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Decreto — n. 12575/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 12575/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 12575/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25147/2021 R.G. proposto da : SEGONI LUIGI C. S.N.C., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA POMPEO MAGNO N. 23/A, presso lo studio dell’avvocato EMILIANI SIMONE (c.f. non indicato), rappresentato e difeso dall’avvocato BRANCOZZI DOMENICO (BRNDNC71B11D542C); -ricorrente- contro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato per legge in ROMA presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PROIETTO MARCO (PRTMRC65E31C745U); -controricorrente- nonché contro SIENA NPL 2018 SRL -intimata- avverso la SENTENZA n. 225/2021 emessa da TRIBUNALE di FERMO;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 12575/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : SEGONI LUIGI C. S.N.C., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA POMPEO MAGNO N. 23/A, presso lo studio dell’avvocato EMILIANI SIMONE (c.f. non indicato), rappresentato e difeso dall’avvocato BRANCOZZI DOMENICO (BRNDNC71B11D542C); -ricorrente- contro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato per legge in ROMA presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PROIETTO MARCO (PRTMRC65E31C745U); -controricorrente- nonché contro SIENA NPL 2018 SRL -intimata- avverso la SENTENZA n. 225/2021 emessa da TRIBUNALE di FERMO;

Parole chiave

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mancato anticipo delle spese indennità di patrocinio spese susseguenti spese di mora accollo delle spese canoni non corrisposti

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25147/2021 R.G. proposto da : SEGONI LUIGI C. S.N.C., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA POMPEO MAGNO N. 23/A, presso lo studio dell’avvocato EMILIANI SIMONE (c.f. non indicato), rappresentato e difeso dall’avvocato BRANCOZZI DOMENICO (BRNDNC71B11D542C); -ricorrente- contro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato per legge in ROMA presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PROIETTO MARCO (PRTMRC65E31C745U); -controricorrente- nonché contro SIENA NPL 2018 SRL -intimata- avverso la SENTENZA n. 225/2021 emessa da TRIBUNALE di FERMO;

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 (duemiladuecento/00) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Roma, il 10/