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Ordinanza — n. 10861/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses procedural nullity claim but allows appeal on failure to notify title concurrently with summons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10861/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the first ground challenging the lower court's procedural timeline but upheld the second and third grounds regarding the notification of the enforceable title. The applicants argued that the title was not properly notified before the summons, violating specific civil procedure articles, while the respondent claimed simultaneous delivery to the judicial officer. The court ruled that the lower judge failed to adequately explain why the title was not notified concurrently with the summons, as distinct creditors cannot rely on another's notification for their own claims.

Regesto Legislator

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Art. 479, Art. 617 c.p.c.; The enforceable title must be notified to the debtor concurrently with or prior to the payment summons, and a creditor cannot rely on a notification performed by another creditor for the same debtor.

Parole chiave

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enforceable title notification payment summons timing active solidarity principle procedural nullity judicial officer delivery notificazione tardiva obblighi di notifica notificazione scritta

Disposizioni normative citate

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Art. 479 c.p.c.
Il giudice di merito non ha fornito adeguata motivazione in ordine alla omessa notificazione del titolo esecutivo prima del precetto, come richiesto dall’art. 479 cod.
Art. 617 c.p.c.
civ.; tuttavia i ricorrenti hanno impugnato in questa sede come se la sentenza fosse stata resa sulla base dell’art. 617 cod.
Art. 360 c.p.c.
6/02/2023 CC: estensore: Cristiano Valle I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza del Tribunale di Brindisi: con il primo motivo si lamenta la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod.
Art. 97 c.p.c.
art. 615 cod. proc. civ
In via pregiudiziale deve osservarsi che nella sentenza sembra che il giudice si sia pronunciato su un’opposizione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ.; tuttavia i ricorrenti hanno impugnato in questa sede come se la sentenza fosse stata resa sulla base dell’art.
art. 617 cod. proc. civ
civ.; tuttavia i ricorrenti hanno impugnato in questa sede come se la sentenza fosse stata resa sulla base dell’art. 617 cod. proc. civ.
art. 97 cod. proc. civ
art. 479 cod. proc. civ
Il giudice di merito non ha fornito adeguata motivazione in ordine alla omessa notificazione del titolo esecutivo prima del precetto, come richiesto dall’art. 479 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 18256 del 24/07/2017
(Cass. 18256 del 24/07/2017 Rv.
Cass. 23914 del 27/12/2012
645154 - 01), la sentenza di questa Corte (Cass. 23914 del 27/12/2012 Rv.
Cass. n. 32838 del 09/11/2021
6/02/2023 CC: estensore: Cristiano Valle applicazione della più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 32838 del 09/11/2021 Rv.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10642/2022 R.G. proposto da: SUMMA ANDREA, SUMMA COSIMO, domiciliati in ROMA, alla piazza CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato PEPE NICOLA (PPENCL71B06L213J) –ricorrenti – contro MEO CARLO, domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CAPUANO VITTORIA (CPNVTR67D51D761W) –controricorrente – avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di BRINDISI n. 183/2022 depositata il 10/02/2022.

R.g. n. 10642 del 2022 Ad. 6/02/2023 CC: estensore: Cristiano Valle Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 6/02/2023 , dal Consigliere relatore, Cristiano Valle, osserva quanto segue. FATTI DI CAUSA In data 16 luglio 2020 Carlo Meo notificò atto di precetto ai debitori Cosimo e Andrea Summa, in forza della sentenza, costituente titolo esecutivo notificato da Cosimo Pinto in data 21/07/2020. Con atto di citazione in opposizione a precetto, ai sensi dell’art.617 cod. proc. civ., notificato a mezzo pec in data 23/07/2020, Cosimo e Andrea Summa convenivano, innanzi al Tribunale di Brindisi, Carlo Meo per chiedere la nullità dell’atto di precetto, per omessa notifica del titolo esecutivo suddetto.

Si costituiva l’opposto Carlo Meo per chiedere il rigetto della domanda attorea, sostenendo che titolo esecutivo e precetto fossero stati consegnati all’Ufficiale Giudiziario in pari data, 13/07/2020, ma che, per cause a sé non imputabili, la notifica del titolo esecutivo si sarebbe perfezionata solo il 21/07/2020, cioè dopo quella del precetto perfezionatasi il 16/07/2020. Il Tribunale di Brindisi, con sentenza n. 183 del 10/02/2022 , ha rigettato l’opposizione, sull’assunto che il titolo esecutivo era stato notificato dal difensore di un altro creditore nella stessa sentenza (Cosimo Pinto) ai debitori, nella sua qualità di procuratore di tutti i creditori.

Ricorrono per la cassazione Cosimo e Andrea Summa con unico atto fondato su tre motivi di ricorso. Resiste Carlo Meo con controricorso. Per l’adunanza camerale del 6/02/2023 il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni. Entrambe le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE R.g. n. 10642 del 2022 Ad. 6/02/2023 CC: estensore: Cristiano Valle I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza del Tribunale di Brindisi: con il primo motivo si lamenta la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., per violazione degli artt. 156, 426, 429, 437 e 667 cod. proc. civ., in quanto la controversia, che avrebbe dovuto essere regolata dal rito del lavoro, non sarebbe stata decisa il giorno dell’udienza, come previsto dall’art.437 cod. civ., ma successivamente, senza dare lettura del dispositivo; con il secondo motivo si lamenta la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., per violazione degli artt. 479 e 480, secondo comma, cod. proc. civ., in quanto il giudice avrebbe errato nel non dichiarare la nullità del precetto opposto per omessa notifica del titolo esecutivo, ritenendo che la notifica del titolo esecutivo, posta in essere dal procuratore di Cosimo Pinto e di altri creditori, tra cui Carlo Meo , potesse ritenersi valida anche per quest’ultima; con il terzomotivo i ricorrenti si dolgono della nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., per violazione degli artt. 479 e 480, secondo comma, cod. proc. civ., sostenendo l’errata pronuncia del giudice per aver ritenuto sussistente la notifica del titolo esecutivo e per aver ignorato che il titolo esecutivo fosse stato notificato dopo la notifica del precetto posta in essere da Carlo Meo.

In via pregiudiziale deve osservarsi che nella sentenza sembra che il giudice si sia pronunciato su un’opposizione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ.; tuttavia i ricorrenti hanno impugnato in questa sede come se la sentenza fosse stata resa sulla base dell’art. 617 cod. proc. civ. e ciò correttamente, in quanto, al di là della qualificazione formale, risultante anche dall’intestazione della sentenza del Tribunale di Brindisi, l’orientamento unanime della giurisprudenza afferma che, nei casi di presunta assenza di notifica del titolo esecutivo, l’opposizione è agli atti esecutivi, e, dunque la sentenza che su di essa decide è R.g. n. 10642 del 2022 Ad. 6/02/2023 CC: estensore:

Cristiano Valle ricorribile direttamente in Cassazione (Cass. n. 15275 del 4/07/2006 Rv. 591706 -01). Il primo motivo di ricorso è infondato: è pur vero che l’omessa lettura del dispositivo in udienza costituisce nullità assoluta, ma l’art. 3 della legge n. 102 del 21/02/2006, che prevedeva la trattazione delle cause risarcitorie per incidenti stradali con il rito di cui agli artt. 409 e seguenti del codice di rito (c.d. rito del lavoro), risultava abrogato all’epoca dell’introduzione dell’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., né doveva essere seguito il rito speciale solo perché così trattato il giudizio in cui si era formato il titolo esecutivo, posto che per il rito del processo di cui all’art. 617 cod. proc. civ. deve aversi riguardo alla legge del tempo e non di quella del precedente giudizio relativo al titolo esecutivo e la materia non era più disciplinata dall’art. 3 della legge n. 102 del 2006 citato al tempo della proposizione dell’opposizione.

Il secondo motivo e il terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, sono fondati: premesso che i creditori non sono legati dal vincolo di solidarietà alla luce del principio di parziarietà delle obbligazioni solidali dal lato attivo in mancanza di legge o di titolo, né la solidarietà attiva può essere presunta in materia di spese processuali perché non espressamente prevista dall’art. 97 cod. proc. civ. (Cass. 18256 del 24/07/2017 Rv. 645154 - 01), la sentenza di questa Corte (Cass. 23914 del 27/12/2012 Rv. 625129 –01), su cui si basa la decisione impugnata, presuppone che il titolo esecutivo sia stato notificato dal difensore nella qualità di difensore di entrambi i creditori; inoltre il titolo esecutivo, ai fini della valida notificazione del precetto, deve essere notificato precedentemente o contestualmente a quest’ultimo ai sensi dell’art.479 cod. proc. civ., ma non successivamente.

Il giudice di merito non ha fornito adeguata motivazione in ordine alla omessa notificazione del titolo esecutivo prima del precetto, come richiesto dall’art. 479 cod. proc. civ. e, inoltre, non ha fatto corretta R.g. n. 10642 del 2022 Ad. 6/02/2023 CC: estensore: Cristiano Valle applicazione della più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 32838 del 09/11/2021 Rv. 662963 –01) secondo la quale: «Qualora il titolo esecutivo contenga la condanna del medesimo soggetto al pagamento di più crediti distinti in favore di diversi creditori, ai fini dell'esecuzione forzata ciascun creditore deve spedire in forma esecutiva il titolo in relazione alle obbligazioni in suo favore e notificarlo al debitore anteriormente o contestualmente al precetto di pagamento, non potendosi avvalere della notificazione eseguita, in relazione ad altro credito, da un diverso creditore; l'omessa notifica del titolo in forma esecutiva determina una irregolarità formale, da denunciare nelle forme e nei termini dell'art. 617, comma 1, c.p.c., senza che sia necessario allegare e dimostrare la sussistenza di alcun diverso ed ulteriore specifico pregiudizio oltre a quello insito nel mancato rispetto delle predette formalità.» Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono, pertanto, fondati e devono essere accolti.

La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata, risultando necessari ulteriori accertamenti in fatto, al Tribunale di Brindisi, in persona di diverso Magistrato, che procederà a nuovo esame attenendosi ai principi affermat i in questa sede e che dovrà accertare se il titolo esecutivo è stato notificato:

a) dal difensore quale difensore anche dell’intimante opposto;

b) antecedentemente o contestualmente al precetto opposto. Al giudice di rinvio è demandato di provvedere anche sulle spese di questa fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di Brindisi, in persona di diverso Magistrato, anche per le spese di questa fase di legittimità. R.g. n. 10642 del 2022 Ad. 6/02/2023 CC: estensore: Cristiano Valle Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell