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Decreto — n. 11863/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 11863/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 11863/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24987/2022 R.G. proposto da : GUALANO RAFFAELE (c.f. GLNRFL66E30I158X), elettivamente domiciliato in ROMA, Via Giorgio Scalia 15, presso lo studio dell'avvocato ROCCO CAPUZZI, che lo rappresenta e difende; –ricorrente – contro BETONICA S.r.l. (c.f. 07587191003), in persona dell’Amministratore unico e legale rappresentante SILVIO ROSSI, elettivamente domiciliata in ROMA, Via Santa Croce in Gerusalemme 87, presso lo studio dell'avvocato MARCO BAIO, che larappresenta e difende; –controricorrente – avverso sentenza n. 6006/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/09/2022;letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal ricorrente e dal difensore; rilevato che la predetta rinuncia, sebbene ritualmente comunicata a cura della Cancelleria alle parti costituite – ai sensi dell’art. 390 co. 3 c.p.c., così come novellato dall'art. 3, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 – non è stata accettata dalla società controricorrente Betonica S.r.l.; ritenuto che la rinuncia presenta i requisi ti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 11863/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : GUALANO RAFFAELE (c.f. GLNRFL66E30I158X), elettivamente domiciliato in ROMA, Via Giorgio Scalia 15, presso lo studio dell'avvocato ROCCO CAPUZZI, che lo rappresenta e difende; –ricorrente – contro BETONICA S.r.l. (c.f. 07587191003), in persona dell’Amministratore unico e legale rappresentante SILVIO ROSSI, elettivamente domiciliata in ROMA, Via Santa Croce in Gerusalemme 87, presso lo studio dell'avvocato MARCO BAIO, che larappresenta e difende; –controricorrente – avverso sentenza n. 6006/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/09/2022;letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal ricorrente e dal difensore; rilevato che la predetta rinuncia, sebbene ritualmente comunicata a cura della Cancelleria alle parti costituite – ai sensi dell’art. 390 co. 3 c.p.c., così come novellato dall'art. 3, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 – non è stata accettata dalla società controricorrente Betonica S.r.l.; ritenuto che la rinuncia presenta i requisi ti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.

Parole chiave

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chiusura dell'azienda opposizione spese di difesa riduzione delle spese giudiziarie decisione di non sollevare obiezioni tutela degli interessi commerciali

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
149 – non è stata accettata dalla società controricorrente Betonica S.r.l.; ritenuto che la rinuncia presenta i requisi ti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24987/2022 R.G. proposto da : GUALANO RAFFAELE (c.f. GLNRFL66E30I158X), elettivamente domiciliato in ROMA, Via Giorgio Scalia 15, presso lo studio dell'avvocato ROCCO CAPUZZI, che lo rappresenta e difende; –ricorrente – contro BETONICA S.r.l. (c.f. 07587191003), in persona dell’Amministratore unico e legale rappresentante SILVIO ROSSI, elettivamente domiciliata in ROMA, Via Santa Croce in Gerusalemme 87, presso lo studio dell'avvocato MARCO BAIO, che larappresenta e difende; –controricorrente – avverso sentenza n. 6006/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/09/2022;letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal ricorrente e dal difensore; rilevato che la predetta rinuncia, sebbene ritualmente comunicata a cura della Cancelleria alle parti costituite – ai sensi dell’art. 390 co. 3 c.p.c., così come novellato dall'art. 3, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 – non è stata accettata dalla società controricorrente Betonica S.r.l.; ritenuto che la rinuncia presenta i requisi ti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Betonica S.r.l., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00ed agli accessori di legge. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma, il