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Ordinanza — n. 11362/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to failure to summarize facts under Art. 366 CPC.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11362/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petition failed to provide a sufficient summary of the relevant facts as required by law. The applicants challenged a lower court's decision regarding legal costs but did not adequately explain the factual basis or legal arguments in their submission. The court ruled that without this essential summary, the court could not properly assess the merits of the case.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.; The appeal must contain a summary of facts to allow the court to understand the substantive issue without consulting external documents.

Parole chiave

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inadmissible appeal summary of facts Art. 366 CPC legal costs procedural requirement sospensione dell'esecuzione esecuzione del lodo arbitrale opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.
Il primo mezzo è intitolato: violazione e falsa applicazione dei principi e delle norme di diritto ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n.
Art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Il ricorso non rispetta, quindi, il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, comma 1, n.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un. 22385 del 19/10/2006
Sez. Un. 11653 del 18/05/2006
Sez. Un. 2602 del 20/02/2003
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10851/2022 R.G. proposto da : CIRILLO GENNARO e VIOLA LOREDANA, domiciliati in ROMA, alla Piazza CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato ESPOSITO CARLO ANTONIO(SPSCLN68M15G309R) –ricorrenti – contro OLIVIERO GENNARO -intimato - avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di NAPOLI NORD in AVERSA n. 1417/2022depositata il 19 /0 4 /2022 . Ad. 6/02/2023 CC R.g. n. 10851del 2022; estensore: C. Valle Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 6/02/2023 , dal Consigliere relatore, Cristiano Valle, osserva quanto segue.

FATTI DI CAUSA Gennaro Cirillo e Loredana Viola impugnano, con atto affidato a tre motivi, la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, n. 1417 del 19/04/2022, che ha accolto l’impugnazione da essi proposta avverso la sentenza n. 8911 del 2019 del Giudice di pace di Marano di Napoli, in causa di opposizione all’esecuzione. Gennaro Oliviero è rimasto intimato. Per l’adunanza camerale del 6/02/2023 il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni. I ricorrenti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE I motivi di ricorso censurano come segue l’impugnata sentenza.

Il primo mezzo è intitolato: violazione e falsa applicazione dei principi e delle norme di diritto ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 3, cod.proc. c iv . in tema di liquidazione giudiziale dei compensi a carico del soccombente in relazione all’art.91 cod. p roc . c iv . , all’art . 13, comma6, della legge n. 247 del 2012, all’art . 5, comma primo , del decreto ministeriale n. 55 del 2014, con riferimento alla determinazione del valore della causa di cui agli artt.10 e 14, comma primo, cod.proc. c iv . Il secondo motivo è intitolato:violazione e falsa applicazione dei principi e delle norme di diritto ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 3, cod.proc. c iv . in tema di liquidazione giudiziale dei compensi a carico del soccombente in relazione agli artt. 2, 4 e 5 del decreto ministeriale n. 55 del 2014, con riferimento alla liquidazione omnicomprensiva dei compensi, senza distinzione per il primo ed il secondo grado di giudizio, di fatto inferiore ai minimi tabellari, e Ad. 6/02/2023 CC R.g. n. 10851del 2022; estensore:

C. Valle senza motivazione per il discostamento dalla nota spese ritualmente depositata. Infine il terzo, e ultimo motivo, è preceduto dal titolo:violazione e falsa applicazione dei principi e delle norme di diritto ai sensi dell’art. 360, comma primo , n. 3, c od . p roc . c iv . in tema di liquidazione giudiziale dei compensi a carico del soccombente in relazione ai commi 1-bise 8 dell’art . 4 del d . m . n. 55 del 2014, con riferimento alla loro mancata applicazione e, comunque, alla omessa motivazione della loro esclusione. Il ricorso manca, nondimeno, di un’adeguata esposizione sommaria dei fatti rilevanti ai fini della causa in questa sede di legittimità.

L’esposizione di essi, con riferimento specifico alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1417 del 19/04/2022 è,invero, ridotta a poco più di una pagina, ossia dal sedicesimo rigo della pagina 9 al rigo 8 della pagina 10, per complessivi 24 righi e si compendia soprattutto in una esposizione di cifre, senza lasciare adeguatamente comprendere, se non a mezzo della lettura del provvedimento impugnato, pure non particolarmente chiaro, quale sia la questione ancora controversa, tenuto conto anche della circostanza che il difensore dei ricorrenti dichiara, nella stessa pagina 10, al rigo 9, di avere instaurato altro e diverso procedimento per contestare la spettanza del contributo unificato.

Il ricorso non rispetta, quindi, il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., che, costituendo uno specifico requisito di contenuto - forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, Ad. 6/02/2023 CC R.g. n. 10851del 2022; estensore: C. Valle senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Sez.

Un. 22385 del 19/10/2006 Rv. 592918 – 01 , conforme a Sez. U n. 11653 del 18/05/2006 Rv. 588771 - 01) . La prescrizione del requi sito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Sez. U n. 2602 del 20/02/2003 Rv. 560622 - 01 ). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’articolo 366,comma 1, n. 3), cod. proc. civ.

è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello e, infine , del tenore d ella sentenza impugnata.

Poiché il ricorso, nell’esposizione del fatto, non rispetta tali contenuti, lo stesso va dichiaratoinammissibile. Nulla per le spese di lite, non avendo la controparte svolto attività difensiva. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo per contributo unificato, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Ad. 6/02/2023 CC R.g. n. 10851del 2022; estensore:

C. Valle

P.Q.M.

Dichiarainammissibile il ricorso ; Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella c amera di