Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal was declared extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Lino Fossati, challenged a second-instance judgment against the Revenue Agency and the National Forensic Pension Fund but remained silent on the procedural proposal. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and extinguished the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is deemed withdrawn if the appellant fails to request a decision within forty days of the proposal, resulting in the extinction of the proceedings.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12887/2022 R.G. proposto da : FOSSATI LINO, elettivamente domiciliato in COLOGNO MONZESE VIA A. GRANDI, presso lo studio dell’avvocato BARBARISI VINCENZO (BRBVCN65S06F205W), che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (80224030587) che la rappresenta e difende per legge; -controricorrente- nonché contro CASSA NAZIONALE PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE, in persona del leg. rappr.nte p.t., elettivamente domiciliato in ROMA V.
CRESCENZIO 38, presso lo studio dell’avvocato BOLOGNESI RICCARDO (BLGRCR63L12H501J), che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.3275/2021 depositata il 11/11/2021; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle spese del giudizio di legittimità, che liquida: -in favore di Agenzia delle Entrate – Risco ssione, in Euro 1 . 25 0,00 (milleduecentocinquanta/00) per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito ed agli accessori di legge; - in favore della Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Forense, in Euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma,addì