Cassation court dismisses appeal regarding 'person to be named' contract, ruling third-party acceptance is required for subrogation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court partially allowed Giorgio Minozzi's cassation appeal against the Rome Court of Appeal's dismissal of his property transfer claim. Minozzi argued he lacked standing because he had already designated his daughter as the buyer under a 'person to be named' contract, but the lower court ruled only she could sue. The court found the lower judge erred by ignoring the daughter's separate acceptance of the contract, which is necessary to perfect the subrogation and strip Minozzi of standing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1401, 1402, 1404, 1411 cod. civ.; In a 'person to be named' contract, the stipulator's designation alone is insufficient for the third party's subrogation; the third party's acceptance or power of attorney is also required to exclude the original party's standing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 38696/2019R.G. proposto da MINOZZI GIORGIO, elettivamente domiciliato in Roma, via Po n. 24, presso lo studio dell’Avv. Lorenzo Simonetti, dal quale è rappresentato e difeso –ricorrente – contro A.T.E.R. – AZIENDA TERRI T ORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI ROMA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Fulcieri Paulucci de Calboli n. 20/E, presso lo studio dell’Avv. Monica Viarengo, dallaquale è rappresentato e difeso –controricorrente – avverso la sentenza n. 3315/2019 della CORTE D’APPELLO DI ROMA, depositata il giorno 15 maggio2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del9 febbraio 202 3 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI.
FATTI DI CAUSA PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA PER PERSONA DA NOMINARE –AZIONE EX ART. 2932 COD. CIV. – LEGITTIMAZIONE ATTIVA r.g. n. 38696/2019 Cons. est. Raffaele Rossi 1. Giorgio Minozzi, conduttore di un immobile di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell’A.T.E.R. di Roma, domandò giudizialmente il trasferimento della proprietà del bene, previo pagamento del prezzo, in favore della propria figlia convivente, Giorgia Minozzi. L’adito Tribunale di Roma rigettò la domanda e, in accoglimento di quella spiegata in via incidentale dall’ente convenuto, condannò l’attore al rilascio del bene, dacché occupato sine titulo.
2. La decisione in epigrafe indicata ha disatteso l’appello interposto da Giorgio Minozzi. Per quanto ancor qui d’interesse, la Corte territoriale ha ritenuto Giorgio Minozzi privo di legittimazione a proporre azione di esecuzione specifica del contratto, per aver egli esercitato, prima dell’inizio della lite, la facoltà di elezione del terzo cui trasferire la proprietà, indicato nella figlia convivente Giorgia Minozzi, da ciò discendendo che solo e soltanto quest’ultima avrebbe potutoformulare domanda ex art. 2932 cod. civ.;ai fini della conferma della condanna al rilascio emessa in primecure, ha ravvisato la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge regionaledel Lazio 6 agosto 1999, n. 112, stante la decadenza automatica di Giorgio Minozzi dall’assegnazione dell’immobile.
3. Ricorre per cassazione Giorgio Minozzi, affidandosi a quattro motivi, cui resiste,con controricorso, l’A.T.E.R. di Roma.
4. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo , per violazione e falsa applicazione degli artt. 1401, 1402, secondo comma, e 1404 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., censura la sentenza gravata nella parte in cui ha reputato la validità della electio amici in favore di Giorgia Minozzi, pur in difetto di una procura da quest’ultima conferita o della suaadesione alla dichiarazione di nomina. r.g. n. 38696/2019 Cons. est. Raffaele Rossi 2. Con il secondo mezzo, per violazione e falsa applicazione dell’art.1411 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., si assume la sussistenza della legittimazione ad agire di Giorgio Minozzi, per essere la fattispecie della « designazione » della figlia inquadrabile nella figura del contratto a favore di terzo.
3. Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.2932 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.: ad avviso dell’impugnante, doveva essere pronunciato il trasferimento del diritto dominicale in favore di Giorgia Minozzi, potendo la dichiarazione del terzo ed il pagamento del residuo prezzo intervenire anche in un momento successivo alla pronuncia costitutiva, in guisa da realizzare l’effetto traslativo sul bene.
4. Con il quarto motivo, per violazione e falsa applicazione dell’art. 7, primo comma, lett. b), della l.r. Lazio n. 12 del 1999, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., si contesta l’accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dall’ATER e la dichiarata decadenza dall’assegnazione.
5. È fondato il primo motivo, con assorbimento degli altri. Sussunta la vicenda litigiosa nella figura del contratto preliminare di compravendita per persona da nominare, il giudice territoriale ha negato la legittimazione di Giorgio Minozzi ad esperire l’azione prevista dall’art. 2932 cod. civ. sul rilievo di una già validamente effettuata elezione del terzo (nella persona di Giorgia Minozzi) risultante dai documenti acquisiti (segnatamente, dalla missiva del 4 gennaio 1999, confermata poi con altra missiva del 13 settembre 2003), senza tuttavia indagare sulla esistenza di una procura conferita dal nominato oppure su un’adesione di quest’ultimo alla dichiarazione di nomina. 5.1.
Siffatta argomentazione è contraria a diritto. Secondo consolidato orientamento di questa Corte, « il tratto peculiare del contratto per persona da nominare è costituito dal r.g. n. 38696/2019 Cons. est. Raffaele Rossi subentrare nel contratto di un terzo - per effetto della nomina e della sua contestuale accettazione- che, prendendo il posto del contraente originario (lo stipulante), acquista i diritti ed assume gli obblighi correlativi nei rapporti con l’altro contraente (promittente) determinando, inoltre, la contemporanea fuoriuscita dal contratto dello stipulante, con effetto retroattivo, per cui il terzo si considera fin dall’origine unica parte contraente contrapposta al promittente e a questa legata dal rapporto costituito dall’originario stipulante» (così, testualmente, Cass. 21/05/2019, n. 13686; conf.
Cass. 02/03/2015, n. 4169; Cass. 30/10/2009, n. 23066; Cass. 17/03/1995, n. 3115). Nel contratto per persona da nominare, perché possa ritenersi perfezionato il subingresso del contratto del terzo (con esclusione della legittimazione ad agire dello stipulante) non è dunque sufficiente una valida e tempestiva electio amici (la quale non richiede formule sacramentali, potendo consistere in qualsiasi dichiarazione con la quale il contraente indica il soggetto che deve acquistare i diritti ed assumere gli obblighi nascenti dal contratto da lui stipulato:
Cass. 26/09/2006, n. 21254) ma è altresì necessaria (restando altrimenti la electio amici inefficace: Cass. 20/06/2011, n. 13537) l’esistenza di una procura ad opera del terzo nominato oppure la sua accettazione, la quale anch’essa non richiede forme peculiari, potendo essere desunta da qualsiasi atto che ne manifesti chiaramente la volontà. In forza dei princìpi generali di libertà e strumentalità della forma rispetto allo scopo dell’atto, per un preliminare di compravendita il descritto subingresso postula c he all’altro contraente , oltre alla comunicazione scritta dello stipulante di designazione del terzo in capo al quale deve concludersi il contratto, pervenga altresì (ove manchi una pregressa procura rilasciata dal designato) l’accettazione del terzo nominato, quest’ultima potendo, peraltro, anche essere contenuta nell’atto di citazione che il terzo stesso, da solo o congiuntamente allo r.g. n. 38696/2019 Cons. est.
Raffaele Rossi stipulante, abbia notificato all’altro contraente per la esecuzione in forma specifica del contratto (sul punto, alle pronunce sopra citate addeCass. 29/11/2001, n. 15164; Cass. 04/11/2004, n. 21140; Cass.01/09/2014, n. 18490). 5.2. Degli enunciati princìpi non ha fatto corretta applicazione il giudice territoriale, il quale ha circoscritto il proprio esame all’esistenza della sola dichiarazione di nomina dello stipulante, senza in alcun modo riscontrare la sussistenza di una procura o di un’accettazione ad opera del terzo nominato, circostanze (effettivamente illustrate dalla controricorrente, ma richiedenti un apprezzamento in punto di fatto, estraneo ai compiti del giudice di legittimità) che integrano la fattispecie perfezionativa del subingresso del terzo nel contratto per persona da nominare e la derivante esclusione della legittimazione dell’originario contraente ad agire ai sensi dell’art. 2932 cod. civ..
Poiché, dinanzi alla totale pretermissione della detta circostanza, ogni accertamento sul punto è precluso a questa Corte nella presente sede di legittimità, atanto provvederà la Corte d’appello di Roma, alla quale, in accoglimento del primo motivo ed assorbiti i restanti, la causa va rinviata, in esito alla cassazione della sentenza qui impugnata.
6. Al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P. Q. M. Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere a