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Ordinanza — n. 11695/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against seizure of third party due to lack of necessary co-litigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11695/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the appeal against a seizure order issued against a third party, ruling that the lower court erred by failing to include the third party in the proceedings. The appellant argued that the seizure was invalid because only the precetto was served without the enforceable title, while the lower court rejected the opposition and deemed the appeal inadmissible. The Supreme Court held that necessary co-litigation is mandatory in third-party seizure disputes, requiring the third party's participation to ensure full adversarial proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 615, 617 c.p.c.; In third-party seizure proceedings, necessary co-litigation between the creditor, the direct debtor, and the seized third party is mandatory, and failure to include the third party requires remittal for a new trial.

Parole chiave

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third party seizure necessary co-litigation opposable seizure adversarial proceedings remittal for retrial azione di rivendicazione nel pignoramento opposizione al precetto esecutivo ritiro della domanda di esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 615 c.p.c.
Art. 617 c.p.c.
Art. 383, comma 3 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 13533 del 18/05/2021
Valle (Cass. n. 13533 del 18/05/2021 Rv.
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Ordinanza — n. 6392/2025 — snciv
Cassation court dismisses appeal against execution seizure where debtor's property was seized at their own premises.
Ordinanza — n. 6929/2022 — snciv
Cassation court dismisses appeal against execution suspension due to improper use of opposition procedure instead of specific claim. The court ruled that the opposition to execution acts is the sole remedy for contesting execution orders. The court held that the creditor must use the correct procedural instrument to challenge the execution judge's suspension order. The court found the claim inadmissible because the opposition procedure is the exclusive means to contest execution acts. The court dismissed the appeal and ordered the appellant to pay the opposing party's costs. The court emphasized the strict procedural requirements for challenging execution measures. The court determined that the specific claim was not the appropriate vehicle for this challenge. The court concluded that the procedural defect rendered the appeal inadmissible. The court rejected the argument that the opposition procedure was insufficient for the case. The court affirmed the lower court's decision to declare the appeal inadmissible.
Ordinanza — n. 18387/2022 — snciv
Court dismisses jurisdictional regulation as it concerns execution procedure, not substantive adjudicative power.
Sentenza — n. 18113/2022 — snciv
Cassation court reverses lower court ruling on necessary joinder of third debtor in execution opposition proceedings.
Ordinanza Interlocutoria — n. 34564/2021 — snciv
Cassation court remands case to public hearing regarding execution opposition timing and nature under civil procedure code.

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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16115/2022 R.G. proposto da : GUERRA GUGLIELMO, domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR , presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GUERRA GUGLIELMO (GRRGLL52A14F978J) -ricorrente – contro ALBERGO MERCEDES di CASADEI MARINA C. S.A.S., in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato ROMA, alla piazza CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato B ARTOLI ANNA (BRTNNA61S43E783J) -controricorrente - avverso la SENTENZ A d ella CORTE d 'APPELLO BOLOGNA n. 3101/2021depositata il 15/12/2021 .

Ad. 6/02/2023 CC R.g. n. 16115 del 2022; estensore: C. Valle Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 6/02/2023 , dal Consigliere relatore, Cristiano Valle, osserva quanto segue. FATTI DI CAUSA L’avv. Guerra propose giudizio di merito, a seguito di ricorso ai sensi degli artt. 615 e 617 c od . p roc . c iv ., avverso l’atto di pignoramento presso terzi a lui notificato dalla società creditrice Albergo MercedesS.a.s. di Casadei Marina C., lamentando che il pignoramento sarebbe stato preceduto dalla sola notifica dell’atto di precetto, ma non anche dalla notifica (preventiva o contestuale) del titolo esecutivo(nella specie, una sentenza).

Nella costituzione della creditrice, il Tribunale di Rimini rigett ò l’opposizione. Appellata la decisione dal Guerra, la Corte d’appello diBologna l’ha qualificata come opposizione agli atti esecutivi e ne ha dichiarato, pertanto , l’inammissibilità, ritenendo che la parte avrebbe dovuto proporre ricorso per cassazione. L’avvocato Guerra propone ricorso per cassazione su di un unico complesso motivo. Resiste con controricorso la Albergo Mercedes S.a.s. di Casadei marina C. Per l’adunanza camerale del 6/02/2023 il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni.

La sola controricorrente ha depositato memoria, nel termine di legge. RAGIONI DELLA DECISIONE Pregiudizialmente il Collegio rileva che la Cassa di Risparmio di Cesena e la Banca popolare Valconca, terze pignorat e , non risultanoessere state chiama t e in giudizio sin dalla fase di merito . Questa Corte ha, di recente , affermato che l’omessa partecipazione al giudizio di opposizione esecutiva del terzo pignorato comporta la necessità di integrazione del contraddittorio Ad. 6/02/2023 CC R.g. n. 16115 del 2022; estensore: C. Valle (Cass. n. 13533 del 18/05/2021 Rv. 661412 - 01):

« In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato.» Deve, pertanto, pronunciando sul ricorso, adottarsi decisione di cassazione della sentenza impugnata, con rimessione al Tribunale di Rimini, in persona di diverso magistrato, anche per le spese della fase di legittimità, ai sensi dell’art. 383, comma 3, cd. proc. civ., affinché proceda al giudizio nella piena integrità del contraddittorio.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rimette gli atti al Tribunale di Rimini, in persona di un diverso Magistrato, anche per le spese di questa fase di legittimità. Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della C