Italian court dismisses appeal via withdrawal, declaring case extinguished under Civil Procedure Code articles 390 and 391.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the lawsuit. The appellant, ULSS 9 Scaligera, withdrew the appeal against the lower court's judgment, while the respondents accepted this withdrawal. The court ruled that the procedural requirements for withdrawal were met under the Civil Procedure Code, rendering further proceedings unnecessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: A party may withdraw an appeal if the withdrawal is timely and accepted by the opposing party, resulting in the immediate extinction of the legal proceedings without the need for further judicial intervention.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28588/2021 R.G. proposto da : ULSS 9 SCALIGERA (02573090236), in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore PIETRO GIRARDI, quale incorporante per fusione e successore a titolo universale della ULSS 21 di Legnago, elettivamente domiciliata all’indirizzo PEC del difensore, rappresentata e difesa dagli avvocati MARCO DE CRISTOFARO, LORENZO LOCATELLI; -ricorrente - contro ROSSATI SIMONETTA, MIGLIORINI ALESSANDRO, MIGLIORINI FEDERICA, MIGLIORINI VITTORE, elettivamente domiciliati in ROMA, Via Lazzaro Spallanzani 22, presso lo studio dell'avvocato MAURO ORLANDI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIERLUIGI LUCATTONI; -controricorrenti – avverso la sentenza n. 2176/2021 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 23/08/2021;letto l’atto di rinuncia al ricorso – sottoscritto dal difensore della ricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti –e la relativa accettazione dei controricorrenti; ritenuto che la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvede re in ordine alle spese, stante l’adesione.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma