Decreto — n. 13003/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25210/2021 R.G. proposto da : SARRECCHIA ANTONIA (SRRNTN49A57E472N), CIARLANTINI EMANUELA (CRLMNL73D60M213Y), CIARLANTINI MASSIMILIANO(CRLMSM70P23M213M), elettivamente domiciliati in ROMA, Viale B. Buozzi 99 (Studio Visconti) presso lo studio dell'avvocato ALFREDO SOLDERA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANNARITA FATICONI; -ricorrenti - contro SORA TERESA DI CIARLANTINI URANO ANTONIO LORENZO C. s.n.c. (06732540585), in persona del legale rappresentante pro tempore URANO ANTONIO LORENZO CIARLANTINI, elettivamente domiciliata in Roma, Via delle Celidonie 25, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO COSTANTINI, che la rappresenta e difende; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 5542/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/07/2021;letto l’atto di rinuncia al ricorso principale, sottoscritto dal difensore dei ricorrenti, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; letto l’atto di rinuncia al ricorso incidentale, sottoscritto dai ricorrenti e dai difensori; rilevato che le predette rinunce risultano sottoscritte per adesione dalle rispettive controparti; ritenutoche le rinunce e le adesioni presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenutoche non occorre provvedere in ordine alle spese, stante le adesioni.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 c.p; Decreto — n. 13003/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : SARRECCHIA ANTONIA (SRRNTN49A57E472N), CIARLANTINI EMANUELA (CRLMNL73D60M213Y), CIARLANTINI MASSIMILIANO(CRLMSM70P23M213M), elettivamente domiciliati in ROMA, Viale B. Buozzi 99 (Studio Visconti) presso lo studio dell'avvocato ALFREDO SOLDERA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANNARITA FATICONI; -ricorrenti - contro SORA TERESA DI CIARLANTINI URANO ANTONIO LORENZO C. s.n.c. (06732540585), in persona del legale rappresentante pro tempore URANO ANTONIO LORENZO CIARLANTINI, elettivamente domiciliata in Roma, Via delle Celidonie 25, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO COSTANTINI, che la rappresenta e difende; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 5542/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/07/2021;letto l’atto di rinuncia al ricorso principale, sottoscritto dal difensore dei ricorrenti, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; letto l’atto di rinuncia al ricorso incidentale, sottoscritto dai ricorrenti e dai difensori; rilevato che le predette rinunce risultano sottoscritte per adesione dalle rispettive controparti; ritenutoche le rinunce e le adesioni presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenutoche non occorre provvedere in ordine alle spese, stante le adesioni.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25210/2021 R.G. proposto da : SARRECCHIA ANTONIA (SRRNTN49A57E472N), CIARLANTINI EMANUELA (CRLMNL73D60M213Y), CIARLANTINI MASSIMILIANO(CRLMSM70P23M213M), elettivamente domiciliati in ROMA, Viale B. Buozzi 99 (Studio Visconti) presso lo studio dell'avvocato ALFREDO SOLDERA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANNARITA FATICONI; -ricorrenti - contro SORA TERESA DI CIARLANTINI URANO ANTONIO LORENZO C. s.n.c. (06732540585), in persona del legale rappresentante pro tempore URANO ANTONIO LORENZO CIARLANTINI, elettivamente domiciliata in Roma, Via delle Celidonie 25, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO COSTANTINI, che la rappresenta e difende; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 5542/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/07/2021;letto l’atto di rinuncia al ricorso principale, sottoscritto dal difensore dei ricorrenti, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; letto l’atto di rinuncia al ricorso incidentale, sottoscritto dai ricorrenti e dai difensori; rilevato che le predette rinunce risultano sottoscritte per adesione dalle rispettive controparti; ritenutoche le rinunce e le adesioni presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenutoche non occorre provvedere in ordine alle spese, stante le adesioni.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine didieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma,i