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Ordinanza — n. 12953/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of interest due to final judgment prohibiting further enforcement actions against the foundation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12953/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court's judgment already prohibited the creditor from initiating any individual enforcement actions against the foundation. Although the appellant argued that the foundation should be liable as a business successor rather than merely as a beneficiary heir, the court noted that the final judgment on this issue had already become res judicata. Consequently, the hypothetical interest in overturning the enforcement ban was deemed non-existent, leading to the dismissal of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 29 c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible for lack of interest when the subject matter of the appeal has already become res judicata, rendering the hypothetical outcome of the appeal legally irrelevant.

Parole chiave

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lack of interest res judicata enforcement prohibition business successor beneficiary heir inadmissible appeal final judgment opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
639945-01; − con l ’ unico motivo, formulato ai sensi dell ’ art. 360, comma 1 , n.
Art. 29 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115
− s i deve dichiarare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art.
art. 2112 cod. civ
art. 16 disp. att. cod. civ
369 del 17/2/2020, sull’opposizione della Fondazione dichiarava il diritto del Lanza di procedere ad esecuzione forzata aggredendo i beni oggetto di lascito ereditario di Padre Trovato, ma pure l ’ improcedibilità del processo esecutivo a norma dell’art. 16 disp.
artt. 16 disp. att. cod. civ
656505-01); infine, rilevava la sopravvenuta apertura della procedura di liquidazione giudiziale della fondazione e, richiamando il combinato disposto degli artt. 16 disp. att. cod. civ.
artt. 384 cod. civ
civ., il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 384 cod. civ., 2012 (rectius, 2112) e 2560 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U, Sentenza n. 11844 del 09/06/2016
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14821 del 04/09/2012
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6542/2021R.G. proposto da ALESSANDRO LANZA, elettivamente domiciliato in Roma, Via Crescen- zio9, presso lo studio dell’avv. Mario Caldarera, rappresentato e difeso dall’avv.Alberto Ciccone; -ricorrente - contro FONDAZIONE CITTÀ DEL RAGAZZO IN LIQUIDAZIONE PREFETTIZIA, elettivamente domiciliata in Roma, Via della Ferratella in Laterano, presso lo studio dell’avv. Pietro Saija, rappresentata e difesa dagli av- vocati Santi Gervasi Ferrara e Natale Previti; -controricorrente - avverso la sentenza n. 369/2020 del TRIBUNALE di MESSINA,de- positata il 17/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/3/2023dal Consigliere Dott.

GIOVANNI FANTICINI.RILEVATO CHE : − in data 25/1/2005, Alessandro Lanza notificava alla Fondazione Città del Ragazzo – già Istituto Città del Ragazzo, un atto di precetto per il pagamento della somma di Euro 218.784,40, quale importo residuo a lui dovuto in forza di una sentenza pronunciata dal giudice del lavoro; trascorso infruttuosamente il termine prescritto, il Lanza procedeva, quindi, a pignorare presso il terzo –Comune di Messina – le somme da questo dovute alla Fondazione; − la Fondazione proponeva opposizione all ’ esecuzione, contestando il diritto del Lanza di procedere ad esecuzione nei suoi confronti: deduceva di essere entità autonoma e distinta dall’Istituto Città del Ragazzo, nei cui confronti era stata emessa la sentenza costituente titolo esecutivo, e di potere essere convenuta esclusivamente in qualità di erede con beneficio d’inventario di Padre Trovato Antonino; rilevava altresì che dei beni relitti dal de cuiusnon faceva parte l’ immobile i cui canoni di locazione, dovuti dall’amministrazione locale, erano stati sottoposti ad esecuzione;

− costituitosi in giudizio, Alessandro Lanza contestava la fondatezza dell’opposizione e ne chiedeva il rigetto, in quanto la Fondazione era subentrata non soltanto nella titolarità dei beni immobili facenti capo all’Istituto Città del Ragazzo, ma anche nei servizi e nelle attività dallo stesso espletati, svolgendoli senza soluzione di continuità; in subordine e in via riconvenzionale, spiegava domanda revocatoria al fine di sentir dichiarare l’inefficacia del conferimento alla Fondazione di beni immobili da parte di Padre Antonino Trovato, trattandosi di atto in frode ai creditori;

− con la sentenza del 24/4/2008 il Tribunale di Messina, in accoglimento dell’opposizione, dichiarava la nullità dell’atto di pignoramento e di tutti gli atti conseguenti e successivi; − impugnava detta pronuncia Alessandro Lanza e questa Corte – Cass., Sez.3, Sentenza n. 14821 del 04/09/2012 – cassava con rinvio la pronuncia del giudice di merito; con la menzionata decisione si statuiva che «l’errore giuridico di fondo in cui è incorso il Tribunale è che, per quanto qui interessa, del tutto irrilevante è stabilire da quale sfera giuridica provenga la posizione debitoria nei confronti del Lanza, di cui l’opponente è stata chiamata a rispondere: e invero, sia che si consideri la Fondazione come Ente in cui si è trasformato l’Istituto Città del Ragazzo o nel quale questo, già dotato di personalità giuridica, è rimasto assorbito; sia che la si consideri come erede, ancorché beneficiato, di Padre Antonino Trovato, tenuto a rispondere personalmente e solidalmente insieme con l’Istituto delle obbligazioni dallo stesso assunte nei confronti dei terzi, exart. 38 cod. civ., il titolo costituito dalla sentenza n. 274 del 2004, del Tribunale di Messina resta, in ogni caso, azionabile nei confronti della Fondazione»; in particolare, la menzionata sentenza rinviava la causa al giudice di merito sottolineando la necessità di riesaminare la posizione, rispetto al debito nei confronti del Lanza, della Fondazione, che, ove riconducibile a successione con beneficio di inventario al defunto Padre Trovato, avrebbe comportato «la restrizione della responsabilità dell’erede intra vires hereditatis», mentre, in caso di qualificazione come trasferimento d’azienda (in ragione della «non negata identità tra l’attività svolta dall’Istituto e quella svolta dalla Fondazione»), «avrebbe imposto al decidente un ben più attento approccio con il contesto probatorio di riferimento; nonché un serrato confronto con il contenuto normativo dell’art. 2112 cod. civ.»;

− nel giudizio di rinvio, il Tribunale di Messina, con la sentenza n. 369 del 17/2/2020, sull’opposizione della Fondazione dichiarava il diritto del Lanza di procedere ad esecuzione forzata aggredendo i beni oggetto di lascito ereditario di Padre Trovato, ma pure l ’ improcedibilità del processo esecutivo a norma dell’art. 16 disp. att. cod. civ.; − per quanto qui rileva, il giudice del rinvio, dopo aver menzionato diversi precedenti inter partes del medesimo ufficio giudiziario, dichiarava il diritto del Lanza di agire in executivis nei confronti della Fondazione, la quale, in quanto erede del defunto Padre Trovato, non era estranea al titolo esecutivo ed aveva assunto responsabilità per i debiti del de cuius, pur se intra vires hereditatis (stante l ’ accettazione con beneficio d’inventario); poi, pur essendosi verificato, tra l’Istituto Città del Ragazzo e la Fondazione opponente, un trasferimento d’azienda (non una trasformazione dello stesso ente), con conseguente astratta applicabilità dell’art. 2560, comma 2, cod. civ., la responsabilità solidale del cessionario doveva essere in concreto esclusa, perché il riconoscimento del credito del Lanza era avvenuto in un momento successivo alla cessione (in proposito si richiamava Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 32134 del 10/12/2019, Rv. 656505-01); infine, rilevava la sopravvenuta apertura della procedura di liquidazione giudiziale della fondazione e, richiamando il combinato disposto degli artt. 16 disp. att. cod. civ. (nel testo ratione temporis applicabile), 201, 207, 208, 209, 210, 212 e 213 legge fall., il giudice dichiarava l’improcedibilità dell’azione esecutiva promossa dal Lanza, essendo vietate dalle citate norme le azioni esecutive individuali;

− a vverso tale decisione Alessandro Lanza proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; resisteva con controricorso la Fondazione Città del Ragazzo, che depositava anche memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; − all’ esito della camera di consiglio del 7 marzo 2023, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ. C ONSIDERATO CHE : − preliminarmente, si rileva l ’ ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza de qua, resa dal Tribunale quale giudice del rinvio dalla cassazione di una sentenza resa in una controversia di opposizione all’esecuzioneda qualificarsi inappellabile (siccome resa nel 2008), in base al principio espresso da Cass., Sez.

U, Sentenza n. 11844 del 09/06/2016, Rv. 639945-01; − con l ’ unico motivo, formulato ai sensi dell ’ art. 360, comma 1 , n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 384 cod. civ., 2012 (rectius, 2112) e 2560 cod. civ., per avere il giudice del rinvio reso una sentenza difforme rispetto alle statuizioni rese dalla Corte di legittimità nella sentenza n. 14821 del 2012 e, in particolare, per avere escluso l’applicabilità in concreto delle disposizioni riguardanti la solidarietà del cessionario d’azienda e, conseguentemente, limitato la responsabilità della Fondazione a quella di erede beneficiato;

− come risulta da quanto sopra esposto, non è stata fatta oggetto d’impugnazione la statuizione con cui il Tribunale ha dichiarato improseguibile il processo esecutivo; − in via meramente ipotetica, tale pronuncia non impedirebbe l’esame del motivo, perché il creditore mantiene l’interesse ad accertare il proprio diritto di agire in executivis ; infatti, nonostante l’improcedibilità della specifica procedura da cui ha tratto origine la controversia, il Lanza potrebbe giovarsi, per altre azioni esecutive, di una decisione che gli riconosca il diritto di aggredire il patrimonio della Fondazione non soltanto nella sua qualità di erede beneficiata, ma anche come cessionaria d’azienda;

− tuttavia, a fondamento della menzionata statuizione – che, indipendentemente dalla sua correttezza, in nessun modo è scalfita dal ricorso– è stato posto il divieto del Lanza di intraprendere qualsivoglia azione esecutiva individuale nei confronti della Fondazione, posta in liquidazione; − d eve ritenersi passat a in giudicato quest ’ ultima affermazione, il che rende inammissibile il ricorso per difetto di interesse all’impugnazione, dato che il suo ipotetico accoglimento non potrebbe in ogni caso superare il sancito divieto di agire in executivis;− la circostanza s opravvenuta della liquidazione della Fondazione – ritenuta dal giudice del rinvio dirimente e determinante il rilievo di improseguibilità – e le alterne vicende processuali costituisc ono giusta ragione per la compensazione delle spese di questo giudizio;

− s i deve dichiarare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, Legge 24/12/2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13; p.q . m . la Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese del giudizio di legittimità; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a n