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Ordinanza — n. 11105/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of interest after client withdrew without notifying the opposing party.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11105/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the applicant withdrew the case one day before the hearing without notifying the condominium administration. Although the lower court had partially accepted the opposition, the applicant's unnotified withdrawal extinguished the procedural interest required to continue the litigation. Consequently, the Court dismissed the appeal and ordered the applicant to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 306 c.p.c.: A withdrawal of appeal that is not duly notified to the opposing party does not extinguish the proceedings but results in the loss of procedural interest, rendering the appeal inadmissible.

Parole chiave

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withdrawal of appeal lack of procedural interest notification requirements inadmissibility opposizione all'esecuzione rinuncia all'espropriazione rinuncia alla sostanza rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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Art. 615 c.p.c.
Antonietta SCRIMA Presidente OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott.
Art. 96 c.p.c.
Ha chiesto altresì la condanna dell’ente intimante al pagamento di una somma determinata in via equitativa, ai sensi dell’art. 96 c.p.c..
Art. 390 c.p.c.
La dichiarazione di rinuncia,non risultando regolarmente noti- ficata alla parte controricorrente , ai sensi dell’art. 390 c.p.c., ove la si voglia intendere come rinuncia al ricorso, né di un’ac- cettazione della controparte ai sensi dell’art.
Art. 306 c.p.c.
Art. 327 c.p.c.
Art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse escludeche si debba far luogo al l’attesta- zione di sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, co.
ART. 615 C.P
Antonietta SCRIMA Presidente OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott.
art. 96 c.p
Ha chiesto altresì la condanna dell’ente intimante al pagamento di una somma determinata in via equitativa, ai sensi dell’art. 96 c.p.c..
art. 390 c.p
La dichiarazione di rinuncia,non risultando regolarmente noti- ficata alla parte controricorrente , ai sensi dell’art. 390 c.p.c., ove la si voglia intendere come rinuncia al ricorso, né di un’ac- cettazione della controparte ai sensi dell’art.
art. 306 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U, Sentenza n. 3876 del 18/02/2010
Sez. 3, Sentenza n. 2259 del 31/01/2013
Sez. 3, Sentenza n. 2259 del 31/01/2013 , Rv.
Sez. 3, Sentenza n. 12743 del 21/06/2016
Sez. 1, Sentenza n. 13923 del 22/05/2019
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 20697 del 20/07/2021
Sez. 3, Sentenza n. 3542 del 10/02/2017
Sez. 3, Sentenza n. 3711 del 25/02/2016
Sez. 6-2, Ordinanza n. 13636 del 2/07/2015
Sez. 6-5, Ordinanza n. 19464 del 15 settembre 2014
Sez. 6-3, Ordinanza n. 2226 del 31 gennaio 2014
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Testo completo

A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Antonietta SCRIMA Presidente OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. Marco ROSSETTI Consigliere dott. Marco DELL’UTRI Consigliere dott.Augusto TATANGELO Consigliere relatore A d. 28 / 02/2023 C . C . dott.Irene AMBROSI Consiglier e R.G. n. 26082 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 26082del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da BARILARO Davide(C.F.: BRL DVD 66C22 H501M) avvocato costituito personalmente in giudizio ai sensi dell’art.86 c.p.c. -ricorrente- nei confronti di AMMINISTRAZIONE DEL CONDOMINIO DI VIA DELL’AS- SUNZIONE N. 101 IN ROMA(C.F.: 96267910584), in per- sona dell’amministratore, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura in calce allegataal con- troricorso, dagli avvocati Roberto De Stefano (C.F.:

DST RRT 71A03 H501Z) e Fabio De Stefano (C.F.: DST FBA 71A03 H501M) -controricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 3955/2021, pubblicatain data 8 marzo 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 28 febbraio 2023dal consigliere Augusto Tatangelo. Fatti di causa L’avvocato Davide Barilaroha proposto opposizione all’esecu- zione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., in relazione all’azione esecu- tiva, dapprima minacciata con precetto di pagamento e Ric. n. 26082/2021 –Sez. 3 – A d. 28 febbraio 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 4 successivamente posta in essere con pignoramento immobi- liare, nei suoi confronti, dall’amministrazione del condominio del fabbricato di via dell’Assunzione n. 101 in Roma, sulla base di titoli di formazione giudiziale.

Ha chiesto altresì la condanna dell’ente intimante al pagamento di una somma determinata in via equitativa, ai sensi dell’art. 96 c.p.c.. L’opposizione è stata parzialmente accolta dal Giudice di Pace di Roma, che ha peraltro rigettato la domanda proposta dall’op- ponente ai sensi dell’art. 96 c.p.c., compensando le spese di lite. Il Tribunale di Roma ha rigettato l’appello proposto dal Barilaro, che ricorre, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso l’amministrazione del condominio del fabbricato di via dell’Assunzione n. 101 in Roma.

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Il ricorrente ha depositato atto di rinuncia, in data 27 febbraio 2023, il giorno prima dell’adunanza camerale. Ragioni della decisione 1.Il ricorrente, in data 27 febbraio 2023, cioè il giorno prima dell’adunanza camerale fissata per la decisione del ricorso, ha depositato “istanza di rinuncia agli atti” («in seguito ad avve- nuta transazione tra le parti»). Non vi è alcuna documentazione di una eventuale notificazione di tale atto di rinuncia alla parte controricorrente.

La dichiarazione di rinuncia,non risultando regolarmente noti- ficata alla parte controricorrente , ai sensi dell’art. 390 c.p.c., ove la si voglia intendere come rinuncia al ricorso, né di un’ac- cettazione della controparte ai sensi dell’art. 306 c.p.c.,non è idoneaa determinare l’estinzione del processo, ma, poiché essa è indicativa del venir meno dell ’ interesse al ricorso, ne deter- mina comunque l’inammissibilità per difetto di interesse so- pravvenuto(Cass., Sez. U, Sentenza n. 3876 del 18/02/ 2010 , Ric. n. 26082/2021 –Sez. 3 – A d. 28 febbraio 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 4 Rv. 611473 – 01 ;

Sez. 3, Sentenza n. 2259 del 31/01/2013 , Rv. 625136 –01; Sez. 3, Sentenz a n. 12743 del 21/06/2016 , Rv. 640420 –01; Sez. 1 , Sentenza n. 13923 del 22/05/2019 , Rv. 654263 -01). 2.Il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di in teresse sopravvenuto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in di- spositivo, dovendosi del resto anche tener conto che il ricorso stesso sarebbe stato inammissibile, in quanto proposto tardi- vamente (sentenza impugnata pubblicata in data 8 marzo 2021; ricorso notificato in data 8 ottobre 2021, oltre il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., non essendo nella specie applicabile la sospensione feriale dei termini, per essere stata la domanda, peraltro del tutto correttamente, qualificata dai giudici di merito in termini di opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c.e non rilevando che, unitamente all’op- posizione stessa, sia stata avanzata anche una domanda ai sensi dell’art. 96 c.p.c., trattandosi, come d’altronde afferma espressamente lo stesso ricorrente nel ricorso, di una domanda certamente accessoria e dipendente rispetto a quella princi- pale).

La dichiarazione di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse escludeche si debba far luogo al l’attesta- zione di sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, co. 1qua- ter, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge n. 228 del 2012 (cfr.: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 20697del 20/07/2021 , Rv. 662193 – 01 Sez. 3 , Sentenza n. 3542 del 10/02/2017 , Rv. 642858 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 3711 del 25/02/ 2016; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 13636 del 2/07/2015, Rv. 635682 – 01; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 19464 del 15 settembre 2014;

Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 2226 del 31 gennaio 2014). Per questi motivi Ric. n. 26082/2021 –Sez. 3 – A d. 28 febbraio 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 4 La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso ; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dell’ente controricorrente, liquidan- dole in complessivi € 1.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge. Così de