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Ordinanza Interlocutoria — n. 11301/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 11301/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 11301/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 21336/2019 proposto da: COMUNE DI MESSINA , in persona del Sindaco pro tempore , domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato ASSUNTA MASSARO; -ricorrente - contro Ric. 2019n. 21336 sez. S3 - ud. 07 - 02 - 20 23 -2- GIFE SRL, in persona del l egale r appresentante e a mministratore unico, elettivamente domiciliatain Roma Via Monte Autore 1 presso lo studio dell’avvocato GIULIANA ARCIGLI , rappresenta ta e difesa dall’avvocato TERESANOTARO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 246/2019 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 19/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/02/2023 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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Ordinanza Interlocutoria — n. 11301/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 2019n. 21336 sez. S3 - ud. 07 - 02 - 20 23 -2- GIFE SRL, in persona del l egale r appresentante e a mministratore unico, elettivamente domiciliatain Roma Via Monte Autore 1 presso lo studio dell’avvocato GIULIANA ARCIGLI , rappresenta ta e difesa dall’avvocato TERESANOTARO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 246/2019 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 19/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/02/2023 dal Consigliere Dott.

Parole chiave

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riduzione del canone locativo deduzione per affitto nelle prestazioni complementari deduzione delle spese di manutenzione di immobili riduzione del contributo di mantenimento equo canone attribuzione dell'abitazione familiare
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 21336/2019 proposto da: COMUNE DI MESSINA , in persona del Sindaco pro tempore , domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato ASSUNTA MASSARO; -ricorrente - contro Ric. 2019n. 21336 sez. S3 - ud. 07 - 02 - 20 23 -2- GIFE SRL, in persona del l egale r appresentante e a mministratore unico, elettivamente domiciliatain Roma Via Monte Autore 1 presso lo studio dell’avvocato GIULIANA ARCIGLI , rappresenta ta e difesa dall’avvocato TERESANOTARO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 246/2019 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 19/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/02/2023 dal Consigliere Dott.

ANTONIETTASCRIMA. Rilevatoche: il Comune di Messina propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal T ribunale di Messina il 19/09/2016 p e r l’importo di euro 6.827,89, oltre interessi, a titolo disaldo de i canon i di locazione dovuti – per il trimestre 13.6.2016 – 12.9.2016 – in relazione ad alcuni immobili di proprietà di GIFE S.r.l. concessi in locazione nel corso del 2007 al Comune di Messina per essere adibiti ad uso abitativo; il Comune dedusse che la locazione di immobili da destinare ad abitazione di nuclei familiari disagiati rientrava nei compiti istituzionali dell'ente finalizzati ad assicurare il concreto esercizio del diritto della casa e che, pertanto , il canone di locazione a suo tempo pattuito era stato ridotto nella misura del 15% come imposto dalla sopravvenuta legge n.135 del 2012, la quale aveva previsto la riduzione degli affitti passividegli enti pubblici al fine di ridurre la spesa pubblica; sostenne l'opponente che il canone di locazione era stato corrisposto nella misura dovuta e che, comunque , lo stesso era stato erroneamente determinato in contratto presumendo caratteristiche degli immobili locati diverse e migliori di quelle reali; concluse per la revoca del Ric. 2019n. 21336 sez.

S3 - ud. 07 - 02 - 20 23 -3- decreto ingiuntivo opposto, per l'accertamento della non debenza delle somme pretese dall'opposta e per la condanna di quest'ultima ad una somma equitativamente determinata per la temerarietà dell'azione nonché alle spese del giudizio di opposizione; si costituì GIFE S.r.l. contestando la fondatezza dell'opposizione ed eccependo che la pretesa riduzione dei canoni di locazione di cui alla legge n. 135 del 2012 non operava nel caso di specie , in quanto tale riduzione era prevista solo per gli edifici condotti in affitto dagli enti pubblici per finalità istituzionali e tali non erano quelli condotti in affitto ad uso abitativo; concluse, quindi , per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'opponente al pagamento d i una somm a equitativamente determinata per la temerarietà della lite nonché delle spese di lite; il Tribunale di Messina accolse l'opposizione, revocò il decreto opposto e condannò la società opposta alle spese di lite; avverso la sentenza di primo grado GIFE S.r. l . propose appello , del quale,costituendosi, il Comune di Messina chiese il rigetto ; la Corte di appello di Messina , con sentenza n. 246/2019 , pubblicata il 19 aprile 2019,in accoglimento del gravame e in riforma dell'impugnata sentenza, rigettòl’op posizione proposta dal Comune di Messina, conferm ò il decret o ingiuntivo opposto e dichiar ò interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado del giudizio; avverso la sentenza della Corte di meritoil Comune di Messina ha proposto ricorso per cassazione, bas ato su tre motivi e illustrato da memoria;

GIFE S.r.l.ha resistito con controricorso; Ric. 2019n. 21336 sez. S3 - ud. 07 - 02 - 20 23 -4- consideratoche: il ricorso all’esame pone questioni mai esaminate sinora dalla giurisprudenza di legittimità e di rilievo nomofilattico, per le quali è opportuna la trattazione della causa in pubblica udienza,

P.Q.M.

la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trattazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella Camera d