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Decreto — n. 12999/2023 — snciv Generato dall'IA

Court declares appeal dismissed due to plaintiff's withdrawal not accepted by defendant, extinguishing the lawsuit.

Numero d'incarto Decreto — n. 12999/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the plaintiff's withdrawal was not formally accepted by the defendant. Although the withdrawal met procedural requirements under the Code of Civil Procedure, the opposing party refused to accept it, preventing the automatic termination of the proceedings. Consequently, the judgment dismissed the appeal and ordered the plaintiff to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.: A withdrawal of appeal is effective only if accepted by the opposing party; if rejected, the appeal remains pending and the judgment stands.

Parole chiave

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withdrawal of appeal acceptance requirement extinction of proceedings Code of Civil Procedure litigation costs revoca dell'opposizione rinuncia alla concessione conseguenze del ritiro

Disposizioni normative citate

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Art. 390 co. 3 c.p.c.
1561/2022 del TRIBUNALE di VELLETRI, depositata il 28/07/2022;lettol’atto di rinuncia al ricorso; rilevato che la predetta rinuncia, sebbene ritualmente comunicata a cura della Cancelleria alle parti costituite – ai sensi dell’art. 390 co. 3 c.p.c., così come novellato dall'art.
Art. 3 D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
1561/2022 del TRIBUNALE di VELLETRI, depositata il 28/07/2022;lettol’atto di rinuncia al ricorso; rilevato che la predetta rinuncia, sebbene ritualmente comunicata a cura della Cancelleria alle parti costituite – ai sensi dell’art. 390 co.
Art. 391 c.p.c.
149 – non è stata accettata dalla società controricorrente Aprilfrigo S.r.l.; ritenuto che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.
art. 391 c.p
149 – non è stata accettata dalla società controricorrente Aprilfrigo S.r.l.; ritenuto che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4672/2023 R.G. proposto da : CONDOMINIO ARNO (c.f. 97350770588), sito in Nettuno In Via Arno 18, in persona dell’Amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato MAURO GALLINARI (C.F. GLLMRA71E21A323R); –ricorrente – contro APRILFRIGO S.r.l. (c.f. 01588470599), in persona legale rappresentante pro tempore CLAUDIO MANZETTI, rappresentato e difeso dall’avvocato DANIELE SUPINO; –controricorrente – avverso sentenza n. 1561/2022 del TRIBUNALE di VELLETRI, depositata il 28/07/2022;lettol’atto di rinuncia al ricorso; rilevato che la predetta rinuncia, sebbene ritualmente comunicata a cura della Cancelleria alle parti costituite – ai sensi dell’art. 390 co. 3 c.p.c., così come novellato dall'art. 3, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 – non è stata accettata dalla società controricorrente Aprilfrigo S.r.l.; ritenuto che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Aprilfrigo S.r.l., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200 ed agli accessori di legge. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma,il 1