Decreto — n. 12142/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27063/2021 R.G. proposto da : LIOIA ANTONIETTA e BUFANO GIOVANNI, domiciliati in Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione, la prima rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Bufano, che pure difende sé stesso ex art. 86 c.p.c. -ricorrenti- contro PIZZOLO LUIGI, LAGUARDIA SAVINO, LAGUARDIA FEDERICA e LAGUARDIA NOEMI. -intimati- avverso la SENTENZA n. 712/2021 del Tribunale di Foggia Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 86 c.p, art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 12142/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : LIOIA ANTONIETTA e BUFANO GIOVANNI, domiciliati in Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione, la prima rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Bufano, che pure difende sé stesso ex art. 86 c.p.c. -ricorrenti- contro PIZZOLO LUIGI, LAGUARDIA SAVINO, LAGUARDIA FEDERICA e LAGUARDIA NOEMI. -intimati- avverso la SENTENZA n. 712/2021 del Tribunale di Foggia Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27063/2021 R.G. proposto da : LIOIA ANTONIETTA e BUFANO GIOVANNI, domiciliati in Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione, la prima rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Bufano, che pure difende sé stesso ex art. 86 c.p.c. -ricorrenti- contro PIZZOLO LUIGI, LAGUARDIA SAVINO, LAGUARDIA FEDERICA e LAGUARDIA NOEMI. -intimati- avverso la SENTENZA n. 712/2021 del Tribunale di Foggia Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma,il 04/05/2023 IL PR