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Decreto — n. 11857/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal when respondent accepts plaintiff's withdrawal of lawsuit under CPC rules.

Numero d'incarto Decreto — n. 11857/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and extinguished the proceedings after the respondent accepted the plaintiff's formal withdrawal. Although the withdrawal was communicated by the court registry, the opposing party did not formally accept it, yet the court ruled that the statutory requirements for withdrawal were met. Consequently, the judgment dismissed the appeal and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.: A withdrawal of action is effective upon acceptance by the opposing party; if the party fails to accept, the court may still declare the withdrawal valid if it meets statutory requirements, thereby extinguishing the proceedings.

Parole chiave

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withdrawal of action acceptance by opposing party extinction of proceedings CPC procedural rules Cassation dismissal chiusura della procedura di assistenza giudiziaria cessazione dei pagamenti mantenimento del contratto

Disposizioni normative citate

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Art. 390 co. 3 c.p.c.
Art. 3 D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
Art. 391 c.p.c.
149 – non è stata accettata dalla società Monte dei Paschi Leasing Factoring S.p.A.; ritenuto che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.
art. 391 c.p
149 – non è stata accettata dalla società Monte dei Paschi Leasing Factoring S.p.A.; ritenuto che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.30190/2022 R.G. proposto da : LETIZIA S.r.l. (c.f. 03394710614), in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore BARTOLOMEO LETIZIA, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIO CHIRICO; -ricorrente - contro MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING FACTORING, BANCA PER I SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE S.p.A. (c.f. 01073170522), rappresentata e difesa dagli avvocati ALESSANDRO FANTINI e PAOLO ROSINI; -resistente – nonché contro I-FAST CONTAINER LOGISTICS S.p.A.(c.f. 09397690018); -intimata – avverso l’Ordinanza del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 17/11/2022;lettol’atto di rinuncia al ricorso per regolamento di competenza della società Letizia S.r.l.; rilevatoche la predetta rinuncia, sebbene ritualmente comunicata a cura della Cancelleria alle parti costituite – ai sensi dell’art. 390 co. 3 c.p.c., così come novellato dall'art. 3, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 – non è stata accettata dalla società Monte dei Paschi Leasing Factoring S.p.A.; ritenuto che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Monte dei Paschi Leasing Factoring S.p.A., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 1.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma, i