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Decreto — n. 11867/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 11867/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 11867/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7409/2022 R.G. proposto da : BOI GESUINO GIOVANNI BATTISTA(c.f. BOIGNG54A18I452A), elettivamente domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati PIERO GIUA, GIOVANNI FENIELLO; -ricorrente - contro GUASCARI CRISTINA, CRISTIANI ROBERTO, LIZZERI GAVINO, PALMIERI GIUSEPPA, MASALA GIUSEPPE, IDINI VINCENZA, SATTA ALDO, ZANOLI LUCA, SANNA CARMELA MARIA ANTONIETTA, LAURO MARIANNA, PAPA VALERIO, CONDOMINIO DI VIA MOS. MARONGIU DEL RIO 30 - SASSARI; -intimati – avverso la sentenza n. 312/2021 della CORTE D'APPELLO di SASSARI, depositata il 10/09/2021;letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal ricorrente e dai difensori; rilevato che gli intimati non risultano costituiti nel giudizio di Cassazione; ritenuto che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenutoche non occorre provvedere in ordine alle spese, stante la mancanza di attività difensiva degli intimati.

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 11867/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : BOI GESUINO GIOVANNI BATTISTA(c.f. BOIGNG54A18I452A), elettivamente domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati PIERO GIUA, GIOVANNI FENIELLO; -ricorrente - contro GUASCARI CRISTINA, CRISTIANI ROBERTO, LIZZERI GAVINO, PALMIERI GIUSEPPA, MASALA GIUSEPPE, IDINI VINCENZA, SATTA ALDO, ZANOLI LUCA, SANNA CARMELA MARIA ANTONIETTA, LAURO MARIANNA, PAPA VALERIO, CONDOMINIO DI VIA MOS. MARONGIU DEL RIO 30 - SASSARI; -intimati – avverso la sentenza n. 312/2021 della CORTE D'APPELLO di SASSARI, depositata il 10/09/2021;letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal ricorrente e dai difensori; rilevato che gli intimati non risultano costituiti nel giudizio di Cassazione; ritenuto che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenutoche non occorre provvedere in ordine alle spese, stante la mancanza di attività difensiva degli intimati.

Parole chiave

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azione di manutenzione accesso al fondo riserva della proprietà restrizione della proprietà rivendicazione della proprietà sequestro di beni immobili

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7409/2022 R.G. proposto da : BOI GESUINO GIOVANNI BATTISTA(c.f. BOIGNG54A18I452A), elettivamente domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati PIERO GIUA, GIOVANNI FENIELLO; -ricorrente - contro GUASCARI CRISTINA, CRISTIANI ROBERTO, LIZZERI GAVINO, PALMIERI GIUSEPPA, MASALA GIUSEPPE, IDINI VINCENZA, SATTA ALDO, ZANOLI LUCA, SANNA CARMELA MARIA ANTONIETTA, LAURO MARIANNA, PAPA VALERIO, CONDOMINIO DI VIA MOS. MARONGIU DEL RIO 30 - SASSARI; -intimati – avverso la sentenza n. 312/2021 della CORTE D'APPELLO di SASSARI, depositata il 10/09/2021;letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal ricorrente e dai difensori; rilevato che gli intimati non risultano costituiti nel giudizio di Cassazione; ritenuto che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenutoche non occorre provvedere in ordine alle spese, stante la mancanza di attività difensiva degli intimati.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma,i