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Ordinanza — n. 12128/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to lack of standing because the appellant failed to prove the merger's completion. The court held that without proof of the merged company's cancellation, the appellant cannot claim successor status. The decision emphasizes the necessity of specific documentary evidence to establish legal standing in merger disputes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12128/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the Court of Appeal's decision, declaring the appellant's appeal inadmissible due to a lack of standing. The appellant, Banco BPM S.p.A., failed to provide evidence proving the cancellation of the merged company, Banco Popolare, from the commercial register. Consequently, the court ruled that the appellant could not demonstrate the required successor status to challenge the lower court's judgment.

Regesto Legislator

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Art. 2504, second comma, cod. civ.; Art. 2504-bis, second comma, cod. civ.: To establish standing as a successor in a corporate merger, the appellant must prove the completion of merger formalities, specifically the cancellation of the merged entity from the commercial register; failure to provide such evidence precludes the right to appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
corporate merger legal standing commercial register successor status inadmissible appeal merger formalities cancellation proof

Disposizioni normative citate

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Art. 2504, second comma, cod. civ.
Muovendo all’esame nel merito del motivo, dirimente valenza assume, al riguardo, il dettato dell’art. 2504, secondo comma, cod.
Art. 2504-bis, second comma, cod. civ.
Muovendo all’esame nel merito del motivo, dirimente valenza assume, al riguardo, il dettato dell’art. 2504, secondo comma, cod.
Art. 182 cod. proc. civ.
art. 182 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. 22/02/2018, n. 4289
25557; Cass. 22/02/2018, n. 4289; Cass.
Cass. 23/05/2018, n. 12690
4289; Cass. 23/05/2018, n. 12690).
Cass. ord. 25/01/2022, n. 2149
Cass. ord. 25/01/2022, n. 2149).
Cass. 12/06/2019, n. 15857
del decisum (Cass. 12/06/2019, n. 15857).

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Testo completo

n. 25557; Cass. 22/02/2018, n. 4289; Cass. 23/05/2018, n. 12690). Quanto poi all’osservanza del principio di autosufficienza (rectius, di specificità) prescritto dall’art. 366, primo comma, num. 6, cod. proc. civ., è doveroso premettere come siffatto principio vada declinato, nella r.g. n. 30831/2019 3 Cons. est. Raffaele Rossi F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 30831/2019 Numero sezionale 548/2023 Numero di raccolta generale 12128/2023 Data pubblicazione 08/05/2023 sua concreta operatività, alla stregua delle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), cioè a dire secondo criteri di sinteticità e chiarezza: è così sufficiente che, come accaduto nella specie, vi sia in ricorso la trascrizione - essenziale e per la parte d’interesse - degli atti e dei documenti richiamati (dei quali deve invece escludersi, di norma, la necessità di una integrale riproduzione), in guisa da contemperare il fine legittimo di semplificare (e non già pregiudicare) lo scrutinio del giudice di legittimità e, allo stesso tempo, garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte (ex multis, Cass. 14/03/2022, n. 8117;

Cass.04/02/2022, n. 3612). Ciò posto, in relazione alla doglianza formulata, la riproduzione in ricorso del contenuto dei documenti su cui esso si fonda, corredata dalla puntuale indicazione in ordine alla collocazione degli stessi nel fascicolo processuale (Cass., Sez. U, 18/03/2022, n. 8950), risulta ben più che esaustiva, in quanto illustra compiutamente il dato (essenziale ai fini del vaglio richiesto) dell’essere le comunicazioni prodotte nel giudizio di secondo grado dall’appellante indirizzate unicamente al Registro delle Imprese di Milano (ufficio competente con riferimento alla sede della società incorporante). 2.2.

Muovendo all’esame nel merito del motivo, dirimente valenza assume, al riguardo, il dettato dell’art. 2504, secondo comma, cod. civ. («L’atto di fusione deve essere depositato per l’iscrizione, a cura del notaio o dei soggetti cui compete l’amministrazione della società risultante dalla fusione o di quella incorporante, entro trenta giorni, nell’ufficio del registro delle imprese dei luoghi ove è posta la sede delle società partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della società incorporante») e dell’art. 2504-bis, secondo comma, cod. civ. («La r.g. n. 30831/2019 4 Cons. est.

Raffaele Rossi F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 30831/2019 Numero sezionale 548/2023 Numero di raccolta generale 12128/2023 Data pubblicazione 08/05/2023 fusione ha effetto quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte dall’articolo 2504»).

Sulla corretta lettura ermeneutica di tali norme e sull’efficacia della vicenda societaria, si è espressa, di recente, questa Corte, nella sua composizione tipica di organo della nomofilachia, chiarendo che gli effetti giuridici della fusione tra società «si producono dal momento dell’adempimento delle formalità pubblicitarie, concernenti il deposito per l’iscrizione del registro delle imprese dell’atto di fusione previsto dalla norma, avente efficacia costitutiva, con la precisazione che, a mente dell’art. 2504, terzo comma, cod. civ., il deposito relativo alla società risultante dalla fusione o di quella incorporante non può precedere quelli relativi alle altre società partecipanti alla fusione» (Cass., Sez.

U, 30/07/2021, n. 21970). Sulla scorta dell’enunciato principio di diritto – al quale si intende dare convinta continuità – errato si appalesa l’apprezzamento del giudice territoriale, estrinsecato in parte motiva nella (invero alquanto anapodittica) affermazione per cui la banca appellante «che aveva in origine prodotto solo l’atto pubblico ha correttamente, in risposta, documentato l’espletamento delle successive attività necessarie affinché la fusione fosse pienamente efficace erga omnes» (così la sentenza impugnata, alla pag. 12, punto 21).

Ed invero, dall’esame dei documenti versati dall’appellante nel fascicolo del giudizio di secondo grado e specificamente richiamati dall’odierno ricorrente (atti alla cui lettura questa Corte è abilitata, poiché sollecitata allo scrutinio di un error in procedendo), risulta, con inequivoca chiarezza, l’omessa asseverazione della cancellazione della società incorporata, Banco Popolare, dal Registro delle Imprese di Verona (luogo di allocazione della sede legale di detta società), alcun riscontro attestante detto adempimento essendo stato prodotto. r.g. n. 30831/2019 5 Cons. est.

Raffaele Rossi F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 30831/2019 Numero sezionale 548/2023 Numero di raccolta generale 12128/2023 Data pubblicazione 08/05/2023 Mancando, per l’effetto, la possibilità di verificare la completezza delle formalità pubblicitarie afferenti la fusione societaria e la regolarità della sequenza cronologica delle stesse, non poteva considerarsi fornita la prova, ad opera della società appellante (Banco BPM S.p.A.), della asserita qualità di successore della parte soccombente in prime cure (Banco Popolare società cooperativa) e, quindi, della legittimazione ad impugnare la pronuncia resa dal Tribunale di Avezzano. 2.3.

Accolto il motivo, la sentenza qui impugnata va pertanto cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito, con la declaratoria di inammissibilità dell’appello spiegato dalla Banco BPM S.p.A., non giustificandosi un rinvio della causa nemmeno nella prospettiva della concessione del termine per la sanatoria del vizio processuale ex art. 182 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello consumato il relativo potere officioso con la adottata pronuncia sulla legittimazione dell’appellante (e quindi sull’esclusione della necessità di attivare quella potestà: su questione in parte analoga, v.

Cass. ord. 25/01/2022, n. 2149).

3. Gli ulteriori motivi del ricorso principale e il motivo del ricorso incidentale restano assorbiti, siccome logicamente pregiudicati dalla statuizione resa in punto di rito sull’appello.

4. Ferma la regolamentazione delle spese di primo grado, stante il passaggio in giudicato della relativa sentenza per effetto della qui dichiarata inammissibilità dell’appello, il regolamento delle spese della controversia di secondo grado e del presente giudizio di legittimità segue il principio della soccombenza, con liquidazione parametrata agli scaglioni di pertinenza dell’importo oggetto di condanna in prime cure, secondo il criterio c.d. del decisum (Cass. 12/06/2019, n. 15857). p. q. m. Accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri ed assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in r.g. n. 30831/2019 6 Cons. est. Raffaele Rossi F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f