Court dismisses appeal as inadmissible because the challenged order is not final and binding.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the challenged collegial order lacks finality. Marino Barro appealed a decision rejecting his request to suspend a property auction, arguing it was a final judgment. The court held that orders issued during the execution phase of a judicial sale are not subject to cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 669-terdecies cod. proc. civ.; Art. 591-ter cod. proc. civ.: An order issued by a collegial body in response to a claim under Art. 591-ter during judicial sale proceedings is not final or binding and therefore cannot be challenged via appeal to the Court of Cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13471/2021R.G. proposto da MARINO BARRO, elettivamente domiciliato in Roma, viaMonte S anto n. 25, presso lo studio dell’Avv.Giovanni Merla, dal quale, unitamente agli Avv.ti Romano Vaccarella, Carmine Di Zenzo e Stefano Giordano, è rappresentato e difeso –ricorrente – contro PENELOPE SPV S.R.L. , in persona del legale rappresentante pro tempore, in difetto di elezione di domicilio in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli Avv. ti Silvia Dantini e Pierluigi Casagrande –controricorrente – nonché contro ITALFONDIARIO S.P.A.;
CURATELA FALL.TOF.LLI BARRO GIOVANNI E LUIGI S.R.L.; FINO 1 SECURITISATION S.R.L.; –intimati – OPPOSIZIONEAGLI ATTI ESECUTIVI r.g. n. 13741/2021 Cons. est. Raffaele Rossi Avverso l’ordinanza del TRIBUNALE DI TREVISO emessa in data 16 novembre 2020nel procedimento iscritto al n. 4204/2020 del R.G.; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 marzo 202 3 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI; considerato che Marino Barro impugna per cassazione, affidandosi a tre motivi, l’ordinanza in epigrafe indicata con cui il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, ha dichiarato l’inammissibilità del reclamo ex art. 669-terdecies cod. proc. civ. proposto avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che aveva rigettato l’istanza di sospensione della procedura espropriativa immobiliare, qualificando come reclamo ai sensi dell’art. 591-ter cod. proc. civ. il ricorso del debitore volto ad ottenere l’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria disposta dal professionista delegato; resiste, con controricorso, la Penelope SPV s.r.l.; non svolgono difese in questo grado di legittimità gli altri soggetti intimati, in epigrafe dettagliatamente indicati; ricorrente e controricorrente hanno depositato memoria; all’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;
è superflua la disamina dei motivi di ricorso, palesandosi la inammissibilità dello stesso, in quanto diretto avverso un’ordinanza collegiale resa ai sensi dell’art. 669-terdecies cod. proc. civ. contro un’ordinanza del giudice dell’esecuzione ex art. 591-tercod. proc. civ.; secondo consolidato orientamento di questa Corte - le cui argomentazioni non sono scalfite dalle difese dell’odierna ricorrente - l’ordinanza collegiale pronunciata all’esito del reclamo ai sensi dell’art. 591-ter cod. proc. civ. avverso agli atti pronunciati dal g iudice dell’esecuzione nel corso delle operazioni di vendita per espropriazione r.g. n. 13741/2021 Cons. est.
Raffaele Rossi di immobili delegata al professionista ex art. 591 - bis cod. proc. civ. , non ha natura né decisoria né definitiva e, come tale, non è suscettibile di passare in giudicato, sicché non è impugnabile con ricorso per Cassazione, né ordinario, né straordinario ai sensi dell’art. 111 Cost. (in tal senso, Cass. 09/05/2019, n. 12238; Cass. 24/09/2019, nn. 23657 e 23658; Cass. 08/07/2020, n. 14249; Cass. 21/07/2020, n. 15441; Cass. 17/11/2011, n. 35093; Cass. 14/07/2022, n. 22240); il ricorso è inammissibilee le spese seguono la soccombenza; attesa l’inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115- di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13; p. q. m. dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 8.300 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Cons