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Sentenza — n. 12111/2023 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 12111/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 12111/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso della cooperativa La Formica. Col primo motivo la cooperativa La Formica prospetta, ai sensi dell’articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’articolo 2562 c.c. Sostiene di essere stata solo affittuaria degli ambienti in cui essa aveva stoccato la merce affidatale da Monica Meacci; che l’affittuario non può apportare alcuna modifica agli immobili oggetto dell’affitto; che nulla avrebbe potuto fare per rimediare all’inefficienza dell’impianto antincendio o alla fatiscenza della struttura. 1.1. Il motivo è inammissibile per estraneità alla ratio decidendi.

Regesto Legislator

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articolo 2051 c.c, articolo 1891 c.c, art. 85 c.p, articolo 2562 c.c, art. 2562 c.c, articolo 1372 c.c; Sentenza — n. 12111/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Sez. 5, Ordinanza n. 7241 del 26/03/2010, Rv. 612212 -01). Nel caso di specie il giudizio è iniziato in primo grado nel 2004: di conseguenza la procura conferita dalla Romeo Gestioni all’avv. Giacomini non poteva essere legittimamente autenticata da quest’ultimo, e va dichiarata nulla. Non avendo la Romeo Gestioni nominato altri difensori, resta senza effetto la rinuncia al mandato depositata dall’avv. Francesco Di Ciommo in data 31.3.2022, giusta la previsione di cui all’art. 85 c.p.c.

Parole chiave

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danni da incendio assicurazione privata contro gli incendi responsabilità dell'assicuratore responsabilità dell'appaltatore assicurazione contro l'inattività dell'impresa responsabilità del locatore

Disposizioni normative citate

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articolo 2051 c.c
3, c.p.c., la violazione dell’articolo 2051 c.c..
articolo 1891 c.c
art. 85 c.p
Francesco Di Ciommo in data 31.3.2022, giusta la previsione di cui all’art. 85 c.p.c.
articolo 2562 c.c
3, c.p.c., la violazione dell’articolo 2562 c.c.
art. 2562 c.c
Nessuna violazione dell’art. 2562 c.c.
articolo 1372 c.c
articolo 2043 c.c
Le altre due affermazioni sono idonee a radicare non già un giudizio di responsabilità oggettiva ex articolo 2051 c.c., ma un giudizio di responsabilità per colpa, ex articolo 2043 c.c.
articolo 2049 c.c
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Testo completo

unciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso n. 11092/19 proposto da: -) La Formica soc. coop. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato Massimo Postiglione in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; -ricorrente - contro -) Romeo Gestioni s.p.a. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato Francesco Di Ciommo in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrente incidentale - nonché -) Meacci Monica, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dall'avvocato Fabio Pianti in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; -controricorrente e ricorrente incidentale - nonché -) Bacarelli Massimo;

Unipolsai Assicurazioni s.p.a.; -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze 1° agosto 2019 n. 1956; Oggetto:danni da cose in custodia. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 febbraio 2023 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fulvio Troncone che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e di quelli incidentali. FATTI DI CAUSA 1. L’Inpdap era proprietario di un immobile sito a Scandicci, esteso per una superficie di circa 8.000 metri quadrati.

L’immobile venneconcesso in locazione alla SITA Firenze s.r.l.. Scaduta la locazione, la SITA rimase nel possesso dell’immobile. L’Inpdap ottenne un provvedimento di sfratto esecutivo ma non lo mise in esecuzione. Nel frattempo la SITA affittò la propria azienda alla società cooperativa La Formica, che lo adibì a deposito per conto terzi. Il rapporto di locazione proseguì di fatto tra l’INPDAP e la cooperativa La Formica.

2. Il 31 gennaio 2002 l’Inpdap concluse un contratto con la società Romeo Gestioni s.p.a., in virtù del quale affidò a quest’ultima la gestione dell’immobile. Sopravvenuta la legge sulla cartolarizzazione dei crediti e dei beni della pubblica amministrazione, l’immobile venne venduto dall’Inpdap alla Scip s.p.a. il 28 novembre 2002.

3. A gennaio del 2003 la Romeo Gestioni appaltò all’impresa individuale Massimo Bacarelli lavori di riparazione del tetto del capannone. Nell’esecuzione di questi lavori, il 27 gennaio 2003 gli operai addetti provocarono l’incendio di un lucernario in plexiglas che, liquefacendosi e cadendo nel vano sottostante, provocò l’incendio del capannone e dei materiali in esso stoccati. L’incendiò divampò per quattro giorni prima di poter essere domato.

4. Nel 2004 Monica Meacci convenne dinanzi al Tribunale di Firenze la cooperativa La Formica esponendo che nel 2002 aveva stipulato con la convenuta un contratto di deposito, avente ad oggetto arredi e suppellettili di vario tipo e che tali beni erano andati distrutti nell’incendio. Chiese pertanto la condanna della convenuta al risarcimento del danno.

5. La cooperativa La Formica chiamò in causa Massimo Bacarelli e la Romeo Gestioni, indicati come unici responsabili dell’accaduto. La Romeo Gestioni si costituì e chiamò in causa i propri quattro coassicuratori (Aurora,Fondiaria, Milano e SASA). Massimo Bacarelli ed i quattro coassicuratori si costituirono e resistettero alla domanda.

6. Con sentenza 16.4.2013 n. 1314 il Tribunale di Firenze accolse la domanda nei confronti di Massimo Bacarelli, della cooperativa La Formica e della Romeo Gestioni, condannandoli in solido a pagare all’attrice euro 165.595. Condannò i coassicuratori a tenere indenne la Romeo Gestioni. La sentenza fu appellata dalla La Formica, dalla Romeo Gestioni e dalla Unipolsai, succeditrice per effetto di fusione di tutti e quattro i coassicuratori.

7. Con sentenza 1.8.2019 n. 1956 la Corte d’appello di Firenze: -) confermò l’affermazione di corresponsabilità di Massimo Bacarelli, della cooperativa La Formica e della Romeo Gestioni, ma li condannò pro quota invece che in solido, dopo avere attribuito ai primi due una quota di corresponsabilità del 40%, ed alla Romeo Gestioni una quota di corresponsabilità del 20%; -) ridusse il quantum debeaturad euro 6.570; -) rigettò la domanda di garanzia formulata dalla Romeo Gestioni nei confronti della Unipolsai. La Corte d’appello ritenne che: -) la Romeo Gestioni doveva rispondere dell’accaduto per plurime ragioni: sia quale custode, ai sensi dell’articolo 2051 c.c.; sia per avere affidato i lavori di restauro del tetto ad una impresa (quella di Massimo Bacarelli) inadeguata; sia per aver consentito all’interno del capannone lo svolgimento di attività irrispettose delle dovute condizioni di sicurezza; -) la cooperativa La Formica doveva rispondere dell’accaduto per avere stoccato all’interno del capannone quantità di merci largamente eccedenti quelle consentite dalle dimensioni della struttura; per avere disposto le merci ivi depositate in modo tale da vanificare il funzionamento degli uccelli dell’impianto antincendio; per avere, in particolare, disposto le merci su scaffalature elevate fin quasi al sottotetto; -) la domanda di garanzia formulata dalla Romeo Gestioni nei confronti dei quattro coassicuratori era infondata, in quanto la Romeo Gestioni aveva stipulato con le suddette quattro società assicuratrici un’assicurazione per conto altrui contro i danni all’immobile; beneficiario di tale polizza era, ai sensi dell’articolo 1891 c.c., il proprietario dell’immobile, cioè l’INPS, e solo questi aveva dunque diritto a domandare il pagamento dell’indennizzo assicurativo.

8. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione in via principale dalla cooperativa La Formica con ricorso fondato su due motivi, ed in via incidentale dalla Romeo Gestioni (due motivi) e da Monica Meacci (due motivi). La Romeo Gestioni ha contrastato con due distinti controricorsi le impugnazioni proposte dalla cooperativa La Formica e da Monica Meacci. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l’inammissibilità o, in subordine, rigettarsi tutte e tre le impugnazioni. Tutte e tre le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE 0. Prima di esaminare i motivi di ricorso, va rilevato come la procura alle liti conferita dalla Romeo Gestioni s.p.a. all’avv. Giuseppe Michele Giacomini, che ha dichiarato di costituirsi in sostituzione del precedente difensore, avv. Francesco Di Ciommo, è nulla. Essa è stata infatti allegata alla “comparsa di costituzione di nuovo difensore”, ed autenticata dal medesimo difensore avv. Giacomini, che in tal modo evidentemente ha inteso avvalersi della facoltà accordatagli dall’art. 83, terzo comma, c.p.c.. Tuttavia la possibilità di conferire la procura speciale su atti diversi dal ricorso o dal controricorso, con scrittura privata autenticata dal difensore, è stata introdotta dalla legge n. 69 del 2009 e si applica solo ai giudizi introdotti in primo grado dopo l'entrata in vigore dell'art. 45 della predetta legge (ossia il 4 luglio 2009).

Nei procedimenti già pendenti a tale data, invece, se la procura non viene rilasciata in calce o a margine del ricorso o del controricorso, si deve provvedere al suo conferimento mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata ex art. 83, comma 2, c.p.c., come ripetutamente affermato da questa Corte (ex multis, Sez. 2 - , Ordinanza n. 12434 del 19/04/2022, Rv. 664786 - 01; Sez. 2 - , Ordinanza n. 20692 del 09/08/2018, Rv. 650007 - 01; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 2460 del 09/02/2015, Rv. 634543 -01; Sez. 3, Sentenza n. 18323 del 27/08/2014, Rv. 632092 - 01;

Sez. 5, Ordinanza n. 7241 del 26/03/2010, Rv. 612212 -01). Nel caso di specie il giudizio è iniziato in primo grado nel 2004: di conseguenza la procura conferita dalla Romeo Gestioni all’avv. Giacomini non poteva essere legittimamente autenticata da quest’ultimo, e va dichiarata nulla. Non avendo la Romeo Gestioni nominato altri difensori, resta senza effetto la rinuncia al mandato depositata dall’avv. Francesco Di Ciommo in data 31.3.2022, giusta la previsione di cui all’art. 85 c.p.c.

1. Il ricorso della cooperativa La Formica. Col primo motivo la cooperativa La Formica prospetta, ai sensi dell’articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’articolo 2562 c.c. Sostiene di essere stata solo affittuaria degli ambienti in cui essa aveva stoccato la merce affidatale da Monica Meacci; che l’affittuario non può apportare alcuna modifica agli immobili oggetto dell’affitto; che nulla avrebbe potuto fare per rimediare all’inefficienza dell’impianto antincendio o alla fatiscenza della struttura. 1.1. Il motivo è inammissibile per estraneità alla ratio decidendi.

La Corte d’appello non ha mai affermato quel che la ricorrente pretende di farle dire, e cioè che la cooperativa era responsabile per non avere modificato l’immobile oggetto del contratto di affitto di azienda. La Corte d’appello ha affermato la responsabilità della cooperativa (anche) in base alla diversa considerazione che essa aveva accettato in deposito merci eccedenti il quantitativo che la prudenza avrebbe consigliato come limite massimo, avuto riguardo alle condizioni dell’immobile; aveva stoccato le merci in modo inappropriato; aveva elevato scaffalature “fin quasi al sottotetto”, che impedirono il corretto funzionamento dell’impianto antincendio.

Nessuna violazione dell’art. 2562 c.c. ha perciò commesso la Corte d’appello, per la semplice ragione che di tale norma il giudice di merito non ha fatto, e non doveva fare, applicazione.

2. Col secondo motivo la cooperativa La Formica lamenta la “violazione del contraddittorio”, e la violazione degli artt. 194 e 698 c.p.c.. Il motivo, se pur formalmente unitario, contiene due censure così riassumibili:

a) la Corte d’appello ha fondato il giudizio di condanna della cooperativa su fonti di prova irritualmente acquisite al processo, ed in particolare su una relazione di consulenza depositata in un accertamento tecnico preventivo svolto ante causam ed al quale la cooperativa non aveva partecipato;

b) la Corte d’appello ha travisato il contenuto della suddetta relazione depositata nel corso dell’accertamento tecnico preventivo; secondo la Corte d’appello, infatti, la cooperativa doveva ritenersi in colpa per aver stoccato le merci ad essa affidate in scaffali eccessivamente alti, ma tale circostanza non risultava affatto dall’accertamento tecnico preventivo. 2.1. La censura sub (a) è infondata. Nel procedimento civile vige il principio di atipicità della prova, sicché non è inibito al giudice utilizzare prove raccolte anche in altri giudizi, alla sola condizione che sia consentito alle parti contraddire ad esse, condizione rispettata nel caso di specie. 2.2. La censura sub (b) è invece inammissibile perché investe la valutazione delle prove.

3. Il ricorso della Romeo Gestioni. Il ricorso della Romeo Gestioni è stato proposto in via autonoma, ma essendo stato notificato due giorni dopo quello della cooperativa, va qualificato come ricorso incidentale. 3.1. Col primo motivo la Romeo Gestioni lamenta, ai sensi dell’articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’articolo 2051 c.c.. Sostiene che erroneamente la Corte d’appello le ha attribuito la qualità di “custode”, ai sensi della norma appena ricordata, dal momento che: -) il danno era stato causato dall’inefficienza dell’impianto antincendio, e dei danni causati dagli impianti inamovibili deve rispondere il proprietario dell’immobile; -) i beni di Monica Meacci erano custoditi in un’area condotta in locazione dalla cooperativa La Formica, e dunque custode di quell’area poteva essere ritenuta soltanto la cooperativa; -) la Romeo Gestioni non svolge alcuna attività all’interno dell’immobile, né poteva essere ritenuta della responsabile delle condizioni in cui versavano gli impianti; -) la circostanza che la Romeo Gestioni avesse stipulato un contratto con l’ente proprietario, in virtù del quale le era stata affidata la gestione dell’immobile, era insufficiente a fondare il giudizio di responsabilità, in quanto tale contratto, ma soltanto le parti, ai sensi dell’articolo 1372 c.c.; -) in ogni caso la Romeo Gestioni aveva da tempo segnalato l’ente proprietario la necessità di eseguire interventi urgenti all’impianto antincendio. 3.2.

Il motivo è infondato. La Corte d’appello ha accertato in punto di fatto, con valutazione non sindacabile in questa sede, che l’Inpdap, ente proprietario del capannone, aveva affidato alla Romeo Gestioni “la gestione e la custodia del patrimonio”; ed ha aggiunto che la Romeo Gestioni, pur essendo consapevole della inadeguatezza ed inefficienza dell’impianto antincendio, aveva “consentito lo svolgimento” delle attività di depositeria all’interno del capannone. Orbene, la prima affermazione è corretta in punto di diritto, giacché la responsabilità ex articolo 2051 si fonda su un mero rapporto di fatto, e cioè sulla effettiva disponibilità della cosa.

E chi ha “la gestione e la custodia” di un bene immobile, ha necessariamente il potere di fatto su di esso ed acquista la qualità di custode. Le altre due affermazioni sono idonee a radicare non già un giudizio di responsabilità oggettiva ex articolo 2051 c.c., ma un giudizio di responsabilità per colpa, ex articolo 2043 c.c. Costituisce infatti una condotta colposa il consentire lo svolgimento di un’attività pericolosa che si ha il potere o il dovere di inibire. Ne consegue, da un lato, che tali valutazioni sull’esistenza di una colpa in concreto sono di per sé idonee a sorreggere il giudizio di condanna, e non sono state censurate dalla Romeo Gestioni; dall’altro lato, che lo stabilire se la Romeo Gestioni potesse o non potesse nelcaso concreto inibire la prosecuzione delle attività svolte in condizioni di menomata sicurezza costituisce un accertamento di fatto non sindacabile in questa sede.

4. Col secondo motivo di ricorso la Romeo Gestioni lamenta, ai sensi dell’articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli articoli 2049 e 1655 c.c. Anche questo motivo, sebbene formalmente unitario, contiene più censure così riassumibili: -) erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto la Romeo Gestioni responsabile, ex articolo 2049 c.c., dei danni causati da Massimo Bacarelli; quest’ultimo infatti era un appaltatore, e l’appaltatore assume il rischio del risultato in piena autonomia, rischio che non può essere riversato sul committente; -) erroneamente la Corte d’appello ha ravvisato una culpain eligendo a carico della Romeo Gestioni, senza nemmeno indicare quali accertamenti quest’ultima avrebbe dovuto compiere per selezionare l’impresa cui affidare i lavori di restauro del tetto del capannone; -) erroneamente la Corte d’appello ha attribuitoalla Romeo Gestioni la corresponsabilità dell’incendio, dal momento che questo era stato innescato da una malaccorta manovra di un operaio dipendente della impresa individuale Massimo Bacarelli; e tale condotta doveva ritenersi causa esclusiva dell’accaduto. 4.1.

Il motivo è infondato. Come già accennato, la Corte d’appello con valutazione che resiste alle censure contro di essa mosse dal primo motivo di ricorso, ha ritenuto che la Romeo Gestioni fosse custode (ovvero cocustode) dell’immobile, e che dunque dovesse rispondere dei danni causati dalla cosa ai sensi dell’articolo 2051 c.c. La responsabilità di cui all’articolo 2051 c.c. non è una responsabilità per colpa, ma una responsabilità oggettiva. La sua sussistenza prescinde dunque dall’accertamento di una concreta condotta colposa, e si fonda unicamente sull’esistenza di un nesso di causa dalla cosa il danno.

Nel caso di specie il danno è rappresentato dalla distruzione dei beni di Monica Meacci, e la distruzione di tali beni è stata provocata dall’incendio del capannone, e dunque dalla cosa. Sicché, una volta accertato che il danno era stato causato dalla cosa, e che la cosa era nella custodia della Romeo Gestioni, tanto bastava per pronunciare una sentenza di condanna, a prescindere da qualsiasi considerazione circa la sussistenza di una culpa in eligendoa carico della Romeo Gestioni.

5. Il ricorso di Monica Meacci. Col primo motivo di ricorso Monica Meacci lamenta, ai sensi dell’articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli articoli 2697, 2702 c.c. e 214 c.p.c.. Nella illustrazione del motivo si prospetta una censura così riassumibile: -) per dimostrare la quantità e il valore dei beni andati distrutti, nel primo grado di giudizio aveva depositato un inventario composto di cinque pagine, soltanto l’ultima delle quali sottoscritta dalla depositante e dal depositario; -) la Corte d’appello aveva di conseguenza ritenuto che soltanto l’ultima pagina di tale inventario potesse costituire prova del valore dei beni in essa indicati e perduti; -) la cooperativa La Formica, tuttavia, nel costituirsi nel giudizio di primo grado non aveva mai contestato che il suddetto inventario fosse stato da essa predisposto; si era limitata a dedurre che il valore dei beni in esso dedicati era stato aggiunto dopo il sinistro e non corrispondeva alla realtà; -) pertanto la Corte d’appello aveva erroneamente o falsamente applicato le norme sul disconoscimento delle scritture private (articolo 214 c.p.c.). 4.1.

Il motivo è infondato. L’attrice in primo grado ritenne di provare l’entità del danno patito depositando un elenco di beni, sottoscritto da un rappresentante della cooperativa La Formica. Quest’ultima, nel costituirsi, eccepì che nel suddetto elenco: -) la descrizione dei beni era generica, e non consentiva di stabilire con esattezza la natura e il valore; -) l’indicazione del valore dei singoli beni depositati, così come l’indicazione del valore complessivo di essi, furono aggiunti dopo il sinistro e successivamente alla sottoscrizione del documento da parte del rappresentante della cooperativa.

La Corte d’appello ha accolto tale eccezione osservando che il suddetto inventario “il cui testo non è chiaro, non consente di individuare dettagliatamente e specificatamente i beni, mobili, suppellettili ed arredi affidati in deposito dalla Meacci alla società cooperativa La Formica, essendo la descrizione generica e non fondata su particolari noti e concreti che ne rendano certa la natura, l’entità e la verifica dei valori”. Così descritta la fattispecie processuale, è evidente che nel caso di specie siamo al di fuori dell’istituto del disconoscimento della scrittura privata.

È vero, come osserva la ricorrente, che la società cooperativa La Formica non ha disconosciuto la propria sottoscrizione, ma è altrettanto vero che essa ha contestato non la provenienza dello scritto, ma la sua significativitàai fini della prova del danno. E la Corte d’appello, con la motivazione sopra trascritta, per l’appunto, non ha affatto negato che quel documento provenisse dalla società cooperativa La Formica, ma ha semplicemente negato che esso costituisse una prova idonee a dimostrare l’entità del danno. La circostanza, poi, che al quarto capoverso di pagina 15 della sentenza impugnata la Corte d’appello osservi en passant che l’inventario dei beni era stato “prontamente contestato e disconosciuto” dalla cooperativa non giova alle ragioni della ricorrente.

L’esame complessivo della decisione, infatti, svela che la Corte d’appello ha utilizzato il participio “disconosciuto” in senso atecnico, e che la domanda sia stata rigettata per l’insufficienza della prova documentale, e non per l’incertezza sulla sua provenienza.

5. Col secondo motivo di ricorso incidentale Monica Meacci -formalmente prospettando il vizio di cui all’articolo 360, n. 5, c.p.c. - lamenta che la Corte d’appello ha dapprima rigettato le prove da lei richieste al fine di dimostrare l’entità del danno subito, e poi rigettato in larga misura la domanda di risarcimento ritenendola non provata. Deduce di avere richiesto l’interrogatorio formale del legale rappresentante della cooperativa La Formica, inteso a provocare la confessione giudiziale sulle seguenti circostanze: -) che l’inventario dei beni depositati venne redatto congiuntamente dalle parti del contratto di deposito; -) che al momento della stipula del contratto nessuna contestazione sollevò la cooperativa La Formica circa il valore dei beni indicati nell’inventario; -) che il personale della cooperativa La Formica aveva “accertato e verificato”, presso l’abitazione della depositante, il tipo e la quantità dei beni che sarebbero stati depositati- Deduce altresì di avere richiesto l’ammissione della prova testimoniale al fine di dimostrare le seguenti circostanze: -) che le operazioni di ricognizione, elencazione ed imballaggio dei beni depositati furono eseguite in cooperazione da Monica Meacci e da personale della cooperativa La Formica; -) che gli oggetti elencati nella lista versata in atti corrispondevano effettivamente a quelli imballati e consegnati alla La Formica; -) che gli oggetti indicati nella lista versata in atti furono effettivamente consegnati alla La Formica, la quale nulla obiettò al momento del deposito (pp. 25-26 del ricorso incidentale).

Conclude la ricorrente osservando che le prove suddette erano decisive e rilevanti ai fini del decidere, e che illegittimamente furono rigettate dalla Corte d’appello. 5.1. Prima di esaminare il fondo del motivo, rileva la Corte che il contenuto di esso non è coerente con l’intitolazione. La ricorrente infatti prospetta formalmente un vizio di “omesso esame del fatto decisivo”, di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. (p. 37 del ricorso incidentale). Tuttavia nella illustrazione del motivo spiega che tale “omesso esame” sarebbe consistito in ciò: avere dapprima illegittimamente rigettato prove che erano ammissibili e rilevanti, e poi avere rigettato la domanda perché non provata, adottando così una “motivazione inesistente”(p. 38).

Tuttavia questa Corte, quando deve interpretare e qualificare il contenuto del ricorso, in virtù del principio jura novit curia deve privilegiare l’effettivo contenuto di esso, piuttosto che le qualificazioni o le intitolazioni formali scelte dal ricorrente. Nel caso di specie l’illustrazione del secondo motivo di ricorso è ben chiara, nell’ascrivere alla Corte d’appello un vizio di irriducibile contraddittorietà della motivazione, consistente nell’avere d apprima negato alla parte il diritto alla prova, e poi rigettato la domanda perché non provata.

Un vizio di questo tipo è certamente censurabile in sede di legittimità, ma non rappresenta un omesso esame di fatto decisivo. Si tratta, piuttosto, di un vizio di nullità della sentenza per mancanza d’una accettabile motivazione, ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.. Questo errore nell’inquadramento della censura da parte della ricorrente, tuttavia, non è di ostacolo all’esame del secondo motivo di ricorso. Infatti, nel caso in cui il ricorrente incorra nel c.d. “vizio di sussunzione” (e cioè erri nell’inquadrare l’errore commesso dal giudice di merito in una delle cinque categorie previste dall’art. 360 c.p.c.), il ricorso non può per ciò solo dirsi inammissibile, quando dal complesso della motivazione adottata dal ricorrente sia chiaramente individuabile l’errore di cui si duole, come stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013). E nel caso di specie, come accennato, l’illustrazione contenuta nelle pp. 37-40 del ricorso incidentale è sufficientemente chiara nel prospettare il vizio di insanabile contraddittorietà della motivazione: e dunque il motivo è ammissibile. 5.2. Il motivo è fondato. Monica Meacci nel giudiziodi primo grado aveva chiesto l’ammissione di due prove costituende: l’interrogatorio formale del legale rappresentante della cooperativa e la prova testimoniale. L’interrogatorio formale del legale rappresentante della cooperativa mirava a sollecitare la confessione sul fatto che la cooperativa avesse accertato ed ammesso per facta concludentia che il valore degli oggetti depositati fosse quello risultante dall’inventario prodotto in giudizio.

La prova per testimoni mirava a dimostrare che i beni indicati nell’inventario prodotto in atti fossero stati effettivamente consegnati al personale della cooperativa. In particolare, il capitolo 16 era inteso a fornire la prova che il personale della cooperativa “non aveva sollevato contestazioni sul valore degli og getti (…) specificati nella lista che si mostra”. 5.3. La Corte d’appello ha rigettato le suddette richieste istruttorie con la seguente motivazione: “non appaiono meritevoli di accoglimento le istanze istruttorie nonché la CTU avanzate [sic] dall'attrice perché non tendono a integrare un bagaglio istruttorio esistente, ma si ritengono richieste a solo fine esplorativo per supplire alla carenza di prova e comunque le stesse sono irrilevanti al fine di dimostrare la qualità e la quantità dei beni appartenenti all'attrice che si trovavano nel capannone”.

Una motivazione di questo tipo, in una causa in cui si controverteva sulla misura del risarcimento dovuto dal depositario al depositante ex art.1177 c.c. deve ritenersi inesistentesia ab intrinseco, sia ab extrinseco. 5.3.1. Ab intrinseco, la motivazione sopra trascritta è inesistente perché:

a) costituisce un inesplicabile paralogismo affermare che larichiesta d’una prova testimoniale e d’un interrogatorio formale siano inammissibili perché formulate allo scopo di “ supplire alla carenza di prova” . La mancanza di altre prove è infatti il primo presupposto perché una richiesta istruttoria sia ammissibile, sicché la motivazione della Corte d’appello in sostanza ha negato ingresso alla prova per quella stessa ragione che avrebbe piuttosto dovuto giustificarne l’ammissione.

b) costituisce affermazione insuperabilmente irrazionale (e quindi nulla ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.), quella secondo cui sarebbe “irrilevante”, in una causa avente ad oggetto la responsabilità ex recepto, la prova intesa a dimostrare che le res consegnate al depositario corrispondano a quelle elencate in un documento. Fatto costitutivo della pretesa del depositante, infatti, è la datio rei(il deposito è un contratto reale); e la datio rei può essere dimostrata con ogni mezzo, ivi compresa la dichiarazione della congruenza tra le cose effettivamente consegnate al depositario e le cose elencate in un documento prodotto in atti. 5.3.2.

Ab extrinseco , poi, la motivazione sopra trascritta è insuperabilmente contraddittoria ed affetta dal più evidente dei vizi logici: quello consistente nel negare la prova offerta, e poi ritenere la domanda non provata. Questa Corte, infatti, da tempo viene ripetendo che “il giudice non può, senza contraddirsi, imputare alla parte di non assolvere all'onere di provare i fatti costitutivi della domanda e poi negarle la prova offerta” (così le Sezioni Unite di questa Corte, Sez. U, Sentenza n. 789 del 29/03/1963, Rv. 261080 - 01 e Sez. 3, Sentenza n. 2631 del 20/10/1964, Rv. 303958 -01; nello stesso senso, più di recente, Sez. 3, Ordinanza n. 2904 del 8.2.2021;

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17981 del 28.8.2020; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 14155 dell’8.7.2020). Sarà appena il caso di ricordare, infine, che “un processo può mancare di tutto, tranne che delle prove” [nulla lis (…) probatione carere potest, quamvis coeteribus partibus possit], e che in caso di incertezza sulla concreta utilità di una prova costituenda è preciso dovere del giudice ammetterla, piuttosto che rigettarla. L’assunzione d’una prova rivelatasi inutile infatti non nuoce all’amministrazione della giustizia; per contro il rigetto d’una prova ammissibile prolunga le liti e fomenta le impugnazioni. 5.5.

Resta solo da aggiungere che all’accoglimento del secondo motivo di ricorso proposto da Monica Meacci non è di ostacolo l’eccezione di decadenzasollevata dalla Romeo Gestioni (pp. 18 e ss. del controricorso a ricorso incidentale datato 20.7.2020). Sostiene la Romeo Gestioni che Monica Meacci sarebbe decaduta dal diritto di chiedere la prova per testimoni e quella per interpello perché, nel precisare le conclusioni in primo grado, non reiterò analiticamente quelle istanze istruttorie, ma si limitò a richiamare genericamente alle difese svolte nei precedenti atti difensivi. 5.5.1.

Tale eccezione è infondata per due diverse ragioni. 5.5.2. La prima ragione è che la Corte d’appello, rigettando nel merito le richieste istruttorie reiterate da Monica Meacci, le ha per ciò solo implicitamente ritenute non tardive e non rinunciate. Di conseguenza, posto che in sede di legittimità non trova applicazione l’art. 346 c.p.c., a fronte di quella statuizione sarebbe stato onere della Romeo Gestioni proporre ricorso incidentale condizionato, al fine di censurare la sentenza d’appello nella parte in cui aveva provveduto sul merito delle istanze istruttorie di controparte, senza rilevarne preliminarmente l’inammissibilità. 5.5.3.

La seconda ragione è che Monica Meacci, nel precisare le conclusioni in primo grado, non richiamò affatto genericamente i propri “scritti difensivi”, ma chiese espressamente l’ammissione delle prove “richieste con la memoria ex art. 184 c.p.c. depositata il 1.6.2006 (…) e reiterate nei verbali di udienza successivi”. Una richiesta, dunque, chiara ed esplicita e niente affatto generica.

6. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio. Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) rigetta il ricorso principale proposto dalla cooperativa La Formica; (-) rigetta il ricorso incidenta