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Ordinanza — n. 13119/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for late filing; appeal not perfected within 60 days of appellate judgment publication.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13119/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Fabbrica Arredamenti and Design SRL inadmissible due to the late filing of the appeal against the Perugia Court of Appeal's judgment. The appellant argued procedural nullities, but the Court found the appeal was not perfected within the mandatory 60-day period following the publication of the appellate decision. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 325, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 370, comma 3, cod. proc. civ.: An appeal is inadmissible if the notification to the appellant does not occur within sixty days of the publication of the judgment, unless specific exceptions regarding the availability of the notification report or office transmission apply.

Parole chiave

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improcedibility appeal sixty day period notification perfection appellate judgment late filing appeal opposizione tardiva notificazione tardiva opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 325, comma 2, cod. proc. civ.
653711-01); -che, nella specie, la sentenza impugnata risulta pubblicata il 12 ottobre 2021, sicché il perfezionamento della notificazione del ricorso – per Fabbrica Arredamenti – risulta avvenuto oltre il termine breve di sessanta giorni ex art. 325, comma 2, cod.
Art. 370, comma 3, cod. proc. civ.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art.
art. 291 cod. proc. civ
–nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 291 cod.
art. 1592 cod. civ
– violazione e falsa applicazione dell’art. 1592 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, sent. 10 luglio 2013, n. 17066
Cass. Sez. 6-3, ord. 22 settembre 2015, n. 18645
628539-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 22 settembre 2015, n. 18645, Rv.
Cass. Sez. 6-3, ord. 30 aprile 2019, n. 11386
636810-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 30 aprile 2019, n. 11386, Rv.
Cass. Sez. Un., sent. 6 luglio 2022, n. 21349
Cass. Sez. Un., sent. 6 luglio 2022, n. 21349, Rv.
Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31903-2021proposto da: FABBRICA ARREDAMENTI E DESIGN SRL, in persona del l egale rappresentante, domiciliata “ ex lege ” in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli Avvocati Francesco GATTI e MargheritaGATTI ; -ricorrente - contro COMEAR SRL, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Euclide 47, presso lo studio dell’ A vvocato Carlo Umberto ROSSI , che la rappresenta e difende; -controricorrente - Oggetto LOCAZIONE USO DIVERSO Improcedibilità del ricorso R.G.N.31903/2021 Cron.

Rep. Ud.25/1/2023 Adunanza camerale Avversola sentenza n. 577 /2 1 del la C ote di Appello di PERUGIA , depositata il 12/10/2021; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 25/1/2023dal Consigliere Dott. Stefano G iaime GUIZZI . Ritenuto in fatto -che la società Fabbrica Arredamenti e Design S.r.l. (d’ora in poi, “Fabbrica Arredamenti”) ricorre, sulla base di duemotivi, per la cassazione della sentenza n. 577/21, del 12 ottobre 2021, della Corte di Appello di Perugia, che –accogliendo il gravame esperito, in via incidentale, da lla società Comear av verso la sentenza n. 482/19, del 24 marzo 2019 , del Tribunale di Perugia – ha dichiarato improcedibile l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Fabbrica Arredamenti; - che, in punto di fatto, l’odiern a ricorrente – conduttrice in locazione, ad uso diverso da quello abitativo, un bene immobile locatole dalla società Comear – riferi sce esserle stati notificati intimazione di sfratto per morosità, nonché un decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva per il pagamento di € 80.877,78, unitamente ad attodi precetto; -che proposta da Fabbrica Arredamenti opposizione avverso entrambi tali atti, la stessa– in ragione della mancata costituzione della convenuta –veniva autorizzata a rinnovare la notificazione, ex art. 291 cod. proc. civ.; - che r igettata l’opposizione dal primo giudice (il quale provvedeva a qualificarla come opposizione a decreto ingiuntivo), esperito gravame da entrambe le parti, il giudice di appello accoglieva quello incidentale della locatrice; - che il giudice di seconde cure, infatti, rilevava l’improcedibilità dell’opposizione, in ragione della tardiva costituzione, nel giudizio di primo grado, della già opponente, dato che – avvenuta la notifica dell’atto di opposizione il 25 settembre 2012, ma essendo stato fissato in citazione un termine di comparazione inferiore a 90 giorni (dato che la prima udienza era stata indicata per il 16 novembre 2012) – l’iscrizione a ruolo della causa sarebbe dovuta avvenire non il 5 ottobre 2012, bensì il 30 settembre 2012, operando il termine “dimidiato” di cinque giorni di cui all’art. 165, comma 1, cod. proc. civ.; - che avverso la sentenza della Corte umbra ricorre per cassazione la società Fabbrica Arredamenti, sulla base – come detto –di due motivi; -che il primo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ.

–nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 291 cod. proc. civ.; - che il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata ha errato a far decorrere il termine per la costituzione del convenuto dalla prima invalida notificazione dell’opposizione, e non già da quella rinnovata, autorizzata dal primo giudice; - che il secondo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell’art. 1592 cod. civ., assumendo la ricorrente di aver diritto all’indennità prevista da detta norma, in relazione alle addizioni da esso effettuate ed assentite dalla locatrice; - che ha resistito all’impugnazione, con controricorso, la società Comear, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile e, comunque,rigettata; -che la ricorrente ha depositato memoria; -che il collegio ha raccomandato la stesura dell’ordinanza in forma semplificata.

Considerato in diritto -che il ricorso va dichiarato improcedibile;-che la ricorrente non ha provveduto a depositare – a norma dell’art. 369, comma 2, n. 2), cod. proc. civ. – la relazione di notificazione della sentenza impugnata, notificazione che si attesta, in ricorso, essere avvenuta il 19 ottobre 2021 (nel medesimoricorso si parla di deposito della copia autentica della sentenza ma non della relata di notifica); -che “il ricorso per cassazione è improcedibile qualora la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, depositando, nei termini indicati dall’art. 369, comma 1, cod.proc. c iv ., copia autentica della sentenza, priva però della relazione di notificazione” (Cass.

Sez. 6-2, ord. 22 luglio 2019,n. 19695, Rv. 654987-01); - che ad escludere la declaratoria di improcedibilità non può richiamarsi il principio, pure enunciato da questa Corte, secondo cui “il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza (indicata nel ricorso) e quella della notificazione del ricorso (emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325, comma 2, cod. proc. civ.” (Cass.

Sez. 3, sent. 10 luglio 2013, n. 17066, Rv. 628539-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 22 settembre 2015, n. 18645, Rv. 636810-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 30 aprile 2019, n. 11386, Rv. 653711-01); -che, nella specie, la sentenza impugnata risulta pubblicata il 12 ottobre 2021, sicché il perfezionamento della notificazione del ricorso – per Fabbrica Arredamenti – risulta avvenuto oltre il termine breve di sessanta giorni ex art. 325, comma 2, cod. proc. civ., risalendo al 14dicembre 2021; - che, d’altra parte, neppure ricorrono le due ulteriori condizioni che le Sezioni Unite di questa Corte hanno individuato come ostative alla declaratoria di improcedibilità, ovvero che la relazione di notificazione della sentenza impugnata risulti , comunque, nella disponibilità d i questo giudice di legittimità , per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370, comma 3, cod.p roc. c iv ., ovvero acquisita – nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 cod. proc. c iv .) – mediante l ’ istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (cfr.

Cass. Sez. Un., sent. 6 luglio 2022, n. 21349, Rv. 665188-02); - che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo; -che in ragione della declaratoria di improcedibilità del ricorso va datoatto – ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass.

Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art.

13. PQM La Corte dichiara improcedibile il ricorso, condannando la società Fabbrica Arredamenti e Design S.r.l. a rifondere, a lla società Comear S.r.l., le spese del presente giudizio di legittimità, liquidandole in € 3.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, più 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1