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Decreto — n. 12568/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 12568/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 12568/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.242/2022 R.G. proposto da : IMMOBILIARE MAN.VIT. s.n.c. DI CESTARO MANUEL C. (c.f. 03757770288) in persona del legale rappresentante p.t. MANUEL CESTARO, CESTARO MANUEL (c.f. CSTMNL78H14C743G), in qualità di socio illimitatamente responsabile della Immobiliare Man.Vit S.n.c., CESTARO SARA (c.f. CSTSRA76P62C743A), in qualità di soc io illimitatamente responsabile della Immobiliare Man.Vit S.n.c., FAVARO PAOLO ALBERTO(c.f. FVRPLB60P27G645H), quale erede unico di LAZZARO GUERRINA, domiciliati ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato FRANCESCO DIROMA; -ricorrenti - contro IFIS NPL S.p.A.(c.f. 04494710272), elettivamente domiciliato in ROMA, Via Tagliamento 55, presso lo studio dell'avvocato NICOLA DI PIERRO, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO CASELLATI; -controricorrente – avverso la sentenza n. 2601/2021 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 14/10/2021 lettol’Atto di rinuncia al Ricorso, sottoscritto dal difensore dei ricorrenti, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; rilevatoche nel predetto atto di rinuncia i ricorrenti chiedono altresì “che venga disposta la cancellazione dell’annotazione della domanda giudiziale di primo grado trascritta in data 9 settembre 2010 avanti la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Treviso ai nn 5008/32502 RG RP e della annotazione del 31.12.2021 presentata avanti alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Treviso ai nn 54149/7568 RG RP, giusta nota che si dimette in copia , con esonero del Conservatore dei RR.II. competente da ogni responsabilità”; rilevato che la rinuncia è stata ritualmente comunicata alla controparte costituite, a cura della Cancelleria, ai sensi dell’art. 390, co. 3 c.p.c., così come novellato dall'art. 3, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149; rilevato, altresì, che la società controricorrente IFIS NPL S.p.A. ha depositato in atti la dichiarazione di accettazione della rinuncia con, a sua volta, espressa richiesta che venga disposta la cancellazione delle predette annotazioni presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Treviso; ritenutoche la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione.

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 12568/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : IMMOBILIARE MAN.VIT. s.n.c. DI CESTARO MANUEL C. (c.f. 03757770288) in persona del legale rappresentante p.t. MANUEL CESTARO, CESTARO MANUEL (c.f. CSTMNL78H14C743G), in qualità di socio illimitatamente responsabile della Immobiliare Man.Vit S.n.c., CESTARO SARA (c.f. CSTSRA76P62C743A), in qualità di soc io illimitatamente responsabile della Immobiliare Man.Vit S.n.c., FAVARO PAOLO ALBERTO(c.f. FVRPLB60P27G645H), quale erede unico di LAZZARO GUERRINA, domiciliati ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato FRANCESCO DIROMA; -ricorrenti - contro IFIS NPL S.p.A.(c.f. 04494710272), elettivamente domiciliato in ROMA, Via Tagliamento 55, presso lo studio dell'avvocato NICOLA DI PIERRO, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO CASELLATI; -controricorrente – avverso la sentenza n. 2601/2021 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 14/10/2021 lettol’Atto di rinuncia al Ricorso, sottoscritto dal difensore dei ricorrenti, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; rilevatoche nel predetto atto di rinuncia i ricorrenti chiedono altresì “che venga disposta la cancellazione dell’annotazione della domanda giudiziale di primo grado trascritta in data 9 settembre 2010 avanti la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Treviso ai nn 5008/32502 RG RP e della annotazione del 31.12.2021 presentata avanti alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Treviso ai nn 54149/7568 RG RP, giusta nota che si dimette in copia , con esonero del Conservatore dei RR.II. competente da ogni responsabilità”; rilevato che la rinuncia è stata ritualmente comunicata alla controparte costituite, a cura della Cancelleria, ai sensi dell’art. 390, co. 3 c.p.c., così come novellato dall'art. 3, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149; rilevato, altresì, che la società controricorrente IFIS NPL S.p.A. ha depositato in atti la dichiarazione di accettazione della rinuncia con, a sua volta, espressa richiesta che venga disposta la cancellazione delle predette annotazioni presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Treviso; ritenutoche la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione.

Parole chiave

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registro dei patti di riserva della proprietà revoca del concordato rinuncia all'espropriazione ritiro dell'istanza giudiziaria decreto di non luogo a procedere annotazione

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.242/2022 R.G. proposto da : IMMOBILIARE MAN.VIT. s.n.c. DI CESTARO MANUEL C. (c.f. 03757770288) in persona del legale rappresentante p.t. MANUEL CESTARO, CESTARO MANUEL (c.f. CSTMNL78H14C743G), in qualità di socio illimitatamente responsabile della Immobiliare Man.Vit S.n.c., CESTARO SARA (c.f. CSTSRA76P62C743A), in qualità di soc io illimitatamente responsabile della Immobiliare Man.Vit S.n.c., FAVARO PAOLO ALBERTO(c.f. FVRPLB60P27G645H), quale erede unico di LAZZARO GUERRINA, domiciliati ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato FRANCESCO DIROMA; -ricorrenti - contro IFIS NPL S.p.A.(c.f. 04494710272), elettivamente domiciliato in ROMA, Via Tagliamento 55, presso lo studio dell'avvocato NICOLA DI PIERRO, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO CASELLATI; -controricorrente – avverso la sentenza n. 2601/2021 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 14/10/2021 lettol’Atto di rinuncia al Ricorso, sottoscritto dal difensore dei ricorrenti, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; rilevatoche nel predetto atto di rinuncia i ricorrenti chiedono altresì “che venga disposta la cancellazione dell’annotazione della domanda giudiziale di primo grado trascritta in data 9 settembre 2010 avanti la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Treviso ai nn 5008/32502 RG RP e della annotazione del 31.12.2021 presentata avanti alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Treviso ai nn 54149/7568 RG RP, giusta nota che si dimette in copia , con esonero del Conservatore dei RR.II. competente da ogni responsabilità”; rilevato che la rinuncia è stata ritualmente comunicata alla controparte costituite, a cura della Cancelleria, ai sensi dell’art. 390, co. 3 c.p.c., così come novellato dall'art. 3, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149; rilevato, altresì, che la società controricorrente IFIS NPL S.p.A. ha depositato in atti la dichiarazione di accettazione della rinuncia con, a sua volta, espressa richiesta che venga disposta la cancellazione delle predette annotazioni presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Treviso; ritenutoche la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Autorizza la cancellazione dell’annotazione della domanda giudiziale di primo grado trascritta in data 09.09.2010 avanti la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Treviso ai nn 5008/32502 RG RP e dell’annotazione del 31.12.2021 presentata avanti alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Treviso ai nn 54149/7658 RG RP,con esonero del Conservatore dei RR.II. competente da ogni responsabilità. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza