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Ordinanza Interlocutoria — n. 11410/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower court for missing third-party notice integration within statutory deadline.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 11410/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeal and remanded the case to the lower court for a new hearing. The procedural defect involved the failure to integrate the necessary third-party notice (the bankruptcy administrator) within the mandatory sixty-day period set by the Court's prior order. Consequently, the Court ruled that the appeal could not proceed until the required integration act was filed and the deadline expired.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Art. 371-bis cod. proc. civ.: An appeal is inadmissible if the necessary integration of the contradictory against a third party is not deposited within the peremptory term fixed by the Court.

Parole chiave

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third party notice bankruptcy administrator procedural deadline remand for new hearing integration of contradictory termine processuale perentorio notifica tardiva dei difetti violazione delle norme procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
Art. 371-bis cod. proc. civ.
civ.; considerato che alla data dell’odierna adunanza non è ancora scaduto il termine ex art. 371-bis cod. proc. civ. per il deposito dell’atto di integrazione del contradditorio, allo stato mancante; impregiudicata ogni statuizione sulle istanze formulate; p.q.m.
art. 371-bis cod. proc. civ
civ.; considerato che alla data dell’odierna adunanza non è ancora scaduto il termine ex art. 371-bis cod. proc. civ.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 32158/2019R.G. proposto da CURATELA DEL FALLIMENTO MONTAGGI STRADALI S.R.L., GIA’ BIANCHINI INFISSI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentatoe difeso dall’Avv. Marcello Pecorari –ricorrente – contro PROVINCIA DI PRATO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliatoin Roma, via degli Scipioni n. 110, presso lo studio dell’Avv.

Nicola D’Ippolito , rappresentato e difeso dall’Avv. Marco Lovo –controricorrente – Avverso la sentenza n. 634/2019della CORTE DI APPELLO DI FIRENZE, depositata il giorno 19 marzo2019. ACCERTAMENTO DELL’OBBLIGO DEL TERZO r.g. n. 32158/2019 Cons. est. Raffaele Rossi Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 aprile2023 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI. rilevato che all’esito dell’adunanza camerale del 15 novembre 2022, questa Corte, con ordinanza n. 2586/2023, pubblicata il 31 gennaio 2023 ed in pari data comunicata, ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Curatela del fallimento della Edilpav s.r.l. (ovvero della medesima società, ove tornata in bonis), parte contumace nel giudizio di appello concluso con la sentenza impugnata per cassazione e litisconsorte necessario, assegnando per l’incomben te termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento; all’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; considerato che alla data dell’odierna adunanza non è ancora scaduto il termine ex art. 371-bis cod. proc. civ. per il deposito dell’atto di integrazione del contradditorio, allo stato mancante; impregiudicata ogni statuizione sulle istanze formulate; p.q.m.

Rinvia la trattazione della causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio de