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Decreto — n. 11861/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal via withdrawal decree under Civil Procedure Code articles 390 and 391.

Numero d'incarto Decreto — n. 11861/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal dismissed by issuing a decree based on the appellant's formal withdrawal. The appellant, Paradiso S.r.l., voluntarily withdrew the appeal against the bankruptcy court's decision, while the respondent accepted this withdrawal. Consequently, the proceedings were extinguished without any order regarding litigation costs.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: The court may declare a proceeding extinguished by decree when the appellant validly withdraws the appeal and the respondent accepts the withdrawal, thereby terminating the litigation without cost allocation.

Parole chiave

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Civil Procedure Code withdrawal of appeal extinction of proceedings bankruptcy appeal decreto di estinzione desistenza dall'azione condono delle spese procedurali revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
D.L. n. 168/2016
391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L.197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione.
L. 197/2016
art. 391 c.p
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1395/2022 R.G. proposto da : PARADISO S.r.l. (c.f. 08753170961), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati MASSIMO GRECO, AMILCARE SADA, STEFANO CHIERICI, ELENA DRUSIAN; -ricorrente - contro FALLIMENTO DI TECNOLOGIE SPAZIO S.r.l. (c.f. 10630370152), in persona del curatore fallimentare GIORGIO EDOARDO LUERTI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI GRILLO; -controricorrente – avverso la sentenza n. 3084/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 26/10/2021;letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore della ricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; rilevato che il controricorrente ha depositato in atti l’accettazione della predetta rinuncia; ritenuto che la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L.197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma, il 0