Italian court dismisses appeal due to lack of notification proof and orders renewal of service to tax agency.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal by ordering the return of the case to a new docket. The appellant, Lisa De Cia, challenged payment orders against Roma Capitale and the Tax Agency, but the lower court had already declared the appeal inadmissible due to irregular notification. The court ruled that the lack of proof regarding proper service to the Tax Agency required a new term for the appellant to regularize the notification before the case could proceed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 375 c.p.c.; Art. 380 bis.1 c.p.c.: When the regular notification of an appeal to a third party is unproven, the court must assign a term for the appellant to renew such notification to ensure proper adversarial proceedings.
Parole chiave
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______________ ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al numero 28688del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da DE CIA Lisa (C.F.: DCE LSI 83L69 H501S) rappresentata e difesa, giusta procura allegata in calce al ri- corso, dagli avvocati Franco Muratori (C.F.: MRT FNC 66P18 H501K) e Riccardo Contardi (C.F.: CNT RCR 63M08 H501Q) -ricorrente- nei confronti di ROMA CAPITALE (C.F.: 02438750586), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentatae difes a , giusta procura a margine del controri- corso, dall’avvocato Nicola Sabato (C.F.:
SBT NCL 61S19 B519M) -controricorrente- nonché AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (C.F.: 13756881002), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 8769/2021, pubblicatain data 20 maggio 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 28 febbraio 2023dal consigliere Augusto Tatangelo; considerato che Ric. n. 28688/2021 –Sez. 3 – A d. 28 /02/ 2023 – Ord . interlocutoria – Pagina 2 di 2 Lisa De Cia ha agitoin giudizio nei confronti dell’agente della riscossione Agenzia delle Entrate –Riscossione nonché dell’ente creditoreRoma Capitale, impugnando alcune cartelle di paga- mento, delle quali ha contestato la avvenuta regolare notifica- zione; la domanda è stata dichiarata inammissibile dal Giudice di Pace di Roma, ma il Tribunale di Roma, in riforma della decisione di primo grado, l’ha invece accolta, condannando al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore dell’attrice la sola Agenzia delle Entrate; ricorre la De Cia, sulla base di un unicomotivo; resiste con controricorso Roma Capitale, mentre non ha svolto attività difensiva l’altraintimata;
è stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. e parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.; in via pregiudiziale, rileva la Corte, che non vi è prova agli atti della regolare notificazione del ricorso all’Agenzia delle Entrate –Riscossione; occorre pertanto, al fine di regolarizzare il contraddittorio, as- segnare alla parte ricorrente un termine per rinnovare tale no- tificazione; per questi motivi la Corte: - rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo, assegnando alla parte ricorrente termine di 30 giorni dalla comunica- zione della presente ordinanza per provvedere alla rinno- vazione della notificazione del ricorso stesso all’Agenzia delle Entrate –Riscossione.
Così deciso nella ca