Italian court dismisses appeal on litigation costs, ruling substantial loser bears expenses despite indemnity claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation dismissed Rossano Pedulla's appeal against the Second Instance Court's decision regarding litigation costs. Pedulla argued that since his insurance company was indemnified, he should not bear costs, while the insurer claimed he was the substantial loser. The court held that the first-instance judge correctly applied the rule of substantial loser, meaning Pedulla must pay the plaintiff's costs but is only indemnified for his own defense expenses, not entitled to win against the insurer.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 91, 92, 112 c.p.c.; The court established that when a party is indemnified by an insurer, the indemnity covers the party's own defense costs but does not shift the burden of the plaintiff's costs to the insurer, leaving the indemnified party as the substantial loser.
Parole chiave
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ORDINANZA sul ricorso 12828/2022 proposto da: Pedulla Rossano, domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocati Alfonsi Guido e Alfonsi Francesco; -ricorrente - contro Helvetia Italia Assicurazioni Spa in persona del Legale Rappresentante, domiciliata ex lege in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato Iannaccone Angelo; -controricorrente - avverso la sentenza n. 358/2022 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 08/03/2022;
L23 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/02/2023 da CRICENTI GIUSEPPE; Ritenuto che 1.-Rossano Pedulla è stato convenuto in giudizio da Monica Pedulla, la quale ha preteso i danni subiti per essere scivolata sulle scale nella abitazione del convenuto, a causa di cera presente sui gradini. 2.-Nel giudizio per il risarcimento del danno, il Pedulla ha chiamato in giudizio la Chiara Assicurazioni spa, cui poi è subentrata la Helvetia Italia Assicurazioni spa, per essere manlevato di quanto avrebbe dovuto pagare, se condannato al risarcimento dei danni. 3.-11 Tribunale di l'Aquila, in primo grado, ha condannato Rossano Pedulla al risarcimento dei danni nei confronti di Monica Pedulla, per la somma di 62.367,71 C, ed ha altresì dichiarato la Chiara Assicurazioni spa, che era rimasta contumace, a tenere indenne l'assicurato, ossia Rossano Pedulla, di quanto costui avrebbe dovuto pagare in conseguenza della sentenza.
Ha altresì condannato Rossano Pedulla al pagamento delle spese di lite nei confronti di Monica Pedulla, ma ha compensato le spese di lite tra il Pedulla e la compagnia di assicurazioni. Avverso tale sentenza è stato proposto appello principale dal Rossano Pedulla, proprio sulle spese, ossia per ottenere la riforma della decisione che ha compensato le spese tra lui e l'assicurazione. Ha pure proposto ricorso incidentale la Helvetia Italia assicurazioni spa, nel frattempo succeduta alla Chiara assicurazioni quanto al merito della decisione. La Corte d'appello di l'Aquila ha rigettato entrambe le impugnazioni. 4.-Avverso tale decisione ricorre Rossano Pedulla con un solo motivo di ricorso, di cui chiede il rigetto la compagnia di assicurazione con controricorso.
Considerato che 5.-L'unico motivo di ricorso denuncia violazione degli articoli 112 nonché 91 e 92 del codice di procedura civile. Il ricorrente si duole del fatto che, sia in primo che in secondo grado, sono state compensate le spese tra lui e la sua compagnia di assicurazione, nonostante la sua domanda di manleva verso quest'ultima sia stata accolta. Egli, in particolare, contesta la ratio della decisione di secondo grado secondo la quale "nulla è dovuto da parte della società assicuratrice nei confronti diretti di Pedulla Rossano per le spese processuali dallo stesso sopportate per la propria difesa, conseguendo alla domanda di manleva solo quanto già statuito nella sentenza di primo grado, risultando l'appellante soccombente sostanziale, cosi come l'assicurazione, terza chiamata in causa, entrambe parti che non hanno diritto ad essere rimborsate delle proprie spese di lite".
Sostiene il ricorrente che questa ratio è errata/ in quanto le spese di lite che egli rivendica non sono ovviamente conseguenti alla sua soccombenza verso l'attore, ma sono conseguenti alla sua domanda accolta nei confronti della compagnia di assicurazione, che quindi nei suoi confronti deve dirsi parte soccombente. c,LJ4ti`-- In particolare, gli si duole del fatto che il giudice di primo grado ha omesso di pronunciare sulle spese di lite nel rapporto tra lui e la sua assicurazione. La risposta della Corte d'appello è che il giudice di primo grado, data la soccombenza del ricorrente, ha condannato costui alle spese nei confronti dell'attrice ed ha condannato l'assicurazione a rnanlevarlo anche del pagamento di tali spese, e questa decisione costituisce pronuncia sulle spese di lite secondo la regola della soccombenza sostanziale.
Il motivo è infondato. Il ricorrente si duole della mancata regolamentazione delle spese nei confronti della assicurazione chiamata da lui in garanzia. E tuttavia, la compagnia era tenuta alle spese di lite nei confronti della parte attrice vittoriosa, che sono state effettivamente liquidate: nella decisione impugnata si legge infatti che la manleva ha coperto anche le spese verso la parte attrice vittoriosa. Invece, alcunché è dovuto al ricorrente, convenuto nel giudizio di merito, quanto alle spese della chiamata in giudizio, posto che non può egli ritenersi vwc(roge- isoccombent so a compagnia di assicurazioni.
In altri termini il ricorrente ha diritto, z, gli è stato riconosciuto, a vedersi C manlevato da parte dell'assicurazione delle spese sopportate per difendersi da parte attrice, ma non a vincere le spese verso l'assicurazione. Il ricorso va pertanto rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessive 2500,00 euro, oltre 200,00 euro spese/ i generali. ce.z Je.A: (tx Lé S-S-vU Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente ~gdg dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma