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Ordinanza — n. 11141/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax collection appeal due to lack of standing after new law changes interest requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11141/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation annulled the lower court's decision without remand because the appellant lacked standing to challenge the tax collection notices. The appellant argued that the notices were invalidly served, but the court found no evidence of the specific legal interest required by the newly enacted legislation. Consequently, the original claim was declared inadmissible under the updated procedural rules.

Regesto Legislator

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Art. 12, comma 4 bis, D.P.R. n. 602/1973; Art. 382, comma 3, c.p.c.: The requirement for a specific legal interest to challenge tax collection notices via role applies to pending cases, and its absence renders the claim inadmissible.

Parole chiave

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tax collection procedure lack of standing legal interest requirement inadmissible claim procedural law public revenue cassation annulment notifica delle Intese

Disposizioni normative citate

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Art. 12, comma 4 bis, D.P.R. n. 602 del 1973
215, che ha novellato l’art. 12 del D.P.R.
Art. 382, comma 3, c.p.c.
28 febbraio 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 Ragioni della decisione 1.Risulta pregiudiziale ed assorbente il rilievo, che può essere operato nella presente sede, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., dell’inammissibilità della originaria domanda proposta dal ricorrente.
art. 372 c.p
21691/16, punto 16), mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U, Sentenza n. 26283 del 6/09/2022
Cass., sez. un., n. 21691/16
Cass. n. 26175/17
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Testo completo

A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Antonietta SCRIMA Presidente RISCOSSIONE A MEZZO RUOLO dott. Marco ROSSETTI Consigliere dott. Marco DELL’UTRI Consigliere dott.Augusto TATANGELO Consigliere relatore A d. 28 / 02/2023 C . C . dott.Irene AMBROSI Consiglier e R.G. n. 25896 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 25896del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da DE SANTIS Tonino (C.F.: DSN TNN 64A20 H501K) rappresentato e difeso, giusta procura in calce allegata in calce al ricorso, dall’avvocato Giuseppe Martella (C.F.:

MRT GPP 56H09 F158D) -ricorrente- nei confronti di ROMA CAPITALE (C.F.: 02438750586), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’avvocato Antonio Ciavarella (C.F.: CVR NTN 67B18 H501G) giusta procura allegata al controri- corso CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE (C.F.: 80016450480), in persona del Sindaco Metropolitano,le- gale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Gargiulo (C.F.: GRG GNN 74H12 F839W) -controricorrenti- nonché PREFETTURA DI ROMA (C.F.: 80197350582),in persona del legale rappresentante pro tempore COMUNE DI PIGLIO (C.F.: 00120630603),in persona del legale rappresentante pro tempore Ric. n. 25896/2021 –Sez. 3 – A d. 28 febbraio 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 PREFETTURA DI BOLOGNA (C.F.: 80070330370),in per- sona del legale rappresentante pro tempore COMUNE DI PROSSEDI (C.F.: 00136690591), in persona del legale rappresentante pro tempore COMUNE DI RICCIONE (C.F.: 00324360403), in persona del legale rappresentante pro tempore PREFETTURA DI MODENA (C.F.: 80001270364), in per- sona del legale rappresentante pro tempore COMUNE DI POMEZIA (C.F.: 02298490588), in persona del legale rappresentante pro tempore AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (C.F.: 13756881002),in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 5741/2021, pubblicatain data 6 aprile 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 28 febbraio 2023dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatti di causa Tonino De Santis ha agito in giudizio nei confronti dell’agente della riscossione, nonché di tutti gli altri enti indicati in epigrafe, impugnando una pluralità di cartelle di pagamento che assume mai validamente notificategli. La sua domanda è stata rigettata dal Giudice di Pace di Roma. Il Tribunale di Romaha confermatola decisione di primo grado. Ricorre il De Santis, sulla base di duemotivi. Resistono con distinti controricorsiRoma Capitale e la Città Me- tropolitana di Firenze. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri inti- mati.

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Sono state depositate memorie, ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c.,dal ricorrente e dalla Città Metropolitana di Firenze. Ric. n. 25896/2021 –Sez. 3 – A d. 28 febbraio 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 Ragioni della decisione 1.Risulta pregiudiziale ed assorbente il rilievo, che può essere operato nella presente sede, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., dell’inammissibilità della originaria domanda proposta dal ricorrente.

Con l’art. 3bis del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, inse- rito in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2021n. 215, che ha novellato l’art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973n. 602, intitolato alla “Formazione e contenuto dei ruoli”, in cui è stato inserito il comma4 bis, il legislatore ha stabilito che «l’estratto di ruolo non è impugnabile» e che «il ruolo e la cartella di pa- gamento che si assume invalidamente notificata sono suscetti- bili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa de- rivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008 n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’art. 48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica am- ministrazione».

Questa Corte, a Sezioni Unite, ha poi di recente stabilito, in proposito, che « in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l’art. 12, comma 4 bis, del D.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3 bis del decreto-legge n. 146 del 2021, come convertito dalla legge n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela imme- diata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalida- mente notificata; sono manifestamente infondate le questioni Ric. n. 25896/2021 –Sez. 3 – A d. 28 febbraio 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest’ultimo con riguardo all’art. 6 della CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizio- nale n. 1 della Convenzione» (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 26283 del 6/09/2022, Rv. 665660 –02). Nella motivazione di tale decisione è ulteriormente specificato che «l’interesse in questione può poi essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull’operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all’ordinamento giuri- dico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa (Cass., sez. un., n. 21691/16, punto 16), mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. (sull’ammissibilità del depo- sito di documenti concernenti la persistenza dell’interesse ad agire, cfr., tra varie, Cass. n. 26175/17), o anche fino all’udienza di discussione, prima dell’inizio della relazione, o fino all’adunanza camerale, se insorto dopo; qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio».

Nella specie, non vi è dubbio che il ricorrente abbia impugnato una pluralità di cartelle di pagamento sostenendo che le stesse non gli fossero mai state validamente notificate (come emerge del resto dalle sue stesse difese, nelle quali conferma che la eccepita prescrizione dei crediti sottostanti deriverebbe proprio dalla circostanza della mancata valida e regolare notifica delle cartelle di pagamento). Non risulta peraltro allegata in modo specifico (e, tanto meno, dimostrata) la sussistenza dell’interesse qualificato richiesto dalla disposizione appena richiamata, che, per quanto sinqui esposto, deve ritenersi applicabile nella presente fattispecie.

La decisione impugnata va pertanto cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., in quanto l’originaria do- manda del ricorrente deve ritenersi inammissibile per difetto di interesse ad agire, in virtù della normativa sopravvenuta in corso di giudizio. Ric. n. 25896/2021 –Sez. 3 – A d. 28 febbraio 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 2. La decisione impugnata è cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., per l’inammissibilità della origi- naria domanda avanzata dal De Santis. Le spese dell’intero giudizio (gradi di merito e giudizio di legit- timità)possono essere integralmente compensate, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, anche in considerazione della nor- mativa sopravvenutain corso di causa.

Per questi motivi La Corte: - decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza im- pugnata, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., per l’inammissibilità della domanda del De Santis