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Ordinanza Interlocutoria — n. 11411/2023 — snciv Generato dall'IA

Court orders joinder of two separate cassation appeals regarding tax collection enforcement judgments.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 11411/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation ordered the joinder of two separate cassation appeals filed by the Ministry of Justice and the Revenue Agency against a Milan appellate court decision. Equitalia Giustizia S.p.A. had previously partially upheld an opposition to a tax collection notice in its own appeal. The court ruled that joining these distinct appeals was necessary to ensure procedural efficiency and consistency in the resolution of the underlying enforcement dispute.

Regesto Legislator

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Art. 335 c.p.c.; Art. 380-bis.1 c.p.c.: When multiple cassation appeals concern the same underlying judgment or related enforcement proceedings, the court must order their joinder to ensure procedural economy and uniformity of the final decision.

Parole chiave

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joinder of appeals cassation procedure tax collection enforcement procedural economy revenue agency Ministry of Justice enforcement notice risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 335 c.p.c.
è doverosa, nella vicenda illustrata, la riunione delle impugnazioni, praticabile anche su iniziativa officiosa, giusta il disposto dell’art. 335 del codice di rito; p.q.m.
Art. 380-bis.1 c.p.c.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 20587/2021 R.G. proposto da EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Giovanni Pierluigi da Palestrina n. 19, presso lo studio dell’Avv. Stefania Di Stefani, dalla quale è rappresentatoe difeso –ricorrente – contro PINI GIANPIERO, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli Avv. ti Mario Giannotta ed Alessandro Massa –controricorrente – nonché contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE –intimati – OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE r.g. n. 20587/2021 Cons. est.

Raffaele Rossi Avverso la sentenza n. 1028 /20 21 del la CORTE DI APPELLO DI MILANO, depositata il giorno 31marzo 20 21 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 aprile2023 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI. rilevato che Equitalia giustizia S.p.A. ricorre per cassazione, articolando due motivi, avverso la decisione in epigrafe indicata che, in sede di appello, ha (parzialmente) accolto l’opposizione dispiegata da Gianpiero Pini avverso una cartella esattoriale per la riscossione di crediti per spese di giustizia, all’esito di un giudizio svolto in contraddittorio anche con Agenzia delle Entrate Riscossione e Ministero della Giustizia; all’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; considerato che avverso la medesima sentenza qui impugnata è stato proposto dal Ministero della Giustizia e da Agenzia delle Entrate Riscossione altro ricorso per cassazione, separatamente iscritto al numero 20225 del R.G. dell’anno 2021;

è doverosa, nella vicenda illustrata, la riunione delle impugnazioni, praticabile anche su iniziativa officiosa, giusta il disposto dell’art. 335 del codice di rito; p.q.m. Rinvia la trattazione della causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella Camera di C