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Ordinanza — n. 11143/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as late due to failure to apply suspension of terms for enforcement opposition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11143/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed late, missing the six-month deadline for enforcement oppositions. The appellant argued that the ordinary procedural rules regarding term suspension should apply, but the lower court had explicitly qualified the action as an enforcement opposition. The Court ruled that the principle of apparent means of appeal binds the parties, meaning the appeal must follow the procedural regime applicable to the qualified action, excluding term suspension.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 615 c.p.c.: The principle of apparent means of appeal requires that the procedural regime applicable to the qualified action governs the appeal, excluding the suspension of terms for enforcement oppositions even if only procedural costs are contested.

Parole chiave

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enforcement opposition suspension of terms apparent means of appeal procedural qualification cassation deadline term suspension enforcement proceedings impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
e 3 Legge 742/1969, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.per avere il Tribunale di Roma ritenuto non applicabile al fermo am- ministrativo le regole del processo ordinario di cognizione e, conseguentemente, la sospensione feriale dei termini –difetto di motivazione».
Art. 99 c.p.c.
Art. 112 c.p.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 327 c.p.c.
Orbene, la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 25 febbraio 2021, mentre il ricorso è stato notificatoin data 27 settembre 2021, quindi oltre il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c. (applicabile nella specie, avendo avuto inizio il giudizio in primo grado nel 2020).
Art. 615 c.p.c.
Legge 742/1969
e 3 Legge 742/1969, con riferimento all’art.
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
art. 615 c.p
art. 327 c.p
Orbene, la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 25 febbraio 2021, mentre il ricorso è stato notificatoin data 27 settembre 2021, quindi oltre il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 171 del 11/01/2012
Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 21363 del 15/10/2010
Cass., Sez. L, Sentenza n. 3192 del 9/02/2009
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12150 del 14/06/2016
Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 27747 del 22/11/2017
Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 13578 del 20/05/2019
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Testo completo

A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Antonietta SCRIMA Presidente RISCOSSIONE A MEZZO RUOLO FERMO AMMINISTRATIVO DI VEICOLI dott. Marco ROSSETTI Consigliere dott. Marco DELL’UTRI Consigliere dott.Augusto TATANGELO Consigliere relatore A d. 28 / 02/2023 C . C . dott.Irene AMBROSI Consiglier e R.G. n. 25192 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 25192del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da GIANNINI Maria Assunta(C.F.: GNN MSS 62C65 L472H) rappresentata e difes a , giusta procura a margine del ricorso, dagli avvocati Gianfranco Squillace (C.F.:

SQL GFR 56C30 I872F)e Tiziana Maria Capalbo (C.F.: CPL TNM 71D69 L219J) -ricorrente- nei confronti di ADER -AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (C.F.: 13756881002), in persona del Presidente, legale rappre- sentante pro tempore rappresentato e difeso dall’ A vvocat u ra Generale dello Stato (C.F.: 80224030587) -controricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 3479/2021, pubblicatain data 25 febbraio 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 28 febbraio 2023dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatti di causa Maria Assunta Giannini ha agito in giudizio nei confronti dell’agente della riscossione, contestandoun preavviso di iscri- zione di fermo amministrativo di beni mobili registrati dallo stesso notificatole in virtù di una pluralità di cartelle di Ric. n. 25192/2021 –Sez. 3 – A d. 28 febbraio 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 pagamento, nonché tutti gli atti presupposti, connessi e conse- guenti. Il Giudice di Pace di Roma ha dichiarato il proprio difetto di giu- risdizione, in relazione ad uno dei crediti posti a base del preav- viso impugnato, avente natura tributaria, ha dichiarato inam- missibili le contestazioni attinenti ai vizi della regolarità formale della procedura di riscossione e, per il resto, ha rigettato la do- manda.

Il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello dell’attrice, in quanto tardivo. Ricorre la Giannini, sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso A.d.E.R.. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 99, 112, 115, 327 c.p.c. e 3 Legge 742/1969, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.per avere il Tribunale di Roma ritenuto non applicabile al fermo am- ministrativo le regole del processo ordinario di cognizione e, conseguentemente, la sospensione feriale dei termini –difetto di motivazione».

Il ricorso è inammissibile. Il Tribunale di Roma, quale giudice di appello, ha espressa- mente qualificato le domande proposte dalla Giannini in termini di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.e, pro- prio sulla base di tale espressa qualificazione, dovendosi di con- seguenza escludere l’applicabilità del regime della sospensione feriale dei termini, ha dichiarato inammissibilel’appello propo- sto dalla stessa, in quanto tardivo. Ric. n. 25192/2021 –Sez. 3 – A d. 28 febbraio 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 La Giannini, con il presente ricorso, contestasiffatta qualifica- zione, sostenendo che la domanda da essa proposta non avrebbe dovuto essere qualificata come opposizione all’esecu- zione, ma come ordinaria azione di cognizione, con conse- guente applicabilità del regime della sospensione feriale dei ter- mini.

Orbene, la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 25 febbraio 2021, mentre il ricorso è stato notificatoin data 27 settembre 2021, quindi oltre il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c. (applicabile nella specie, avendo avuto inizio il giudizio in primo grado nel 2020). Secondo i principi di diritto costantemente affermati da questa Corte, che il ricorso non offre elementi per rimeditare, l’identi- ficazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un prov- vedimento giurisdizionale deve essereoperata con riferimento esclusivo alla qualificazione dell’azione proposta effettuata dal giudice “a quo”, sia essa corretta o meno, e a prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti (giurisprudenza co- stante; ex plurimis:

Cass., Sez. U , Sentenza n. 10073 del 9/05/2011, Rv. 616877 – 01; Sez. U , Sentenza n. 4617 del 25/02/2011, Rv. 616599 –01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 38587 del 6/12/2021, Rv. 663343 – 01; Sez. 6 , Ordinanza n. 18182 del 24/06/2021, Rv. 661875 – 01; Sez. 2 , Sentenza n. 24515 del 5/10/2018, Rv. 650653 – 01; Sez. L, Sentenza n. 13381 del 26/05/2017, Rv. 644992 –01; Sez. 3 , Sentenza n. 12872 del 22/06/2016, Rv. 640421 – 01; Sez. L , Sentenza n. 21520 del 22/10/2015, Rv. 637395 – 01; Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. 3338 del 2/03/2012 , Rv. 621960 – 01;

Sez. 3 , Sentenza n. 17791del 30/08/2011, Rv. 619365 – 01; Sez. 2 , Sentenza n. 3712 del 15/02/2011 , Rv. 616508 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 9923 del 26/04/2010 , Rv. 612491 – 01; Sez. 2 , Sentenza n. 26919del 21/12/2009, Rv. 610652 – 01; Sez. U , Sentenza n. 2434 del l’ 1/02/2008 , Rv. 601595 – 01; Sez. 3 , Ordinanza n. Ric. n. 25192/2021 –Sez. 3 – A d. 28 febbraio 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 30201del 23/12/2008, Rv. 606106 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 26294del 14/12/2007, Rv. 601090 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 11012del 14/05/2007, Rv. 597778 – 01;

Sez. 3 , Sentenza n. 8103 del 2/04/2007 , Rv. 597623 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 4507 del 28/02/2006 , Rv. 588209 – 01 ) ; tale principio (cd. principio dell’apparenza nell’individuazione dei mezzi di impu- gnazione dei provvedimenti giurisdizionali) opera anche in re- lazione all’applicabilità, all’impugnazione stessa, del regime della sospensione feriale dei termini(cfr., specificamente in tal senso: Cass., Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 171 del 11/01/2012 , Rv. 620864 –01; Sez. 6 - L , Ordinanza n. 21363 del 15/10/2010 , Rv. 614792 –01;

Sez. L, Sentenza n. 3192 del 9/02/2009 , Rv. 607026 -01). D’altronde, secondo l’indirizzo, altrettantoconsolidato, di que- sta Corte, «la sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle opposizioni esecutive anche quando nel relativo giu- dizio permanga, quale unica questione controversa, quella at- tinente al regolamento delle spese processuali, in quanto la condanna alle spese assolve alla funzione di assicurare la pie- nezza di tutela della situazione dedotta nel processo, per cui la lite su tale aspetto, sia che attenga alla soccombenza virtuale sia che riguardi le regole relative alla statuizione sulle spese e sulla loro misura, inerisce sempre alla “ratio” della sospensione disposta per la natura della controversia alla quale le spese stesse si riferiscono» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12150 del 14/06/2016, Rv. 640291 –01;

Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 27747 del 22/11/2017, Rv. 646831 – 01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 13578del 20/05/2019, Rv. 654217 – 01) Dunque, avendo il giudice di secondo grado espressamente qualificato l’azione proposta in termini di opposizione all’esecu- zione, l’impugnazione della sentenza di appello avrebbe dovuto essere proposta sulla base della suddetta qualificazione (giusta o errata che essa sia) e, di conseguenza, il ricorso per Ric. n. 25192/2021 –Sez. 3 – A d. 28 febbraio 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 cassazione avrebbe dovuto essere notificato entro i sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata (vale a dire entro il 25 agosto 2021), senza applicazione della sospensione del termine nel periodo feriale.

Poiché tale termine non è stato rispettato, il ricorso stesso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto tardivo. 2.Il ricorso è dichiarato inammissibile Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dell’ente controricorrente, liquidan- dole in complessivi € 2.000,00, oltreeventuali spese pre- notate a debito ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione diinammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1bis dello st