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Ordinanza — n. 10867/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal against execution suspension order rejected as inadmissible due to lack of finality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10867/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, dismissing the request to review the lower court's rejection of a claim for suspending execution proceedings. The applicant argued violations of specific civil procedure articles and EU rights, but the court relied on established jurisprudence stating that such appeals against execution suspension orders are not admissible. The decision rests on the principle that these orders lack the requisite finality for cassation review, as parties retain other remedies like opposition to execution.

Regesto Legislator

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Art. 624-bis c.p.c.; Art. 669-terdecies c.p.c.: Appeals against orders regarding the suspension of execution proceedings are inadmissible to the Court of Cassation because such orders lack the character of finality required for cassation review.

Parole chiave

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execution suspension appeal cassation inadmissibility lack of finality civil procedure code opposition to execution inattività successiva alla sospensione abbandono del procedimento sospensione dell'esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 624-bis c.p.c.
del 2016, con la quale il Tribunale di Cuneo, in composizione collegiale, ha ritenuto inammissibile il reclamo avverso l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione aveva rigettato la richiesta di sospensione del processo esecutivo ai sensi dell’art. 624-bis c od .
Art. 669-terdecies c.p.c.
«è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l'ordinanza pronunciata in sede di reclamo ai sensi dell'art. 669- terdeciescod.
Art. 7 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea
e omesso esame di fatto decisivo; il terzo mezzo deduce anche violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.
Art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 624-bis cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Tutti e tre i motiv i deduc ono violazione e fala applicazione di norme di diritto e segnatamente dell’art. 624-bis cod. proc. civ.
art. 624 cod. proc. civ
avverso il provvedimento che decide sulla istanza di sospensione dell'esecuzione ex art. 624 cod. proc. civ., Ad.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 25411 del 10/10/2019
Il ricorso è inammissibile alla luce della pacifica giurisprudenza (Cass. n. 25411 del 10/10/2019 Rv.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10693/2022 R.G. proposto da : ZAMBELLI MARIELLA, domiciliata in ROMA, alla piazza CAVOUR , presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato DEFILIPPI CLAUDIO (DFLCLD68L23E463J) -ricorrente - contro ARC REAL ESTATE S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FERRI ANTONIO (FRRNTN56S02D550G) -controricorrente – avverso l’ORDINANZA d el TRIBUNALE di CUNEO nel procedimento R.G. n.273/2016 depositata i l 13/12/2021 .

Ad. 6/02/2023 CC R.g. n. 10693 del 2022; estensore. C. Valle Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 6/02/2023 , dal Consigliere relatore, Cristiano Valle, osserva quanto segue. FATTI DI CAUSA Mariella Zambelli propone ricorso per cassazione, con atto affidato a tre motivi, avverso l’ o rdinanza , resa in data 9 – 13/12/2021,nel procedimento iscritto al n. 273 R.G. del 2016, con la quale il Tribunale di Cuneo, in composizione collegiale, ha ritenuto inammissibile il reclamo avverso l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione aveva rigettato la richiesta di sospensione del processo esecutivo ai sensi dell’art. 624-bis c od . p roc . c iv ., rilevando che il reclamo non è ammesso, a differenza di quanto previsto dall’art. 624 cod. p roc . c iv . (e dunque è escluso) e che , comunque, sarebbe tardivo per il mancato rispetto del termine di ventigiorni.

Resiste con controricorso la Arc Real Estate S.p.a. Per l’adunanza camerale del 6/02/2023 il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni. Non risulta il deposito di memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE Tutti e tre i motiv i deduc ono violazione e fala applicazione di norme di diritto e segnatamente dell’art. 624-bis cod. proc. civ. e omesso esame di fatto decisivo; il terzo mezzo deduce anche violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea. Il ricorso è inammissibile alla luce della pacifica giurisprudenza (Cass. n. 25411 del 10/10/2019 Rv. 655372 - 01) , condivisa dal Collegio e alla quale si intende assicurare continuità, secondo cui:

«è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l'ordinanza pronunciata in sede di reclamo ai sensi dell'art. 669- terdeciescod. p roc . c iv . avverso il provvedimento che decide sulla istanza di sospensione dell'esecuzione ex art. 624 cod. proc. civ., Ad. 6/02/2023 CC R.g. n. 10693 del 2022; estensore. C. Valle trattandosi di ordinanza priva del carattere della decisorietà per essere sempre in facoltà delle parti l'introduzione del giudizio di merito sull'opposizione esecutiva». Il richiamato orientamento vale a maggior ragione nel caso in esame, nel quale la Zambelli aveva reclamato al Collegio l’ordinanza del giudice dell’esecuzione di rigetto dell’istanza del creditore di sospensione del processo esecutivo, di cui all’art. 624 - bis cod. proc. civ. , in quanto il provvedimento non è idoneo al passaggio in giudicato e in quanto l’ordinamento appresta altri rimedi, quali l’opposizione agli atti esecutivi, come evidenziato dallo stesso provvedimento in questa sede impugnato.

La violazione dell’art. 7 della carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea non è, peraltro, in alcun modo plausibilmente argomentatae, in ogni caso, non sarebbe utilmente esaminabile in considerazione dell’inappropriato strumento processuale con il quale l’argomentazione è proposta. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza e, valutata l’attività processuale espletata, in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante l’inammissibilità del l’impugnazione , deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e , dell’ulteriore importo per contributo unificato, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiarainammissibile il ricorso; condanna l a ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5 . 0 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ad. 6/02/2023 CC R.g. n. 10693 del 2022; estensore. C. Valle Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma delcomma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sezione T