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Decreto — n. 12576/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 12576/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 12576/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27270/2021 R.G. proposto da : MELIS SERGIO, domiciliato per leggein ROMA, presso la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato CAMMARANO GAETANO (CMMGTN75A27H501A) -ricorrente- contro BPER CREDIT MANAGEMENT S.C.P.A. per BANCO DI SARDEGNA S.P.A., in persona del Direttore Generale, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALLISNERI, 11, presso lo studio dell’avvocato Cecere Stefano (CCCSFN70A24I452L) rappresentato e difeso dall’avvocato BAGHINO STEFANO (BGHSFN67A11B745W) -controricorrente- nonché contro TULIFERO MIRKO, MONTISCI MARIA FRANCESCA -intimati- avverso la SENTENZA n. 345/2021 emessa dalla CORTE D’APPELLO di CAGLIARI Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 12576/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 (duemilatrecento/00) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Parole chiave

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spese di esecuzione esecuzione forzata anticipo delle spese compensazione nel fallimento validità dell'esecuzione domanda di continuazione dell'esecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
345/2021 emessa dalla CORTE D’APPELLO di CAGLIARI Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27270/2021 R.G. proposto da : MELIS SERGIO, domiciliato per leggein ROMA, presso la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato CAMMARANO GAETANO (CMMGTN75A27H501A) -ricorrente- contro BPER CREDIT MANAGEMENT S.C.P.A. per BANCO DI SARDEGNA S.P.A., in persona del Direttore Generale, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALLISNERI, 11, presso lo studio dell’avvocato Cecere Stefano (CCCSFN70A24I452L) rappresentato e difeso dall’avvocato BAGHINO STEFANO (BGHSFN67A11B745W) -controricorrente- nonché contro TULIFERO MIRKO, MONTISCI MARIA FRANCESCA -intimati- avverso la SENTENZA n. 345/2021 emessa dalla CORTE D’APPELLO di CAGLIARI Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 (duemilatrecento/00) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma,il 10/05