Ordinanza Interlocutoria — n. 11302/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAiere ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 25876/2018 proposto da: Berkshire Hathaway Insurance International Insurance Ltd in persona dell’amministratore, Sompo Japan Nipponkoa Insurance Company Of Europe Ltd in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliate in Roma Via Giuseppe Mercalli 80 presso lo studio dell’avvocato Romeo Massimo che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato Scipioni Massimiliano; -ricorrenti - contro Amissima Assicurazioni Spa (che, da ultimo, ha mutato denominazione sociale in HDI Italia s.p.a.) in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Caio Mario 27 presso lo studio dell’avvocato Magni Francesco Alessandro che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Iannaccone Angelo; controricorrente - avverso la sentenza n. 2338/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 10/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/03/2023 dal cons.DANILO SESTINI;Rilevato che:
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 1910 c.c; Ordinanza Interlocutoria — n. 11302/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 2338/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 10/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/03/2023 dal cons.DANILO SESTINI;Rilevato che:
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
iere ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 25876/2018 proposto da: Berkshire Hathaway Insurance International Insurance Ltd in persona dell’amministratore, Sompo Japan Nipponkoa Insurance Company Of Europe Ltd in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliate in Roma Via Giuseppe Mercalli 80 presso lo studio dell’avvocato Romeo Massimo che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato Scipioni Massimiliano; -ricorrenti - contro Amissima Assicurazioni Spa (che, da ultimo, ha mutato denominazione sociale in HDI Italia s.p.a.) in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Caio Mario 27 presso lo studio dell’avvocato Magni Francesco Alessandro che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Iannaccone Angelo; controricorrente - avverso la sentenza n. 2338/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 10/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/03/2023 dal cons.DANILO SESTINI;Rilevato che:
Carige Assicurazioni s.p.a. (poi Amissima Assicurazioni s.p.a.) agì in giudizio nei confronti di Sompo Japan Insurance Company of Europe Limited (oggi Sompo Japan Nipponkoa Insurance Company Of Europe Limited) esercitando l'azione di regresso di cui all'art. 1910, comma 4, c.c., per una quota dell'indennizzo di € 1.502.442,00 corrisposto in favore dei soggetti danneggiati da due propri assicurati per la responsabilità civile, ossia una struttura sanitaria (Istituto Clinico Humanitas Mirasole di Rozzano) e un medico da essa dipendente (dott. P.E. Levi Setti), assumendo che quest'ultimo era assicurato a primo rischio anche dalla convenuta; la domanda fu rigettata dal Tribunale di Milano, che ritenne la Sompo Japan obbligata solo a secondo rischio, per l'eventuale eccedenza rispetto al massimale garantito dalla polizza ospedaliera stipulata con la Carige s.p.a.; la Corte di Appello di Milano confermò la decisione di primo grado; a seguito di ricorso della Carige Assicurazioni, questa Corte pronunciò sentenza n. 11819/2016 con cui cassò la sentenza impugnata per avere omesso di fare applicazione delle norme sull'interpretazione dei contratti (artt. 1362 e ss. c.c.) e rinviò alla Corte territoriale pernuovo esame; la Amissima Assicurazioni riassunse il giudizio nei confronti della Sompo Japan Nipponkoa Insurance Company of Europe Limited – Rappresentanza Generale per l’Italia e della Berskshire Hathaway International Insurance Limited, quale cessionaria del portafoglio assicurativo della prima; con sentenza n. 2338/2018, la Corte di rinvio ha accolto la domanda della appellante in riassunzione, accertando e dichiarando che le compagnie convenute sono tenute, in via solidale fra loro, «a rivalere Amissima Ass.ni s.p.a. della somma di € 751.221,00, oltre interessi erivalutazione monetaria dalla data della domanda a quella del giorno del saldo effettivo»;la Corte ha rilevato che, al momento dell'evento, l'assicurato Levi Setti era garantito da due polizze,ossia quella stipulata personalmente dal medico in data 31.12.2001 e quella stipulata il 23.2.2004 (con Carige Assicurazioni) dalla struttura ospedaliera presso la quale il medesimooperava; ha affermato che non v’era dubbio, anche solo in base al criterio cronologico,che le parti della polizza Levi Setti/Sompo Japan avevano inteso stipulare una polizza a primo rischio e che tale natura la polizza aveva conservato anche a seguito della successiva stipula dell’assicurazione fra la struttura e la Carige; ha concluso che «ne consegue che nei confronti di Amissima deve trovare applicazione l'art. 1910, comma 4 cc., in base al quale più assicuratori del medesimo rischio ripartiscono fra loro l'indennità, mentre la compagnia che l'abbia eventualmente pagata ha diritto di regresso verso le altre» e che la somma di 1.502.442,00 euro corrisposta da Carige ai danneggiati andava«ripartita in parti uguali tra i suddetti assicuratori, con l'obbligo di Sompo Japan a corrispondere ad Amissima la somma di euro 751.221,00»; ha aggiunto che «la successiva pretesa di Sompo Japan di calcolare l'eventuale somma in proporzione ai rispettivi “massimali” di contratto, così derivando di non potere comunque essere dichiarata tenuta ad una somma superiore ad € 336.193,93 che rappresenterebbe la quota del 22,2765% del massimale assicurato, appare infondata in quanto contraria al dettato dell'articolo 1910 c.c. che fa riferimento “alle indennità dovute secondo i rispettivi contratti”.
Nella fattispecie il contratto Sompo Japan prevede un'indennità massimale di euro 1.502.442,00, pertanto la ripartizione deve avvenire per parti uguali tra le due società coassicuratrici. Consegue l'obbligo della appellata a restituire ad Amissima metà del suddetto importo, quale conseguenza dell'accoglimento dell'azione di regresso esercitata in questa sede, oltre interessi e rivalutazione»; hanno proposto ricorso per cassazione la Sompo Japan Nipponkoa Insurance Company of Europe LTD- Rappresentanza Generale per l’Italia e - con lo ste s so atto - la Ber s kshire Hathaway I nsurance International Insurance Ltd, affidandosi a un unico motivo; ha resistito la Amissima Assicurazioni s.p.a., con controricorso; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.; il P.M. non ha formulato conclusioni; hanno depositato memoriasia le ricorrenti che HDI ITALIA s.p.a. (nuova denominazione di Amissima Assicurazioni).
Considerato che: con l’unico motivo le ricorrenti denuncia no « violazione e falsa applicazione dell’art. 1910, quarto comma, c.c.in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.; rilevano che, «in buona sostanza la Corte d'appello di Milano ritiene che, nelle azioni di regresso tra assicuratori, la ripartizione delle indennità debba avvenire in base all'art.1910 comma 4 c.c., “ in part i uguali”tra gli assicuratori, in base al numero d e i contratti stipulati , e non […] in proporzione ai rispettivi massimali previsti da ciascuna polizza»;assumono che « il dato letterale dell'art . 1910 comma 4 c.c. non depone affatto per una ripartizione proporzionale “in parti uguali” dell'indennizzo tra le polizze che prestano garanzia per il medesimo rischio» esostengono che la norma deve essere interpretata nel senso che «la ripartizione nel regresso deve essere effettuata in proporzione ai rispettivi massimali (e/o ai limiti di polizza se pattuiti) previsti da ciascun contratto di assicurazione»; e ciò in quanto il principio indennitario che governa l’assicurazione contro i danni richiede di fare riferimento al premio versato e al massimale previsto (« o gni assicuratore sarà tenuto a indennizzare secondo una proporzione regolata dal massimale rispetto al premio pagato dall’assicurato, dedotta l’eventuale franchigia se prevista») e - in caso di pluralità di polizze- comporta che, «quando i massimali delle p olizze siano differenti negli importi, l'indennizzo non potrà essere suddiviso tra gli assicuratori in parti uguali giacché i relativi premi pagati e le relative riserve accantonate per i futuri sinistri risultano diversi»; concludono che «le quote dovranno [ … ] essere determinate in proporzione al massimale di ciascuna polizza» e che «all'assicuratore che abbia stipulato la polizza con il massimale di importo superiore dovrà essere imputata una quota maggiore di indennizzo»; la controricorrente contesta l’impostazione avversaria rilevando che «il IV comma dell'articolo 1910 CC non fa affatto riferimento ai massimali bensì alle “indennità dovute secondo i rispettivi contratti”» e che «il criterio di riparto secondo i rispettivi massimali non consentirebbe di tener conto delle altre condizioni contrattuali, quali franchigie e scoperti, che incidono sull’entità dell’indennità dovuta dall’assicuratore riducendola»; evidenzia che, non a caso, tutti gli accordi A.N.I.A. tra compagnie fanno «riferimento al criterio della ripartizione in proporzione alle “indennità dovute secondo i rispettivi contratti” e non invece alla ripartizione secondo i rispettivi massimali»; sostieneche «la prima contestazione alla interpretazione ex adve rso propugnata è di ordine terminologico con riferimento al dato testuale della norma», che « non fa affatto riferimento ai “ massimali ” dei rispettivi contratti assicurativi nell'indicare il quid in proporzione al quale debba essere operata la ripartizione proporzionale, bensì indica espressamente le “indennità dovute secondo i rispettivi contratti”»; aggiunge che il riparto in proporzione dei massimali «non funziona al lato pratico» (poiché «non è in grado di gestire l'ipotesi, assai frequente nella pratica, in cuiuno dei contratti concorrenti preveda uno scoperto o una franchigia») e non corrisponde affatto a ragioni di equità (essendo «risaputo che un massimale doppio non comporta un premio doppio, ma solo un premio maggiorato in misura notevolmente inferiore»); conclude che, « appurato che sia il contratto assicurativo Carige/Amissima che il contratto Sompo Japan coprono interamente la responsabilità del medico assicurato fino alla concorrenza della somma corrisposta da Amissima, € 1.502.442,00 -che quindi corrisponde all'indennità cui ciascun assicuratore sarebbe stato tenuto qualora non avesse concorso alcun altro-», la Corte d'appello ha fatto «corretta applicazione del criterio di riparto “proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti” posto dalla norma codicistica disciplinatrice» e «ha correttamente stabilito che la somma corrisposta dalla resistente compagnia vada ripartita nel caso concreto in parti uguali tra i coassicuratori tra i coassicuratori indiretti»; considerato che non constano, sul punto, precedenti specifici di legittimità e ritenuto che la natura