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Ordinanza — n. 11370/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal as inadmissible because the contested order lacks finality and cannot be challenged via cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11370/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by the Tamanini couple against a judicial auction order inadmissible. The debtors argued that the auction order violated civil procedure codes and the Constitution due to a lack of security deposit. The Court ruled that such orders, confirmed by a collegial judge, are not final or binding and therefore cannot be subject to cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 591-ter c.p.c.; Art. 111 Cost.: Orders confirming judicial auction decisions by a collegial judge lack finality and are not susceptible to cassation appeal.

Parole chiave

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judicial auction procedure lack of finality cassation inadmissibility security deposit requirement collegial judge confirmation validità dell'esecuzione titolo esecutivo azione di rivendicazione nel pignoramento

Disposizioni normative citate

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Art. 571 c.p.c.
Art. 576 c.p.c.
Art. 580 c.p.c.
Art. 41 Cost.
132/2017 Tribunale di Trento, per mancanza della cauzione sul conto corrente della procedura esecutiva, in combinato disposto degli art. 41 e 111 costituzione.
Art. 111 Cost.
, non ha natura né decisoria, né definitiva e, come tale, non è suscettibile di passare in giudicato, sicché non è impugnabile con ricorso per cassazione, né ordinario, né straordinario ai sensi dell'art. 111, settimo comma, della Costituzione ( Cass.
Art. 13 DPR n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 12238 del 09/05/2019
Cass. n. 15441 del 21/07/2020
653893 -01, Cass. n. 15441 del 21/07/2020 Rv.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14068/2022 R.G. proposto da : TAMANINI DEMIS e YVETTE , legalmente domiciliati in ROMA, alla Piazza CAVOUR,presso la Cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati PEZZI DANILO (PZZDNL71C15L378K)e MAZZONI PAOLO (MZZPLA68P20C794V) -ricorrenti – contro TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA , alla via BERTOLONI n. 35, presso lo studio dell’avvocato CAPPELLA FEDERICO (CPPFRC72R03H501O) che larappresenta e difende -controricorrente – nonchécontro GUBER BANCA S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliat a in ROMA , al P iazzale MARESCIALLO GIARDINO n. 1, presso lo studio dell’avvocato CAPALDO CAROLINA (CPLCLN70T62F839D) che la rappresenta e difende -controricorrente – nonchécontro Ad.6/02/2023 CC Rg. n. 14068 del 2022; estensore:

C. Valle AGENTE dellaRISCOSSIONE per le P rovince di BOLZANO e TRENTO -AGENZIA delle ENTRATE, PIVA MATTIA -intimati - avverso l’ ORDINANZA d el TRIBUNALE di TRENTO n. 428/2022 depositata il30/03/2022. Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 6/02/2023 , dal Consigliere relatore, Cristiano Valle, osserva quanto segue. FATTI DI CAUSA Denis e Yvette Tamanini ricorrono, con atto affidato a un unico motivo, avverso l’ordinanza emanata dal Tribunale di Trento, in composizione collegiale, in fase di reclamo avverso l’ordinanza del Giudice dell’esecuzione immobiliare, delegata a professionista, nel procedimento recante r.g. n. 428 dell’anno 2022.

Resistono, con separati controricorsi, La Guber Banca S.p.a. e la Trentino Riscossioni S.p.a. Per l’adunanza camerale del 6/02/2023 il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni. I ricorrenti e la Trentino Riscossioni S.p.a. hanno depositato memorie,nel termine di legge. RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorso è proposto per violazione e falsa applicazione degli artt. 571, 576 e 580 cod. proc. civ., in ordine al vizio del provvedimento di aggiudicazione del 17/12/2021 emesso nella procedura esecutiva rg. es. n. 132/2017 Tribunale di Trento, per mancanza della cauzione sul conto corrente della procedura esecutiva, in combinato disposto degli art. 41 e 111 costituzione.

Nell’ambito di procedura esecutiva immobiliare nei confronti di Denis e Yvette Tamanini, con delega a professionista, venne emanato un provvedimento di aggiudicazione che fu reclamato ai sensi dell’art. 591-ter c od . p roc . c iv . e il G iudice dell’esecuzione lo confermò; il relativo reclamo al C ollegio del Tribunale di Trento Ad.6/02/2023 CC Rg. n. 14068 del 2022; estensore: C. Valle venne pure rigettato, con ordinanza, avverso la quale ricorrono i debitori con detto motivo. Il ricorso è inammissibile, dovendosi ribadire in questa sede l’orientamento secondo il quale l’ordinanza collegiale pronunciata, all’esito del reclamo ai sensi dell’art. 591-ter c od . p roc . c iv . , avverso gli atti pronunciati dal giudice dell’esecuzione nel corso delle operazioni di vendita per espropriazione di immobili delegate al professionista, ai sensi dell’ art. 591 bis c od . p roc . c iv . , non ha natura né decisoria, né definitiva e, come tale, non è suscettibile di passare in giudicato, sicché non è impugnabile con ricorso per cassazione, né ordinario, né straordinario ai sensi dell'art. 111, settimo comma, della Costituzione ( Cass. n. 12 238 del 09/05/2019 Rv. 653893 -01, Cass. n. 15441 del 21/07/2020 Rv. 658512 - 01 ).

Il ricorso, pertanto,è dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza e, valutata l’attività processuale espletata, in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo in favore di ciascuna delle controparti costituite. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante l’inammissibilità del l’impugnazione , deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo per contributo unificato, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrent i al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4. 200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della Ad.6/02/2023 CC Rg. n. 14068 del 2022; estensore: C. Valle sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , dell’ulteriore importo a tito lo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sezione Terza C