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Ordinanza — n. 12468/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12468/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12468/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 29267/2020R.G. proposto da: MASSIMO PALMIERI, elettivamente domiciliat o in Roma , Via P ompeo Ugonio n. 3, presso l o studio dell’avv. Belardo Bosco , che l o rappresenta e difende, come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 -resistente – e contro G.S.F.- GESTIONE SERVI ZI FORMELLO s.a.s. -intimata – N. 29267/20R.G. avverso la sentenza n. 435 /20 20 del Tribunale di Tivoli , depositata il 17.3.2020; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 7.3.2023 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija .

Regesto Legislator

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art. 370 c.p, art. 378 c.p, art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973, art. 615 c.p, art. 617 c.p, art. 2946 c.c; Ordinanza — n. 12468/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Tuttavia, va contestualmente rilevato che il deposito del ripetuto atto di costituzione, se non vale ad integrare un valido mezzo di difesa, dimostra però in modo inequivoco che AdER –subentrata ex lege ad Equitalia Sud s.p.a. ai dell'art. 1 del d.l. n. 193/2016, conv. in legge n. 225/2016- ha comunque avuto conoscenza del ricorso che occupa; ciò comporta, dunque, l’intervenuta sanatoria della nullità della notifica del ricorso stesso, ex art. 156, comma 3, c.p.c., in quanto il Palmieri aveva provveduto all’incombente –invalidamente (v.

Parole chiave

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pignoramento del salario esecuzione per crediti fiscali calcolo del pignoramento richiesta di pignoramento ricupero d'imposta garanzia fiscale

Disposizioni normative citate

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art. 370 c.p
art. 378 c.p
art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973
FATTI DI CAUSA Massimo Palmieri propose opposizione agli atti esecutivi avverso il pignoramento presso terzi ex art. 72-bisd.P.R.
art. 615 c.p
2.3– Ancora in via preliminare, ritiene la Corte che - per quanto , in linea generale, l’eccezione di prescrizione del credito sollevata dal debitore esecutato costituisca, indiscutibilmente, vera e propria opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.
art. 617 c.p
Invero, benché in modo non del tutto lineare, il Tribunale ha qualificato l’intero ricorso del Palmieri (compresa la doglianza sulla prescrizione) come opposizione agli attiesecutivi, ex art. 617 c.p.c.
art. 2946 c.c
Infatti, il credito erariale in linea capitale si prescrive nel termine decennale ex art. 2946 c.c.
art. 2953 c.c
un giudicato si fosse formato, sul punto,allora avrebbe trovato applicazione l’art. 2953 c.c., e quindi il termine di prescrizione sarebbe stato in ogni caso decennale, in relazione alla actio pro iudicato: questo è il senso del richiamato arresto(Rv.
art. 20 d.lgs. n. 472/1997
E neppure può ritenersi ritualmente dispiegata in ricorso una specifica censura quanto alla possibile ed eventuale prescrizione delle sanzioni ed interessi relative ai crediti erariali (il cui termine è sancito,rispettivamente, dall’art. 20 d.lgs. n. 472/1997 e dall’art.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., n. 7822/2020
546 del 1992 (e non già un'opposizione esecutiva), da introdurre con le forme tipiche di detto giudizio” (Cass., Sez. Un., n. 7822/2020).
Sez. Un., n. 16986/2022
Cass., Sez. Un., n. 16986/2022) , sicché il Palmieri avrebbe dovuto far valere le proprie ragioni dinanzi alla competente C.T.P., e non già dinanzi al Tribunale di Tivoli.
Sez. Un., n. 24883/2008
Sez.Un., n. 23397/2016
D’altra parte, non è neppure pertinente il richiamo all’insegnamento di Cass., Sez.Un., n. 23397/2016, effettuato dal ricorrente a sostegno dell’unico mezzo spiegato.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 29267/2020R.G. proposto da: MASSIMO PALMIERI, elettivamente domiciliat o in Roma , Via P ompeo Ugonio n. 3, presso l o studio dell’avv. Belardo Bosco , che l o rappresenta e difende, come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 -resistente – e contro G.S.F.- GESTIONE SERVI ZI FORMELLO s.a.s. -intimata – N. 29267/20R.G. avverso la sentenza n. 435 /20 20 del Tribunale di Tivoli , depositata il 17.3.2020; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 7.3.2023 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija .

FATTI DI CAUSA Massimo Palmieri propose opposizione agli atti esecutivi avverso il pignoramento presso terzi ex art. 72-bisd.P.R. n. 602/1973, eseguito in suo danno da Equitalia Sud s.p.a.in data 10.1.2016, con cui si pignoravano le sue ragioni di credito nei confronti della G.S.F.-Gestione Servizi Formello s.a.s. a titolo di stipendio, in forza di 25 cartelle e/o intimazioni di pagamento, che assumeva mai notificate; chiedeva quindi dichi ararsi l’ invalidità del pignoramento e l’intervenuta prescrizione dei crediti. Nel contraddittorio con Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. (succeduta ad Equitalia Sud) e nella contumacia del terzo pignorato, l’adito Tribunale di Tivoli dapprima rigettò l’istanza di sospensione e quindi, introdotto dall’opponente il giudizio di merito, con sentenza del 17.3.2020 accolse l’opposizione per alcune cartelle o intimazioni per le quali era già maturata la prescrizione, rigettandola nel resto, e segnatamente inrelazione ai crediti erariali per IRPEF, IRAP e IVA, nonché per diritti camerali.

Massimo Palmieri ricorre ora per cassazione affidandosi ad un unico motivo; Agenzia delle Entrate-Riscossione ha depositato “atto di costituzione”, mentre G.S.F. Gestione Servizi Formello s.a.s. non ha svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE N. 29267/20R.G. 1.1 –In limine litis, va rilevato che l’atto di costituzione depositato da Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) è da considerare tamquam non esset, in quanto è noto che, se non altro in base al testo originario della norma, vigente ed applicabile ratione temporis, “ Nel giudizio di cassazione è inammissibile una ‘memoria dicostituzione’ depositata dalla parte intimata dopo la scadenza del termine dicui all'art. 370 c.p.c. e non notificata al ricorrente (così da non potersi qualificare comecontroricorso, seppur tardivo), atteso che non è sufficiente il mero deposito perché l'attopossa svolgere la sua funzione di strumento di attivazione del contraddittorio rispetto alla parte ricorrente, la quale, solo avendone acquisito legale conoscenza, è in condizioni di presentare le sue osservazioni nelle forme previste dall'art. 378 c.p.c.” (Cass., Sez., Un., n. 10019/2019).

Tuttavia, va contestualmente rilevato che il deposito del ripetuto atto di costituzione, se non vale ad integrare un valido mezzo di difesa, dimostra però in modo inequivoco che AdER –subentrata ex lege ad Equitalia Sud s.p.a. ai dell'art. 1 del d.l. n. 193/2016, conv. in legge n. 225/2016- ha comunque avuto conoscenza del ricorso che occupa; ciò comporta, dunque, l’intervenuta sanatoria della nullità della notifica del ricorso stesso, ex art. 156, comma 3, c.p.c., in quanto il Palmieri aveva provveduto all’incombente –invalidamente (v.

Cass., Sez. Un., ord. n. 2087/2020) – presso il procuratore costituito del precedente agente della riscossione, avv. Cristiana Lupi. 2.1 –Ciò posto, con l’unico motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2948, comma 4, c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver il Tribunale applicato ai crediti per IRPEF, IRAP e IVA il termine di N. 29267/20R.G. prescrizione decennale, anziché quello quinquennale, invece applicabile in quanto il versamento di dette imposte integra l’esecuzione di prestazioni periodiche. 2.2– Preliminarmente, va anzitutto evidenziato che la vicenda che occupa attiene alla pretesa non debenza d i somme di natura tributaria, e segnatamente alla eccepita prescrizionedei crediti erariali, per non essere mai state notificate le relative cartelle di pagamento, di cui nella sostanza il Palmieri ha assunto essere venuto a conoscenza per effetto del pignoramento presso terzi effettuato dall’agente della riscossione, ai sensi dell’art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973.

Senonché, questa Corte, nel suo Massimo Consesso, ha affermato che “In materia di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, la tutela avverso atti esecutivi (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art.72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973) esperibile innanzi gli organi di giurisdizione tributaria integra un normale giudizio impugnatorio ex art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 (e non già un'opposizione esecutiva), da introdurre con le forme tipiche di detto giudizio” (Cass., Sez. Un., n. 7822/2020). Ne discende, quale primo corollario, che la relativa controversia è demandata alla giurisdizione del giudice tributario (sulla prescrizione in caso di eccepita inesistenza della notifica della cartella, a seguito dell’avvio dell’esecuzione “esattoriale”:

Cass., Sez. Un., n. 16986/2022) , sicché il Palmieri avrebbe dovuto far valere le proprie ragioni dinanzi alla competente C.T.P., e non già dinanzi al Tribunale di Tivoli. Tuttavia , la questione non è stata eccepita da alcuno, né il Tribunale l’ha rilevata d’uffic io , pronunciando anzi nel merito e N. 29267/20R.G. così implicitamente ritenendo ed affermando la giurisdizione del giudice ordinario. Pertanto, sul punto deve ritenersi formato il giudicato interno, conformemente all’approdo della giurisprudenza di legittimità inaugurato da Cass., Sez.

Un., n. 24883/2008. 2.3– Ancora in via preliminare, ritiene la Corte che - per quanto , in linea generale, l’eccezione di prescrizione del credito sollevata dal debitore esecutato costituisca, indiscutibilmente, vera e propria opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. , giacché con detta eccezione il debitore contesta il diritto di procedere all’esecuzione forzata da parte del pignorante - il ricorso sia ammissibile. Invero, benché in modo non del tutto lineare, il Tribunale ha qualificato l’intero ricorso del Palmieri (compresa la doglianza sulla prescrizione) come opposizione agli attiesecutivi, ex art. 617 c.p.c. ; da tanto discende dunque, per il principio dell’apparenza, che l’impugnazione sia stata correttamente proposta con ricorso per cassazione (per tutte, Cass. n. 26294/2007). 3.1– Ciò posto, i l ricorso è però palesemente infondato.

Infatti, il credito erariale in linea capitale si prescrive nel termine decennale ex art. 2946 c.c. (v. Cass. n. 32308/2019; Cass. n. 12740/2020), salva diversa disposizione di legge, neppure indicata dal Palmieri. D’altra parte, non è neppure pertinente il richiamo all’insegnamento di Cass., Sez.Un., n. 23397/2016, effettuato dal ricorrente a sostegno dell’unico mezzo spiegato. Infatti,non essendo intervenuto il giudicato sulle ragioni creditorie, discende cheoccorre individuare, ai fini della prescrizione, il regime proprio di ogni obbligazione, che nella specie è proprio quello prima indicato; se invece N. 29267/20R.G. un giudicato si fosse formato, sul punto,allora avrebbe trovato applicazione l’art. 2953 c.c., e quindi il termine di prescrizione sarebbe stato in ogni caso decennale, in relazione alla actio pro iudicato: questo è il senso del richiamato arresto(Rv. 641632-01, in particolare).

E neppure può ritenersi ritualmente dispiegata in ricorso una specifica censura quanto alla possibile ed eventuale prescrizione delle sanzioni ed interessi relative ai crediti erariali (il cui termine è sancito,rispettivamente, dall’art. 20 d.lgs. n. 472/1997 e dall’art. 2948, n. 4, c.c.: si veda, da ultimo, Cass. n . 2095/2023), sicché è qui preclusa, per il carattere vincolato del giudizio di legittimità, la disamina di ogni relativa questione. 4.1 – In definitiva, il ricorso è rigettato . Nulla va disposto sulle spese, le intimate non avendo svolto difese.

In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, se dovuto. P. Q. M. la Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso ar