appeals filed after this period are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Enrico SCODITTI Presidente ESECUZIONE FORZATA ESTINZIONE RECLAMO dott. Cristiano VALLE Consigliere dott. Augusto TATANGELO Consigliere relatore dott. Antonella PELLECCHIA Consigliere A d. 28 / 03/2023 C . C . dott.Paolo PORRECA Consigliere R.G. n. 29561 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 29561del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da A.M.A.M. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA S.p.A., con socio unico (C.F.: 01937820833), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione legale rappresentante pro tempore, Loredana Bonasera rappresentata e difesa dall’avvocato Fabrizio Maimone Ansaldo Patti (C.F.:
MMN FRZ 73H13 F158G) -ricorrente- nei confronti di FIRE S.p.A. (C.F.: 01787570835), in persona del Presi- dente del Consiglio di Amministrazione e legale rappre- sentante pro tempore, Sergio Bommarito rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Bentivegna (C.F.: BNT GPP 70A10 G273S) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Messina n. 188/2021, pubblicatain data 19 aprile 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 28 marzo 2023dal consigliere Augusto Tatangelo. Fatti di causa Il giudice dell’esecuzione ha dichiarato l’estinzione di un proce- dimento esecutivo promosso da Fire S.p.A. nei confronti di A.M.A.M.
S.p.A.. Ric. n. 29561/2021 –Sez. 3 – A d. 28 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 3 La FireS.p.A. ha proposto reclamo avverso l’ordinanza di estin- zione, ai sensi degli artt. 624, comma 3, e 630, comma 3, c.p.c.. Il reclamo è stato rigettatodal Tribunale di Messina. La Corte d’appello di Messina, in riforma della decisione di primo grado, ha invece accolto il reclamo e revocato la dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva. Ricorre A.M.A.M. S.p.A., sulla base di duemotivi. Resiste con controricorso Fire S.p.A.. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazionedegli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c. .
Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione. Ragioni della decisione 1.È preliminare la verifica della tempestività del ricorso. La sentenza impugnata risulta pubblicata in data 19 aprile 2021, e non notificata. Il giudizio di primo grado ha avuto inizio in epoca successiva al 2009, e quindi, essendo applicabile l’art. 327 c.p.c. nella for- mulazione conseguente alla modifica di cui alla legge 18 giugno 2009 n. 69, il termine cd. lungo per impugnare è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
Non è applicabile nella specie la sospensione feriale dei termini, trattandosi digiudizio in materia di esecuzione forzata, senza che possa attribuirsi rilievo in senso contrario, alla circostanza che si tratti di procedimento di reclamo avverso ordinanza di- chiarativa dell’estinzione del processo esecutivo ai sensi dell’art. 630 c.p.c. (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1531 del 03/02/2003, Rv. 560217 - 01 ; Sez. 3, Sentenza n. 284 7 del 11/02/2005, Rv. 579849 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 484 del Ric. n. 29561/2021 –Sez. 3 – A d. 28 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 3 13/01/2009, Rv. 606037 – 01;
Sez. 3 , Ordinanza n. 6640 del 18/03/2010, Rv. 612003 -01). Il termine per proporre il ricorso scadeva dunque in data 19 ottobre2021. Il ricorso risulta notificato a mezzo P.E.C. in data 15 novembre 2021. Esso è dunque tardivo, e come tale inammissibile. Ciò esime la Corte dall’esame dei singoli motivi. 2.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la società ricorrente a pagare le spese del giu- dizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi € 12.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processualidi cui all’art. 13, comma 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia do