Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to notify the respondent company.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the civil appeal inadmissible because the respondent company, Generali Italia S.p.A., was never notified of the petition. The appellant, Maria Gaudeano, sought to overturn a lower court judgment without serving the opposing party, a procedural defect that rendered the appeal void. Consequently, the court ruled that the lack of notification caused the radical inadmissibility of the request, preventing any substantive review of the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 375, 380 bis.1 c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/05/2002 n. 115: An appeal is radically inadmissible if the respondent is not notified, as notification is a mandatory prerequisite for the exercise of the right of appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Antonietta SCRIMA Presidente RESPON SABILITÀ CIVILE dott. Marco ROSSETTI Consigliere dott. Marco DELL’UTRI Consigliere dott.Augusto TATANGELO Consigliere relatore A d. 28 / 02/2023 C . C . dott.Irene AMBROSI Consiglier e R.G. n. 28039 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 28039del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da GAUDEANO Maria(C.F.: GDN MRA 63H65 L738G) rappresentata e difesa dall’avvocato Antonio Matteucci (C.F.: non indicato) -ricorrente- nei confronti di GENERALI ITALIA S.p.A.(C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Po- tenzaemessa in data 1° ottobre 2021 nel procedimento iscritto al n. 460/2019 R.G. (e che si assume notificata in data 22 ot- tobre 2021); udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 28 febbraio 2023dal consigliere Augusto Tatangelo.
Fatti di causa Maria Gaudeano ricorre avverso una sentenza della Corte di Ap- pello di Potenza, di cui non indica il numero identificativo, che assume emessa in data 1° ottobre 2021 nel procedimento iscritto al n. 460/2019 R.G. e notificata in data 22 ottobre 2021. Ric. n. 28039/2021 –Sez. 3 – A d. 28 febbraio 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 2 Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Ragioni della decisione 1.È superfluo dare conto dell’oggetto della controversia nonché dei motivi posti a base del presente ricorso, essendo pregiudi- ziale ed assorbente il rilievo che esso non risulta notificato alla società intimata, il che ne determina la radicale inammissibilità. 2.Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo la società intimata svolto alcuna attività difensiva. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso . Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1bis dello stesso art.
13. Così deciso nella camera di consig