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Ordinanza — n. 11162/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on technical grounds regarding expert report renewal and double conformity of reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11162/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for two primary procedural defects. The first ground was the lack of specificity in challenging the appellate court's refusal to renew the technical expert investigation, while the second relied on a 'double conformity' violation where the alleged error was merely a transcription of the lower court's reasoning. Consequently, the court rejected the claim and ordered the appellants to pay the respondent's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.; Art. 348 ter c.p.c.: The appeal is inadmissible if the complaint lacks specific reasons for the apparent defect in reasoning or if the alleged error constitutes a mere transcription of the lower court's decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal double conformity technical expert report apparent defect reasoning procedural defect muro di sostegno violazione delle distanze dai confini costruzioni non autorizzate

Disposizioni normative citate

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Art. 111 Cost.
Con il primo motivo di ricorso, le ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione dell’art. 111 Cost., in relazione all’art.
Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
111 Cost., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., per avere la Corte di Appello rigettato la richiesta di rinnovazione della CTU, perché non formulata in sede di precisazione delle conclusioni.
Art. 116 c.p.c.
Con il secondo motivo di ricorso, le ricorrenti lamentano l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 116 c.p.c., ai sensi dell’art.
Art. 348 ter c.p.c.
La denuncia del vizio di motivazione è inammissibile in presenza di doppia conformein base all’art. 348 ter cpc .
Art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012
4315) per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
art. 111 Cost
Con il primo motivo di ricorso, le ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione dell’art. 111 Cost., in relazione all’art.
art. 116 c.p
Con il secondo motivo di ricorso, le ricorrenti lamentano l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 116 c.p.c., ai sensi dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass.n. 22799/2017
Inoltre, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova CTU, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito(Cass.n. 22799/2017).
Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315
Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell’art.
Cass. 14/03/2014, n. 5955
115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass.
Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245
5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20886/2020 R.G. proposto da : SCARIONI ROSALIA, INTROINI ELISABETTA PINUCCIA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato BOSCO GIOVANNI -ricorrente- contro BELLONI RAIMONDO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIAMBATTISTA VICO 22, presso lo studio dell’avvocato LODOLI LORENZO rappresentato e difeso dall'avvocato DORIGONI PAOLA -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 4639/2019 depositata il20/11/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/02/2023 dal Consigliere ANTONELLA PELLECCHIA. Rilevato che: 1.Nel 2015, Raimondo Belloni conveniva in giudizio Rosalia Scarioli e Elisabetta Pinuccia Introini. L’attore esponeva che le convenute avevano realizzato un terrapieno che, premendo sulla recinzione, aveva creato crepe e sfaldamenti, causando il danneggiamento del muro di confine. Le convenute, costituendosi in giudizio, sostenevano che i danni erano imputabili all’umidità delle opere realizzate da parte attrice. Istruita la causa mediante consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale di Pavia, con la sentenza n. 423/2018, accoglieva la domanda, condannando le convenute al pagamento della somma di € 30.570,14.

2. La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 4639/2 019, rigettava l’appello, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica, che rinveniva la causa di danneggiamento del muro nella mancata adozione delle corrette regole di costruzione nella realizzazione del terrapieno.

3. Avverso tale sentenza propo ngono ricorso per Cassazione Rosalia Scarioli ed Elisabetta Pinuccia Introini, sulla base di due motivi. Resiste Raimondo Belloni con controricorsoillustrato da memoria. Considerato che: 4.1. Con il primo motivo di ricorso, le ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., per avere la Corte di Appello rigettato la richiesta di rinnovazione della CTU, perché non formulata in sede di precisazione delle conclusioni. Va premessa la validità della procura speciale alla stregua della recente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte.

Il motivo è inammissibile. La censura è priva di specificità perché non risultano indicate le ragioni per le quali la condivisione della motivazione di primo grado, unitamente al recepimento della CTU considerata esaustiva, si traduca nel vizio di motivazione apparente. Inoltre, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova CTU, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito(Cass.n. 22799/2017). 4.2. Con il secondo motivo di ricorso, le ricorrenti lamentano l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.

La Corte d’Appello, nel valutare le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, avrebbe erroneamente ritenuto le osservazioni formulate dal CTP precluse o apoditticamente critiche, nonché volte esclusivamente a ottenere un’interpretazione più favorevole ai propri assunti. Il motivo è inammissibile. La denuncia del vizio di motivazione è inammissibile in presenza di doppia conformein base all’art. 348 ter cpc . Inoltre, la censura non costituisce idonea critica del la sentenza impugnata perché consta pressocché integralmente della trascrizione dell’atto di appello e della comparsa conclusionale in sede di appello, atti indirizzati all’impugnazione della decisione di primo grado. 5.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

6. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore del controricorrente che liquida in complessivi Euro 3.000 oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art.

13. Così deciso in Ro