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Decreto — n. 11853/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 11853/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 11853/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6718/2022 R.G. proposto da : IMUTTI S.r.l. (c.f. 02221310341), in persona dell’Amministratore Unico ROBERTO MUTTI, rappresentata e difesa dagli avvocati ANTONELLA MICELE, SAVERIO GIANNI; -ricorrente - contro CONDOMINIO ERIC; -intimato – avverso la sentenza n. 178/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 28/01/2021;letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore della ricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; rilevato che l’intimato non risulta costituito nel giu dizio di Cassazione; ritenuto che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante la mancanza di attività difensiva dell’intimato.

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 11853/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : IMUTTI S.r.l. (c.f. 02221310341), in persona dell’Amministratore Unico ROBERTO MUTTI, rappresentata e difesa dagli avvocati ANTONELLA MICELE, SAVERIO GIANNI; -ricorrente - contro CONDOMINIO ERIC; -intimato – avverso la sentenza n. 178/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 28/01/2021;letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore della ricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; rilevato che l’intimato non risulta costituito nel giu dizio di Cassazione; ritenuto che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante la mancanza di attività difensiva dell’intimato.

Parole chiave

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perenzione dell'esecuzione della decisione domanda di continuazione dell'esecuzione opposizione al precetto esecutivo esecuzione provvisoria autorizzazione all’esecuzione inattività successiva alla sospensione

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6718/2022 R.G. proposto da : IMUTTI S.r.l. (c.f. 02221310341), in persona dell’Amministratore Unico ROBERTO MUTTI, rappresentata e difesa dagli avvocati ANTONELLA MICELE, SAVERIO GIANNI; -ricorrente - contro CONDOMINIO ERIC; -intimato – avverso la sentenza n. 178/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 28/01/2021;letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore della ricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; rilevato che l’intimato non risulta costituito nel giu dizio di Cassazione; ritenuto che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante la mancanza di attività difensiva dell’intimato.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma, il 04/05/