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Ordinanza — n. 11376/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11376/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11376/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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I ESECUTIVI – DECRETO INGIUNTIVO – PROVVISRIA ESECUTORIETÀ PRECETTO Ad.6/02/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15557/2022 R.G. proposto da : NUOVA PATRIMONIALE S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA , alla via dei BANCHI NUOVI n. 39, presso lo studio dell’avvocato JANNETTI DEL GRANDE GIUSEPPE (JNNGPP55T27H501T) che larappresenta e difende –ricorrente – contro VARONE PAQUALE, elettivamente domiciliato in ROMA, alla via OVIDIO n . 20, presso lo studio dell’avvocato ANTONICELLI GIORGIO (NTNGRG55E13H501E) che lo rappresenta e difende -controricorrente – avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di VELLETRI n. 1056/2022 depositata il23/05/2022.

Regesto Legislator

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art. 642 c.p; Ordinanza — n. 11376/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Il ricorso è fondato, alla luce della più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass n. 8870 del 18/03/2022 Rv. 664466 – 01), alla quale il Collegio presta adesione e intende assicurare continuità, secondo cui «Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. costituisce titolo perfettamente valido per l'esecuzione forzata, essendo sufficiente che l'atto di precetto, Ad.6/02/2023 CC R.g. n. 15557 del 2022; estensore: C. Valle successivamente notificato al debitore, contenga gli estremi della notificazione del decreto ingiuntivo stesso.

Parole chiave

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titolo esecutivo per i crediti non contestati dichiarazione di esecutività revoca dell'esecutore testamentario opposizione al precetto esecutivo diritto di ottenere una decisione proposta di giudizio

Disposizioni normative citate

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art. 642 c.p
664466 – 01), alla quale il Collegio presta adesione e intende assicurare continuità, secondo cui «Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c.
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Testo completo

I ESECUTIVI – DECRETO INGIUNTIVO – PROVVISRIA ESECUTORIETÀ PRECETTO Ad.6/02/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15557/2022 R.G. proposto da : NUOVA PATRIMONIALE S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA , alla via dei BANCHI NUOVI n. 39, presso lo studio dell’avvocato JANNETTI DEL GRANDE GIUSEPPE (JNNGPP55T27H501T) che larappresenta e difende –ricorrente – contro VARONE PAQUALE, elettivamente domiciliato in ROMA, alla via OVIDIO n . 20, presso lo studio dell’avvocato ANTONICELLI GIORGIO (NTNGRG55E13H501E) che lo rappresenta e difende -controricorrente – avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di VELLETRI n. 1056/2022 depositata il23/05/2022.

Ad.6/02/2023 CC R.g. n. 15557 del 2022; estensore: C. Valle Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 6/02/2023 , dal Consigliere relatore, Cristiano Valle, osserva quanto segue. FATTI DI CAUSA Pasquale Varone propose opposizione agli atti esecutivi in relazione al precetto a lui notificato dalla Nuova Patrimoniale s.r.l. sulla base di un precedente decreto ingiuntivo. L’opponente sostenne che il precetto era nullo, perché in esso non era stato indicato il provvedimento che aveva disposto l’esecutorietà del decreto né l’apposizione della formula esecutiva.

Il Tribunale di Velletri, con la sentenza n. 1056 del 23/05/2022, accol s e l’ opposizione e dichiarò la nullità del precetto, richiamando l’art. 654, comma2, cod. p roc . c iv . Avverso la sentenza del Tribunale propone ricorso la Nuova patrimoniale S.r.l. Resiste con controricorso Pasquale Varone. Per l’adunanza del 6/02/2023 il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni. La sola ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE La Nuova Patrimoniale s.r.l., con i due motivi di ricorso , fa rilevare– circostanza non contestata dal Varone nel controricorso – che il decreto ingiuntivo era stato emesso già provvisoriamente esecutivo ai sensi dell’art. 642 c od . p roc . c iv ., per cui il rinnovo della notifica con la formula esecutiva sarebbe un’inutile duplicazione.

Il ricorso è fondato, alla luce della più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass n. 8870 del 18/03/2022 Rv. 664466 – 01), alla quale il Collegio presta adesione e intende assicurare continuità, secondo cui «Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. costituisce titolo perfettamente valido per l'esecuzione forzata, essendo sufficiente che l'atto di precetto, Ad.6/02/2023 CC R.g. n. 15557 del 2022; estensore: C. Valle successivamente notificato al debitore, contenga gli estremi della notificazione del decreto ingiuntivo stesso.

Non è, invece, applicabile, in tal caso, la disposizione di cui all'art. 654, comma 2, c.p.c., secondo cui è necessario che nel precetto si faccia menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva, trattandosi di norma dettata per l'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo diventi esecutivo dopo la sua emanazione, per essere stata rigettata l'opposizione all'ingiunzione o per essersi estinto il relativo giudizio.» La sentenza impugnata è, pertanto, cassata ; non esse ndo necessari ulteriori accertamenti di fatto , la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto dell’opposizioneagli atti esecutivi proposta da Pasquale Varone.

Le spese di lite di questa fase del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Le spese di lite del giudizio di merito in unico grado , già liquidate nella sentenza cassata, vanno poste a carico del Varone, come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso , cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione agli atti esecutivi proposta da Varone Pasquale; condanna quest’ultimo al pagamento dellespese del giudizio di appello, che liquida in euro 2.500,00 , e di quelle del presente giudizio di cassazione , che liquida in euro 3.200,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre IVA e CA per legge. Così deciso in Roma, nella c amera d i consiglio della Sezione Te