Cassation Court dismisses appeal against appellate court ruling excluding appealability of execution order under Art. 612 CPC.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Silvestri Gerardi against the Brescia Court of Appeal's decision. The appellant argued the appellate judgment lacked sufficient reasoning by merely citing precedents without explicitly connecting them to the case facts. The court held that the appellate court's logical connection between established jurisprudence and the specific facts regarding the execution order was sufficient to satisfy constitutional and statutory requirements for motivation. Consequently, the appeal was dismissed as the lower court correctly applied the rule that orders under Article 612 of the Civil Procedure Code are not appealable but only opposable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 612 c.p.c.; Art. 617 c.p.c.; Orders issued under Article 612 of the Civil Procedure Code resolving disputes are not appealable but only opposable, and appellate judgments citing precedents suffice for motivation if the logical link to facts is clear.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
rdinanza del g.e. risolutiva della contesa –Natura di sentenza – Esclusione –Inappellabilità - Opponibilità ex art. 617 c.p.c. FRANCO DE STEFANO Presidente MARCO ROSSETTI Consigliere PAOLO PORRECA Consigliere RAFFAELE ROSSI Consigliere AC. 14/02/2023 Cron. R.G.N. 2288/2021 SALVATORE SAIJA Consigliere - Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 2288/2021R.G. proposto da: SILVESTRI GERARDO, domiciliato in Roma , Piazza Cavour , presso l a cancelleria della Corte di cassazione, rappresentatoe difeso da ll’ avv . Raffaella Sonzogni, come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE -intimato – avverso la sentenza n. 995/2020della Corte d’appello di Brescia , depositata il 24.9.2020; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 14.2.2023dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija .
N. 2288/21R.G. FATTI DI CAUSA La Corte d’appello di Brescia, con sentenza del 24.9.2020, dichiarò inammissibile l’appello proposto da Silvestro Gerardi avverso l’ordinanza del 27.11.2018 emessa dal Tribunale di Bergamo nel procedimento ex art. 612 c.p.c., che aveva a sua volta dichiarato inammissibile il ricorso promosso dal Silvestri per l’esecuzione forzata di obblighi di fare, nei confronti del MEF, per la ricostruzione della propria posizione pensionistica. Osservò il giudice d’appelloche, in forza di copiosa giurisprudenza di legittimità, l’ordinanza del giudice dell’esecuzione ex art. 612 c.p.c.,che decida in ordine alla portata sostanziale del titolo esecutivo ed all’ammissibilità dell’azione esecutiva, non è appellabile, ma solo opponibile ai sensi dell’art. 617 c.p.c.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione Gerardo Silvestri, sulla base di due motivi; il MEF non ha svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 –Con il primo motivo si lamenta la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. per mancata e/o apparente motivazione della sentenza impugnata. Si sostiene che essa sia priva della parte motiva, tra l’altro perché la Corte territoriale, al fine di escludere l’appellabilità dell’ordinanza ex art. 612 c.p.c., dichiarando pertanto l’inammissibilità dell’appello proposto da esso ricorrente, ha richiamato massime e/o precedenti giurisprudenziali di legittimità fatti propri dalla stessa Corte d’appello di Brescia.
Il ricorrente lamenta dunque che il mero richiamo a dei precedenti giurisprudenziali non sia idoneo ad assolvere all’obbligo di N. 2288/21R.G. motivazione dei provvedimenti previsto in via generale dall’art. 111, comma 6, Cost. e nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c. 1.2 –Con il secondo motivo si censura la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 612 c.p.c. e 617 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Si assume l’errata interpretazione del regime d’impugnazione e della natura di sentenza dell’ordinanzaex art. 612 c.p.c., avente natura e contenuto decisorio, nonché l’errata interpretazione dei limiti del giudizio di esecuzione e dell’orientamento maggioritario della Corte di cassazione, volto a legittimare l’appellabilità delle ordinanze abnormi ex art.612 c.p.c. 2.1 –Preliminarmente, va rilevata la nullità della notifica del ricorso al Ministero resistente, perché effettuata presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia, anziché presso quella Generale in Roma ( v.
Cass., S ez. Un., n. 608/2015). Tuttavia, non occorre provvedere circa la rinnovazione della notifica, in ossequio al principio della ragionevole durata del processo e considerata la sostanziale ininfluenza dell’adempimento sulla definizione del giudizio (Cass., Sez. Un., n. 6826/2010), per il tenore della pronuncia a rendersi sul ricorso, stante la sua infondatezza. 3.1 –Ciò posto, il primo motivo è infondato. Al riguardo - benché in effetti, nella parte iniziale della motiva zione dell’impugnata sentenza, vi sia solo un laconico riferimentoall’ordinanza del g.e. impugnata con l’appello, e si richiamino soltanto massime giurisprudenziali- è stato tra l’altro affermato che “Lamotivazione "per relationem" si può considerare carente o meramenteapparente - e come tale cens urabile in sede N. 2288/21R.G. di legittimità-solo quando il "decisum" si fondi esclusivamente sul mero rinvio a precedenti o amassime giurisprudenziali richiamati in modo acritico e non ricollegati esplicitamente alla fattispecie controversa, di tal che venga impedito un controllo sul procedimento logico seguito dal giudice proprio per l'impossibilità di individuare la "ratio decidendi"” (Cass. n. 662/2004).
Ritiene dunque la Corte che le massime giurisprudenziali richiamate dalla Corte d’appello di Brescia siano esplicitamente collegate alla fattispecie, essendo inequivoco che il thema decidendum sia portato dalla pretesa illegittimità di un’ordinanza del g.e. con cui, in un procedimento ex art. 612 c.p.c., si è dichiarata l’insussistenza del t ito lo esecutivo , con conseguente condanna alle spese del procedente. In altre parole, può dirsiche una motivazione redatta con la tecnica prima descritta sia apparente quando, a fronte di una fattispecie multiforme- il cui accertamento sia controverso – essa richiami un determinato orientamento giurisprudenziale, che presupponga però come già risolta la questione circa la fattispecie da accertare, sicché il mancato collegamento tra principio di diritto affermato e il fatto sub iudice reca effettivamente u n vuoto decisorio; ove invece la fattispecie sia univocamente individuabile, e sia comunque richiamata dalla sentenza (sia perchéripresa nella parte espositiva, sia perché ad essa si fa cenno nell’incipitdella parte motiva, come nella specie), una simile tecnica redazionale consente pienamente di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione adottata, in guisa coerente col “minimo costituzionale” della motivazione, ex art. 111 Cost. (v.
Cass., Sez. Un., n. 8053/2014). N. 2288/21R.G. Così, tornando al caso di specie, ritiene questa Corte che la congiunzione “dunque” utilizzata dalla C orte d’appello a p. 8 della sentenza per trarre le conclusioni sulla sorte dell’appello, rispetto ai principi di diritto prima evocati, ben possa legare ed espl icitare , in termini univoci, il ragionamento logico - giuridicoseguito dal giudice del merito , restando così dimostrata e comunque manifestata l’affermazione per cui, data quella determinata fattispecie (ordinanza ex art. 612 c.p.c., resa in modo esorbitante rispetto ai poteri giurisdizionali attribuiti al g.e.), l’appello contro la stessa proposto è inammissibile. 4.1– Anche i l secondo motivo è infondato.
In proposito, è sostanzialmente consolidato l’orientamento secondo cui “L’ordinanza resa aisensi dell’art. 612 c.p.c. che illegittimamente abbia risolto una contesa tra le parti, così esorbitando dal profilo funzionale proprio dell’istituto, non è mai considerabile come una sentenza in senso sostanziale, decisiva di un’opposizione ex art. 615 c.p.c., ma dà luogo, anche qualora contenga la liquidazione delle spese giudiziali, ad una decisione soltanto sommaria, in quanto da ritenersi conclusiva della fase sommaria di una opposizione all’esecuzione, rispetto alla quale la parte interessata può tutelarsi introducendo un giudizio di merito ex art. 616 c.p.c.” (Cass. n. 15015/2016; nello stesso senso, Cass. n. 7402/2017;
Cass. n. 3888/2018; Cass. n. 29025/2021). Né il ricorso offre alcun elemento per discostarsi da tale conclusione, del resto non facendosi carico degli specifici snodi argomentativi elaborati da questa Corte a suo sostegno. Lasentenza impugnata è dunque esente da censure, anche per tal verso. N. 2288/21R.G. 5.1 –In definitiva, il ricorso principale è rigettato. Nulla va disposto sulle spese del giudizio di legittimità, l’intimata non avendo svolto difese. In relazione alla data di proposizione del ricorso(successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).
P. Q. M. la Corterigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricors o , a no rma del comma 1 - bis dello stesso articolo