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Ordinanza — n. 10900/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-compliance with procedural deposit requirements under Article 369 of the Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10900/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the parties failed to deposit a certified copy of the contested judgment with the court registry. The lower courts had previously ruled that the lack of a specific transcription note did not extinguish the enforcement procedure, but the appeal itself was rejected due to missing formalities. Consequently, the appeal was dismissed as non-procedural, and the appellant was ordered to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 369 c.p.c.; The appeal is declared inadmissible if the contested judgment is not deposited at the court registry with a certified copy bearing the official seal, date, and publication number required for verification.

Parole chiave

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procedural inadmissibility judgment deposit requirements court registry formalities Article 369 Civil Procedure Code non-compliance with deposit istanza tardiva di restituzione dei termini inosservanza del termine perentorio preclusione per tardività

Disposizioni normative citate

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Art. 369 c.p.c.
E’ superfluo dar conto dei motivi di ricorso, in quanto quest’ultimo va dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c..
Art. 385, comma 1, c.p.c.
Le spesedel presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
Art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55
alla rifusione in favore di Siena NPL 2018 s.r.l., come in epigrafe rappresentata delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 5.000, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 - bis dello stesso art.
art. 567 c.p
Rilevò che i dati catastali erano corretti; che,ai fini del prosieguo della procedura, non era necessario il deposito della “rettifica” del pignoramento nel termine di cui all’art. 567 c.p.c.; e che pertanto andava rigettata l’istanza di estinzione del processo formulata dalla MRG.
art. 630 c.p
L’ordinanza con cui fu rigettata l’istanza di estinzione fu reclamata ex art. 630 c.p.c.
art. 557 c.p
567 c.p.c., né ai sensi dell’art. 557 c.p.c.), ma soltanto l’ “improseguibilità” dell’esecuzione; -) nel caso di specie,pertanto, l’intempestivo deposito della nota di trascrizione del pignoramento “rinnovato” non aveva perciò provocato l’estinzione della procedura.
art. 369 c.p
E’ superfluo dar conto dei motivi di ricorso, in quanto quest’ultimo va dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c..

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Ordinanza n. 5771 del 24/02/2023, Rv. 666908 -01
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Testo completo

iato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 17217/21 proposto da: -) MRG Immobiliare s.r.l. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato Giuseppe Palladino in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrente - contro -) Siena NPL 2018 s.r.l., volontariamente rappresentata dalla Juliet s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PE C del proprio difensore , difeso dall'avvocato Stefania Iannicelli in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli 14 dicembre 2020 n. 4301; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 marzo 2023 dal Consigliere relatore dott.

Marco Rossetti; FATTI DI CAUSA 1. Nel corso di una procedura di espropriazione immobiliare iniziata dalla Siena NPL nei confronti del terzo proprietario MRG Immobiliare s.r.l., il giudice dell’esecuzione con ordinanza 26.9.2019 rilevò che il pignoramento era stato “effettuato su dati catastali soppressi in data antecedente allo stesso”ed ordinò al creditore procedente di “rettificare” Oggetto: opposizione agli atti esecutivi il pignoramento: ovvero rinotificarlo, ritrascriverlo e depositare la relazione notarile aggiornata. Nella stessa ordinanza,tuttavia, il Giudice dell’esecuzione rilevò che “ non si riscontrano difficoltà nella individuazione del cespite pignorato”.

Fissò a quel fine un termine di sessanta giorni, che non fu rispettato : la trascrizione “in rettifica” avvenne a marzo 2020.

2. Due mesi dopo, con ordinanza 29.11.2019 il Giudice dell’esecuzione mutò avviso. Rilevò che i dati catastali erano corretti; che,ai fini del prosieguo della procedura, non era necessario il deposito della “rettifica” del pignoramento nel termine di cui all’art. 567 c.p.c.; e che pertanto andava rigettata l’istanza di estinzione del processo formulata dalla MRG.

3. L’ordinanza con cui fu rigettata l’istanza di estinzione fu reclamata ex art. 630 c.p.c. dalla MRG. Il Tribunale di Nola con sentenza 28.1.2020 n. 175 rigettò il reclamo. Il Tribunale ritenne che: -) aveva errato il Giudice dell’esecuzione nel fissare un termine “ex art. 567 c.p.c.” per il deposito della “rettifica del pignoramento”; -) infatti, la c.d. “rettifica” non rientra tra i documenti che vanno depositati ai sensi dell’art. 567 c.p.c. a pena di estinzione. La sentenza fu appellata dalla MRG.

4. La Corte d’appello di Napoli con sentenza 14.12.2020n. 4301 rigettò il gravame. Ritenne la Corte d’appello che: -) è consentito rinnovare il pignoramento eseguito in base a dati catastali erronei; in tal caso il nuovo pignoramento avrà però effetto ex nunc; -) il mancato deposito della nota di trascrizione del pignoramento non determina l’estinzione della proceduraesecutiva (né ai sensi dell’art. 567 c.p.c., né ai sensi dell’art. 557 c.p.c.), ma soltanto l’ “improseguibilità” dell’esecuzione; -) nel caso di specie,pertanto, l’intempestivo deposito della nota di trascrizione del pignoramento “rinnovato” non aveva perciò provocato l’estinzione della procedura.

5. La sentenza d’appello è stata impugnata dalla MRG con ricorso fondato su un motivo. La Siena NPL ha resistito con controricorso illustrato da memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. E’ superfluo dar conto dei motivi di ricorso, in quanto quest’ultimo va dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c.. Infatti, sia la ricorrente, sia la controricorrente, hanno depositato una copia della sentenza impugnata, depositata elettronicamente, priva della stampigliatura della cancelleria attestante l’avvenuto deposito e l’attribuzione del numero progressivo. 1.1.

In fattispecie identiche questa Corte ha già ripetutamente affermato l’improcedibilità del ricorso per cassazione nel caso in cui la sentenza impugnata, redatta in formato digitale, risulti priva dell'attestazione di cancelleria circa l'avvenuta pubblicazione, la relativa data e il conseguente numero di pubblicazione. Ciò sia in quanto i suddetti adempimenti sono gli unici che permettono a questa Corte di controllare se e quando il provvedimento impugnato sia effettivamente venuto ad esistenza; sia perché la produzione di una copia della sentenza incerta nella data e priva del numero identificativo non consente di verificare la tempestività dell'impugnazione, né, in caso di accoglimento del ricorso, di formulare un corretto dispositivo che, coordinato con la motivazione, individui con esattezza il provvedimento cassato (ex aliis, Sez. 3, Ordinanza n. 5771 del 24/02/2023, Rv. 666908 -01).

2. Le spesedel presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. P.q.m. (-) dichiara improcedibile il ricorso; (-) condanna MRG Immobiliare s.r.l. alla rifusione in favore di Siena NPL 2018 s.r.l., come in epigrafe rappresentata delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 5.000, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella came