Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 11859/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 11859/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 11859/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3805/2023 R.G. proposto da : LUMINI ANDREA (c.f. LMNNDR68P30D612X), rappresentato e difeso dagli avvocati ADELE D'ELIA, GIANLUIGI CECCHI AGLIETTI; -ricorrente - contro SABATINI ALESSANDRO, LI-NEA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A.; -intimati – avverso la sentenza n. 2219/2022 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 07/10/2022;letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal ricorrente e dai difensori; rilevato che gli intimati non si risultano costituiti nel giudizio di Cassazione; ritenuto che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenutoche non occorre provvedere in ordine alle spese, stante la mancanza di attività difensiva degli intimati.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 391 c.p; Decreto — n. 11859/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : LUMINI ANDREA (c.f. LMNNDR68P30D612X), rappresentato e difeso dagli avvocati ADELE D'ELIA, GIANLUIGI CECCHI AGLIETTI; -ricorrente - contro SABATINI ALESSANDRO, LI-NEA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A.; -intimati – avverso la sentenza n. 2219/2022 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 07/10/2022;letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal ricorrente e dai difensori; rilevato che gli intimati non si risultano costituiti nel giudizio di Cassazione; ritenuto che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenutoche non occorre provvedere in ordine alle spese, stante la mancanza di attività difensiva degli intimati.

Parole chiave

Generato dall'IA
difetto di legittimazione del ministero pubblico motivazione inadeguata delle censure costituzionali allegazioni insufficientemente motivate carenza di legittimazione censure procedurali diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 391 c.p
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3805/2023 R.G. proposto da : LUMINI ANDREA (c.f. LMNNDR68P30D612X), rappresentato e difeso dagli avvocati ADELE D'ELIA, GIANLUIGI CECCHI AGLIETTI; -ricorrente - contro SABATINI ALESSANDRO, LI-NEA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A.; -intimati – avverso la sentenza n. 2219/2022 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 07/10/2022;letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal ricorrente e dai difensori; rilevato che gli intimati non si risultano costituiti nel giudizio di Cassazione; ritenuto che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenutoche non occorre provvedere in ordine alle spese, stante la mancanza di attività difensiva degli intimati.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma, il 04/