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Ordinanza — n. 10806/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific appeal grounds and improper factual re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10806/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Roberto Deiana inadmissible, ordering him to pay the opposing party's costs. The lower courts had rejected the claim that a private agreement constituted a direct farming lease, finding it lacked essential elements like a fixed rent and mandatory cultivation obligations. The appellant's arguments were rejected because they failed to specify the exact appeal grounds in the appellate judgment and sought an impermissible re-evaluation of the case facts.

Regesto Legislator

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Art. 366, 1° comma, n. 6 cod. proc. civ.; Art. 380 bis, 1° comma cod. proc. civ.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are not specifically indicated in the appellate judgment, or if they solicit a re-evaluation of the facts incompatible with the nature of the legitimacy trial.

Parole chiave

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inadmissible appeal specific appeal grounds judgment formation factual re-evaluation legitimacy trial direct farming lease private agreement motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366, 1° comma, n. 6 cod. proc. civ.
3 c.p.c.», per non avere preteso dai coniugi Deiana-Pala la prova di essere stati estromessi dal possesso del fondo dal 2004 piuttosto che dal luglio 2009; il motivo è inammissibile, perché in violazione dell’art. 366, 1° comma, n.
Art. 380 bis, 1° comma cod. proc. civ.
la previsione di un canone periodico”; Roberto Deiana ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando tre motivi; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod.proc.civ.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte; entrambe le parti hanno depositato memoria.
Art. 2697 c.c.
con il secondo motivo Roberto Deiana rimprovera alla sentenza impugnata «violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art.
Art. 27 della l. 203/1982
con il terzo motivo, rubricato «violazione o falsa applicazione dell’art. 27 della l. 203/1982 in relazione all’art.
Art. 96 c.p.c.
D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13
4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater , della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art.
art. 96 c.p
art. 2697 c.c
con il secondo motivo Roberto Deiana rimprovera alla sentenza impugnata «violazione dell’art. 2697 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., 20/02/2020 n. 4315
seguendo l'insegnamento di Cass., Sez. Un., 20/02/2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9498/2022 R.G. proposto da: DEIANA ROBERTO, rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO SANTI LAURINI (SNTRRT56C31C745Q), pec: roberto.laurini@pec.ordineavvocatigrosseto.com; -ricorrente- contro DEIANA DAVIDE, PALA AGATA, rappresentati e difesi dell’avvocato NOBILI FRANCO (NBLFNC54D12F661E), pec: franconobili@pec.ordneavvocatilivorno.it; -controricorrenti- avverso la SENTEN ZA della CORTE d'Appello di FIRENZE n. 2279/2021 depositata il 19/01/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2023 dal Consigliere MARILENA GORGONI.

Rilevato che: i coniugi David Deiana e Agata Pala convenivano il figlio Roberto Deiana, dinanzi al Tribunale di Pisa, sezione specializzata agraria, per chiederne la condanna al rilascio del fondo agricolo di loro proprietà, posto nel Comune di Castelnuovo Val di Cecina, di complessivi ha 86.96.00 con sovrastanti fabbricati rurali, esponendo di aver abitato in quel Comune fino all’anno 1993, quando si erano trasferiti a Cecina in altra loro proprietà rurale, lasciando in godimento l’abitazione al figlio Roberto e alla sua famiglia, e di aver “gestito” con l’aiuto dei figli Roberto e Maria Vincenza Deiana , l’azienda agricola avviata sul fondo di loro proprietà, sopra descritto, fino al 2009, quando il figlio Roberto aveva iniziato a coltivare direttamente il fondo impedendo loro di accedervi;

Roberto Deiana si costituiva in giudizio, negando di aver estromesso i genitori dal fondo ed eccependo di occupare legittimamente il fondo agricolo in forza di contratto di affitto di fondo rustico, di cui alla scrittura privata del 28.8.2005; con sentenza n. 815/2021, il Tribunale di Pisacondannava Roberto Deiana a rilasciare gli immobili per cui è causa, negando che il contenuto della scrittura privata del 28.8.2005 potesse qualificarsi come un contratto di affitto dell’azienda; Roberto Deiana ha impugnatola sentenza del Tribunale chiedendo preliminarmente alla Corte di ammettere le istanze istruttorie non ammesse dal Tribunale e di accertare e dichiarare l’esistenza tra le parti di un valido rapporto di affitto del fondo agricolo con annessi fabbricati, con conseguente rigetto della domanda dei genitori di rilascio del fondo; con la sentenza n. 2279/2021, pubblicata il 19.1.2022, la Corte d’Appello di Firenze, sezione specializzata agraria, ha rigettato l’appello di Roberto Deiana e lo ha condannato anche al pagamento della somma di € 500,00 ex art. 96 c.p.c., confermando che il contenuto della scrittura privata del 28.8.2005 non consentisse di ritenere ricorrente un contratto di affitto agrario, perché difettavano “proprio i requisiti fondamentali di tale tipologia contrattuale vale a dire:

1) la concessione in godimento di un fondo rustico, 2) l’obbligo di coltivazione da parte dell’affittuario;

3) la previsione di un canone periodico”; Roberto Deiana ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando tre motivi; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod.proc.civ.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte; entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che:

1) con il primo motivo il ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione dell’art. 41 della l. 203/1982 in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3»; il ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver l o ammesso a provare oralmente la ricorrenza di un contratto di affitto e per avere ritenutoinammissibile la prova orale di cui al capitolo n. 4 a causa della “mancanza di prova della concessione in godimento di un fondo rustico e della sussistenza di un rapporto sinallagmatico …”, cioè proprio il fatto che la prova testimoniale era destinata a provare,senza considerare che detta prova era decisiva anche per poter ritenere quale delle due ricostruzioni fattuali fosse vera: se quella dei genitori, che denunciavano che nel 2009 era avvenuta la loro estromissione dal fondo, la sua che evidenziava invece che la sua coltivazione del fondo risaliva all’anno 2004 e che, pertanto, egli coltivava il fondo non in forza di un atto di estromissione dei genitori, ma per loro concessione e dietro pagamento del canone d’affitto convenuto con lascrittura 28.8.2005; il motivonon è meritevole di accoglimento ; in primo luogo, va osservato che la Corte territoriale ha confermato la decisione di prime cure quanto alla non ammissione della prova testimoniale, non perché sia incorsa nella violazione dell’art. 41 della l. n. 203/1982, cioè non perché ha ritenuto necessaria la forma scritta del contratto di affitto a coltivatore diretto, ma perché ha giudicato la prova testimoniale « inidonea a provare l’esistenza, tra le parti, di un contratto di affitto di fondo agrario, in quanto vertente su circostanze del tutteestranee rispetto al suo contenuto tipico»;

è appena il caso diaggiungere che:

i) il giudizio sulla superfluità o genericità dellaprova testimoniale è insindacabile in cassazione, involgendo una valutazione di fatto che può essere censurata soltanto se basata su erronei principi giuridici, ovvero su incongruenze di ordine logico (cfr., ex multis, Cass. 21/11/2022, n. 34189); ii) che se è pur vero che il contratto d’affitto a coltivatore diretto è a forma libera, non vi è stato un accertamento del giudice del merito circa la qualità di coltivatore diretto del ricorrente;

2) con il secondo motivo Roberto Deiana rimprovera alla sentenza impugnata «violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.», per non avere preteso dai coniugi Deiana-Pala la prova di essere stati estromessi dal possesso del fondo dal 2004 piuttosto che dal luglio 2009; il motivo è inammissibile, perché in violazione dell’art. 366, 1° comma, n. 6 cod.proc.civ., non risulta specificatamente indicato se era stato proposto un motivo di appello sulla circostanza , sì da escludere che la formazione delgiudicato interno (va evi denziato che fra i motivi di appello indicati in sentenza non vi èquello qui proposto come ricorso per cassazione);

3) con il terzo motivo, rubricato «violazione o falsa applicazione dell’art. 27 della l. 203/1982 in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.», il ricorrente lamenta che la Corte territoriale :

i) abbia erroneamente ritenuto non individuato il fondo rustico che sarebbe stato concesso in godimento dietro pagamento del canone di euro 11.000,00, perché nella scrit tura privata 28.8.2005 si leggeva “le spese e le entrate della semina sono a carico di Deiana Roberto sull’azienda Santa Giulia, Castelnuovo V. Cecina”; ii) non abbia attribuito il giusto rilievo, ai sensi dell’art. 27 della l. 203/1982, alla corresponsione dall’anno 2005 e non dall’anno 2009 della somma di € 11.000,00 all’anno (Misura 6 e PAC di competenza del f iglio ma attribuita al padre), perché s ul punto la se ntenza impugnata ha ritenuto chela ripartizione del premio per la Misura 6 e delle somme derivanti dai titoli all’aiuto (PAC) era frutto diuna accordo tra le parti per ripartire tra loro gli utili e le spese, dopo che Roberto Deiana aveva cessato di far parte dell’impresa familiare, come era stato accertatodal Tribunale di Pisa, in un altro giudizio intercorso tra le stesse parti; il motivo è inammissibile, perché sollecita una non consentita rivalutazione dei fatti di causa che è incompatibile coi caratteri morfologici e funzionali del giudizio di legittimità;

3) il ricorso è, dunque,inammissibile;

4) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

7) seguendo l'insegnamento di Cass., Sez. Un., 20/02/2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater , della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contri